Cosa sono gli atti giudiziari?
Che cos’è un procedimento giudiziario? Come funziona la notificazione degli atti riguardanti un processo? Cos’è il codice raccomandata? Quanto dura la giacenza?
Chi vuole fare causa a un’altra persona deve nominare un avvocato e andare poi in tribunale. Il processo può quindi essere definito come il luogo in cui si fanno valere le ragioni di chi chiede l’applicazione della legge. Si pensi al creditore che domanda il riconoscimento delle proprie pretese e, quindi, la condanna del debitore. Nel processo penale è invece lo Stato italiano ad agire per ripristinare la legalità e punire il colpevole di un reato. Con questo articolo ci occuperemo di un argomento affine rispondendo, tra le altre, anche alla seguente domanda: cosa sono gli atti giudiziari?
Apparentemente sembrerebbe una domanda banale dalla risposta scontata. In realtà non è così, soprattutto con riferimento a certi atti che non provengono direttamente da un’autorità giudiziaria, cioè dal giudice oppure dal pubblico ministero. Qui basterà solamente anticipare che, in un certo senso, anche le cartelle esattoriali inviate dall’Agenzia delle entrate sono atti giudiziari. Se l’argomento t’interessa e vuoi saperne di più, prosegui nella lettura: vedremo insieme cosa sono gli atti giudiziari.
Cos’è un procedimento giudiziario?
Il procedimento giudiziario è l’insieme delle procedure o degli atti compiuti davanti a un’autorità giudiziaria per risolvere un conflitto tra più soggetti applicando le leggi in vigore. Questa definizione vale per ogni tipo di procedimento: civile, penale, amministrativo e tributario.
Va peraltro specificato che il contenzioso che si instaura in un procedimento giudiziario non è necessariamente tra due privati.
Ad esempio, nel processo penale l’azione è sempre rimessa allo Stato, rappresentato in giudizio dal pubblico ministero; nell’ipotesi di processo tributario, invece, il ricorrente è sempre il contribuente, il quale si difende dalle pretese dell’ente impositore (in genere, l’Agenzia delle entrate).
Atti giudiziari: cosa sono?
Per definizione, gli atti giudiziari sono quelli che si compiono all’interno di un procedimento giudiziario; essi possono servire, ad esempio, per cominciarne uno (è il caso dell’atto di citazione o del ricorso introduttivo) oppure per darne esecuzione (si pensi alla notifica della sentenza esecutiva).
Il mittente di un atto giudiziario non sempre è un giudice, potendo esserlo anche un avvocato o un ente pubblico come l’Agenzia delle entrate.
In senso ampio, sono quindi atti giudiziari tutti quelli che hanno a che fare con un procedimento davanti all’autorità giudiziaria, da iniziare oppure già in corso.
Pertanto, non necessariamente un atto giudiziario è emesso da un giudice o da un magistrato, potendo provenire anche da un privato o da un ente pubblico: nel primo caso, si pensi all’avvocato che notifica l’atto di precetto mentre, nel secondo, alla cartella di pagamento (che è atto esecutivo) notificata dall’Agenzia delle entrate.
Quali sono i principali atti giudiziari?
Di seguito un elenco dei principali atti giudiziari:
- decreti ingiuntivi;
- sentenze;
- precetti;
- ordinanze di sfratto;
- pignoramenti;
- intimazioni a comparire come testimone;
- cartelle di pagamento.
Come si notificano gli atti giudiziari?
La maggior parte degli atti giudiziari devono essere portati a conoscenza del destinatario a cui sono rivolti perché abbiano efficacia.
Per fare ciò, occorre procedere con la loro notificazione: si tratta per l’appunto della procedura formale che consente di trasmettere validamente un atto giudiziario al suo destinatario.
In genere, la notifica degli atti giudiziari è curata dagli ufficiali giudiziari, funzionari pubblici che certificano l’avvenuta consegna del plico al destinatario.
L’ufficiale giudiziario può notificare l’atto giudiziario per conto sia dell’autorità giudiziaria che di terzi soggetti, pubblici o privati.
L’ufficiale giudiziario può quindi curare la notificazione degli atti per conto del tribunale, della Procura delle Repubblica, degli avvocati, degli enti pubblici e perfino dei privati (a tal proposito, si legga l’articolo dal titolo Come inviare una diffida con l’ufficiale giudiziario).
L’ufficiale giudiziario provvede alla notifica degli atti giudiziari in due modi:
- mediante consegna a mani. In questo caso il funzionario si reca direttamente presso il domicilio del destinatario;
- a mezzo servizio postale. In questa ipotesi l’ufficiale giudiziario, dopo aver verificato la conformità dell’atto originale a quello da notificare, affida la busta alle Poste, che procede alla notifica con i propri portalettere.
Gli atti giudiziari possono essere notificati anche dagli avvocati, mediante servizio postale (ma solo se hanno ottenuto il permesso dal Consiglio dell’ordine di appartenenza) oppure tramite pec (in questo caso, solo se anche il destinatario ne ha una).
Infine, possono provvedere alla notifica anche gli enti pubblici, come ad esempio l’Agenzia delle entrate Riscossione quando notifica una cartella di pagamento.
Come riconoscere gli atti giudiziari dal codice raccomandata?
Se il postino che deve notificare un atto giudiziario non trova nessuno in casa, lascia nella cassetta delle lettere l’avviso di giacenza con cui avverte il destinatario del tentativo di consegna, invitandolo a recarsi presso l’ufficio postale per il ritiro.
Il destinatario può rendersi conto che si tratta di un atto giudiziario ancor prima di prenderne visione leggendo le prime tre cifre che compongono il codice raccomandata: se queste cominciano con 781, 782, 783, 786, 787, 788, 789, allora è quasi certo che si tratterà di un atto giudiziario (per maggiori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Avviso di giacenza raccomandata: codici per sapere che c’è dentro).
Come funziona la giacenza degli atti giudiziari?
Per gli atti giudiziari la giacenza funziona in questo modo: l’atto rimane presso l’ufficio postale per 6 mesi; la compiuta giacenza, tuttavia, si perfeziona dopo soli 10 giorni.
Questo significa che, sebbene il destinatario abbia sei mesi di tempo per prelevare l’atto, per il mittente la notifica si compie dopo soli dieci giorni dalla tentata consegna, con la conseguenza che potrà procedere come se l’atto fosse perfettamente noto al destinatario.
Quindi, se il destinatario non si reca alle poste entro dieci giorni da quando ha ricevuto l’avviso di giacenza, l’atto si intenderà ugualmente notificato, nel senso che, ai fini legali, il mittente potrà procedere come se il destinatario avesse effettivamente preso visione del contenuto della busta.
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