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Cosa significa riserva legale?

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(@carlos-arija-garcia)
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Come deve essere gestita e quali vincoli ha la quota di utili che deve essere accantonata per legge per coprire eventuali perdite?

Nella vita di un’azienda, come in quella di qualsiasi persona, ci possono essere degli imprevisti importanti in grado di minare in qualsiasi momento gli equilibri economici. Parlano in questo senso, ad esempio, le recenti esperienze vissute durante la pandemia e nel corso della guerra ucraina: eventi in grado di sconvolgere l’andamento di qualsiasi società che, in passato, è sempre andata a gonfie vele. Ciò, ovviamente, ha delle ripercussioni pesanti anche sull’occupazione. Per riuscire almeno a tamponare una situazione di crisi improvvisa, può essere utile avere a disposizione una riserva legale. Cosa significa «riserva legale»?

Si tratta di un accantonamento contabile di utili che la legge impone per tutelare il capitale sociale di un’impresa. Una specie di «rete» che protegge la caduta determinata da un evento in grado di mettere in pericolo il patrimonio dell’azienda. La riserva legale è contenuta nello stato patrimoniale, nelle voci del passivo e non può essere distribuita tra i soci e gli amministratori perché protetta da un vincolo di indisponibilità.

La legge prevede l’obbligo di creare una riserva legale alle società di capitali. La riserva viene alimentata da una quota degli utili di ogni esercizio. Tale quota non deve essere inferiore a un ventesimo di detti utili fino al raggiungimento di un quinto del capitale sociale. La riserva deve essere reintegrata se, per qualsiasi motivo, viene diminuita [1].

È sempre il Codice civile a determinare come devono comportarsi le srl, cioè e società a responsabilità limitata. In questo caso, la somma da dedurre dagli utili netti risultanti dal bilancio regolarmente approvato, per formare la riserva legale, deve essere «almeno pari a un quinto degli stessi fino a che la riserva non abbia raggiunto, unitamente al capitale, l’ammontare di 10.000 euro. La riserva così formata può essere utilizzata solo per imputazione a capitale e per copertura di eventuali perdite». Anche in questo caso, la riserva deve essere reintegrata se viene diminuita per qualsiasi ragione.

Per le società cooperative, la soglia minima di riserva legale è fissata al 30%.

Le compagnie di assicurazione sono tenute a formare le cosiddette riserve tecniche, che comprendono le riserve matematiche, sufficienti a garantire le obbligazioni assunte e le spese future nel rispetto delle regole applicative individuate dall’Istituto di vigilanza del settore. Le riserve sono costituite, al lordo delle cessioni, in riassicurazione sia per il ramo vita sia per il ramo danni.

Per le casse di previdenza trasformate dal D.Lgs. 509/1994, la riserva legale è la quota di patrimonio netto, in misura non inferiore a cinque annualità dell’importo delle pensioni in essere, per assicurare la continuità della erogazione delle prestazioni. Tale quota deve essere investita in titoli e/o obbligazioni facilmente esigibili. Si parla, ad esempio, di:

  • Cassa nazionale di previdenza e assistenza avvocati e procuratori legali;
  • Cassa di previdenza tra dottori commercialisti;
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza geometri;
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza ingegneri e architetti liberi professionisti;
  • Cassa nazionale del notariato;
  • Cassa nazionale previdenza e assistenza ragionieri e periti commerciali;
  • Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Enasarco);
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza consulenti del lavoro (Enpacl).
  • Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (Enpam).

Da tutto ciò si deduce, in sintesi, che la riserva legale:

  • è obbligatoria: l’assemblea dei soci che approva il bilancio è tenuta a procedere all’accantonamento previsto dalla legge. In sede di approvazione del bilancio, si può anche decidere di destinare a riserva una percentuale maggiore ma non inferiore alla soglia stabilita;
  • è indisponibile per i soci: può essere soltanto impiegata impiegata alla copertura di eventuali perdite.

Se la perdita non supera un terzo del capitale sociale, l’unico obbligo che gli amministratori devono rispettare è quello di non distribuire gli utili fino a quando la perdita non sarà coperta.

Se, invece, la perdita supera tale soglia, gli amministratori devono convocare l’assemblea per prendere gli opportuni provvedimenti. Nello specifico, si dovrà:

  • rinviare la perdita all’esercizio successivo;
  • oppure coprirla attingendo alla riserva legale o tramite un versamento dei soci.

Per coprire la perdita, occorrerà utilizzare questi strumenti in quest’ordine:

  • la riserva facoltativa, cioè quella non obbligatoria, creata in seguito a una deliberazione dei soci sulla base delle esigenze dell’azienda;
  • la riserva statutaria, ossia quella prevista dallo statuto;
  • la riserva legale.
 
Pubblicato : 21 Maggio 2023 16:45