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Cosa si rischia con una denuncia per lesioni?

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(@angelo-greco)
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Quali conseguenze se si fa male a una persona: gli incidenti e le lesioni dolose, colpose, lievissime, lievi, gravi e gravissime. 

Se sei coinvolto in un evento che causa lesioni a qualcuno, è importante che tu sappia cosa si rischia con una denuncia per lesioni. Le lesioni possono essere causate da incidenti stradali, aggressioni, infortuni sul lavoro, negligenza in generale. Qualunque sia la causa, se sei stato denunciato per lesioni, ci sono una serie di rischi che devi considerare.

Come potrai immaginare, infatti, la legge prevede una sanzione più grave per le «lesioni dolose» (quelle cioè determinate intenzionalmente ossia in malafede) rispetto alle «lesioni colpose« (causate invece da un comportamento imprudente, negligente o imperito ma involontario). Inoltre la pena è commisurata sulla base della gravità delle lesioni stesse, per come attestata dai giorni di prognosi indicati nel certificato medico del pronto soccorso. E così vengono previste le lesioni lievissime, lievi, gravi e gravissime. Dunque, per stabilire cosa si rischia con una denuncia per lesioni è necessario verificare tutti questi elementi. 

In questo articolo, esploreremo i rischi più comuni associati alle denunce per lesioni. Vedremo quali sanzioni penali e civili potrebbero essere comminate, quali effetti potrebbe avere la denuncia sulla tua vita quotidiana e sulla tua carriera professionale. Inoltre, esamineremo quanto tempo ha la vittima per sporgere una querela e quali difese legali potresti avere a disposizione per cercare di mitigare le conseguenze della denuncia.

Affrontare una denuncia per lesioni può essere una situazione stressante e complicata, ma con la giusta conoscenza e preparazione, puoi fare la differenza. 

Continua a leggere per saperne di più su cosa si rischia con una denuncia per lesioni e su come gestire questa situazione nel modo migliore possibile.

Lesioni dolose

Una denuncia per lesioni dolose è certamente più grave di una per lesioni colpose. 

Le lesioni dolose si verificano in presenza di un atto compiuto con l’intenzione di ferire una persona. Un tipico esempio è un’aggressione, un forte pugno che lasci un livido nella vittima, una spinta che faccia cadere una persona per terra, una rissa, una serie di forti calci. 

Non è necessario che vi sia la volontà di procurare le lesioni ma è sufficiente quella di compiere l’atto da cui derivano lesioni, anche se il reo non si prefigura la possibilità di causare poi quel determinato evento. Ad esempio una persona particolarmente forte che non sa dosare la potenza del suo pugno e ferisce gravemente un altra, pur senza volerlo, risponde comunque del reato di lesioni dolose.

Attenzione però: se il colpo provoca solo dolore nella vittima ma non conseguenze tali da dover andare in pronto soccorso (si pensi a una tirata di capelli, a uno schiaffo, a un calcio leggero) allora si parla del più blando reato di percosse che viene punito più lieve ossia con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a lire tremila.

L’aspetto essenziale che distingue quindi le lesioni dalle percosse è la presenza di una “malattia” nel primo caso e, invece, di una semplice sensazione di dolore nel secondo. 

Si intende per malattia qualsiasi alterazione traumatica, anche temporanea, del sistema nervoso o dell’organismo in generale (quindi rilevano sia le malattie nel corpo che nella mente), anche se tale malattia è localizzata e non influisce sulle condizioni organiche generali.

Come dicevamo in apertura la pena per il reato di lesioni viene graduata in base alla gravità delle lesioni stesse. Così la legge distingue tra:

  • lesioni personali lievissime: la persona offesa ha subito una malattia curabile in 20 giorni. Il reato è procedibile a querela della vittima e la pena è la reclusione da sei mesi a tre anni. Pertanto, se la parte offesa non propone querela, non ci può essere punizione del colpevole;
  • lesioni personali lievi (art. 582 c.p.): la persona offesa ha subito una malattia curabile in 40 giorni. In questo caso il reato è procedibile su querela della vittima e la pena è la reclusione da tre mesi a tre anni;
  • lesioni personali gravi (art. 583 c.p.): la persona offesa ha subito una  malattia che ha messo in pericolo la sua vita, l’ha resa incapacità di svolgere ordinarie attività per più di 40 giorni, o ha indebolito permanentemente un senso o un organo. Il reato in questo caso è punito con la reclusione da tre a sette anni;
  • lesioni personali gravissime (art. 584 c.p.): la persona offesa ha subito una malattia  certamente o probabilmente inguaribile, la perdita di un senso o di un arto, la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, uno sfregio  o una deformazione permanente del viso. In questo caso, il reato è procedibile d’ufficio e la pena è la reclusione da sei a dodici anni.

Aggravanti delle lesioni dolose gravi

Se le lesioni gravi sono cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico o in occasione di manifestazioni sportive, la pena è della reclusione da quattro a dieci anni; se le lesioni gravissime sono cagionate a un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico o in occasione di manifestazioni sportive, la pena è della reclusione da otto a sedici anni.

Lesioni personali colpose

Veniamo ora alle lesioni personali colpose, ossia quelle non volontarie ma causate da imprudenza, negligenza o imperizia. Si pensi a chi lasci il cane libero senza guinzaglio, a chi non utilizzi in modo corretto una falce ferendo un passante o al medico che lasci le garze nella pancia del paziente.

L’art. 590 c.p. punisce chiunque cagioni a taluno, per colpa, una lesione personale.

Per le lesioni lievissime (guaribili cioè entro massimo 20 giorni) scatta la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a 309 euro.

Anche per le lesioni lievi (guaribili entro massimo 40 giorni) scatta la reclusione fino a tre mesi o la multa fino a 309 euro.

Per le lesioni gravi (che comportano cioè una malattia di durata complessiva superiore a 40 giorni o un indebolimento permanente di un senso o di un organo) è prevista la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619. 

Per le lesioni gravissime, la pena è della reclusione da tre mesi a due anni o la multa da euro 309 a euro 1.239. 

Lesioni personali stradali gravi o gravissime

Nel caso di incidenti stradali non è previsto il reato di lesioni lievissime o lievi: può quindi verificarsi il procedimento penale solo in caso di lesioni gravi o gravissime. 

Si tratta di una forma del reato di lesioni colpose: non c’è infatti l’intenzionalità di far male.

In particolare l’art. 590 bis c.p. punisce chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

La pena prevista per la fattispecie base di lesione personale stradale grave è la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. 

Esistono però delle aggravanti:

  • l’ipotesi di colui che si pone alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psicofisica conseguente all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • l’ipotesi del conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
  • l’ipotesi del conducente di un veicolo a motore che, attraversando un’intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime;
  • l’ipotesi del conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime.

Sono, infine, previste due ulteriori ipotesi di condotta aggravata di lesione personale stradale, che sono:

  • l’ipotesi del fatto commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata; 
  • il caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell’autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria (art. 589 bis, comma 6);
  • l’ipotesi nella quale il conducente cagioni lesioni a più persone.

Risarcimento del danno per lesioni

Oltre ai risvolti penali ci sono anche quelli civili ossia l’obbligo di risarcimento del danno alla vittima. Il risarcimento riguarda:

  • il danno morale, quello cioè per la sofferenza fisica o psicologica;
  • il danno biologico, quello cioè per le conseguenze fisiche che possono essere permanenti o non;
  • il danno patrimoniale, ossia le spese sostenute e i redditi lavorativi persi a causa del danno. 

La vittima può agire per il risarcimento, in pendenza del processo penale, tramite la cosiddetta costituzione di parte civile. In tal caso sarà il giudice penale che liquiderà una provvisionale – ossia un risarcimento forfettario – da integrare poi con autonomo giudizio civile.

In alternativa la vittima può rinunciare alla costituzione di parte civile e agire con un processo civile di risarcimento. Lo può fare anche se rinuncia alla querela.  

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Pubblicato : 21 Febbraio 2023 09:15