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Cosa si intende per volontaria giurisdizione?

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(@mariano-acquaviva)
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Qual è la differenza con la giurisdizione contenziosa? Come si entra in magistratura? Quali sono i casi in cui si ricorre alla volontaria giurisdizione?

In genere si fa ricorso al giudice quando non è possibile risolvere una controversia in altro modo. Ad esempio, se il debitore non vuole restituire il prestito che ha ottenuto, al creditore non resta che fare ricorso al tribunale; se l’inquilino non vuole lasciare l’appartamento al termine della locazione, allora il proprietario dovrà chiedere al giudice che emetta un ordine di sfratto. In realtà, non è detto che si debba ricorrere alla magistratura solamente per averla vinta su qualcun altro. È in questo contesto che si inserisce il discorso riguardante la volontaria giurisdizione.

In effetti, ci sono procedimenti in cui non ci sono parti contrapposte tra loro, ma soltanto posizioni da tutelare. Si pensi, ad esempio, alla nomina di un amministratore di sostegno a favore di una persona incapace di provvedere da sé ai propri interessi: in un caso del genere non occorre instaurare un contenzioso giuridico ma, più semplicemente, chiedere al giudice che venga designato un soggetto che possa occuparsi delle esigenze dell’infermo.

Lo stesso dicasi nell’ipotesi di nomina di un tutore o di un curatore per la persona interdetta o inabilitata; o ancora per l’accettazione con beneficio d’inventario in presenza di figli minorenni; ecc. Insomma, sono davvero tante le circostanze in cui l’autorità del magistrato deve essere invocata non per dirimere una controversia ma per fornire protezione a soggetti deboli. Prosegui nella lettura se vuoi sapere cosa si intende per volontaria giurisdizione.

Cos’è la giurisdizione?

Per “giurisdizione” si intende il potere che lo Stato attribuisce a determinati soggetti al fine di adottare decisioni vincolanti per gli altri.

La giurisdizione, in Italia, è affidata alla magistratura, organo costituzionale composto da soggetti che sono in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge per poter assumere questo delicato incarico.

Come si entra in magistratura?

Per diventare magistrato, cioè per entrare a far parte dell’organo che detiene il potere giurisdizionale, occorre innanzitutto conseguire una laurea in giurisprudenza.

Ottenuto il titolo accademico, non è ancora possibile accedere al concorso per la magistratura ordinaria; requisito fondamentale è il possesso di uno dei seguenti titoli:

  • diploma ottenuto a seguito di iscrizione a una Scuola di specializzazione per le professioni legali, della durata di due anni;
  • abilitazione all’esercizio della professione forense (abilitazione per esercitare la professione di avvocato, in altre parole);
  • tirocinio di diciotto mesi presso gli uffici giudiziari o tirocinio professionale presso l’Avvocatura dello Stato;
  • dottorato in materie giuridiche (di almeno tre anni).

Possono inoltre partecipare al concorso per la magistratura ordinaria: i magistrati amministrativi e contabili; i procuratori dello Stato; i dirigenti della pubblica amministrazione con almeno cinque anni di anzianità; i professori universitari in materie giuridiche; coloro che hanno svolto la funzione di giudice onorario per almeno sei anni.

Il possesso di uno di questi requisiti consente di partecipare al concorso per magistratura, normalmente indetto con cadenza annuale.

Superato il concorso (che consta di tre prove scritte e di una prova orale), si diventa uditori giudiziari, cioè una sorta di “magistrati in prova”, con obbligo di fare tirocinio presso un magistrato (indifferentemente giudice o pubblico ministero). Dopo due anni, finalmente, si diventa magistrato di tribunale a tutti gli effetti.

Cos’è la volontaria giurisdizione?

La volontaria giurisdizione si occupa di assumere decisioni ogni volta che non c’è una controversia in atto ma bisogna comunque prendere provvedimenti a tutela di determinate situazioni.

Ciò accade, di solito, quando occorre proteggere soggetti particolarmente deboli, come ad esempio i minori oppure gli incapaci.

Esistono però altre circostanze in cui si ricorre a tale tipo di giurisdizione, come ad esempio quando il creditore, munito di titolo esecutivo e di precetto, chiede al giudice di essere autorizzato alla consultazione dell’anagrafe tributaria per scoprire quali sono i beni del debitore da sottoporre a pignoramento.

Insomma: per volontaria giurisdizione si intende quel settore di giurisdizione civile che non si occupa di controversie, cioè di definire una lite tra due o più parti, ma di risolvere una determinazione situazione in cui, secondo la legge, deve necessariamente partecipare un magistrato terzo e imparziale.

Giurisdizione contenziosa e volontaria giurisdizione: differenza

Come detto, mentre la giurisdizione contenziosa dirime una lite, la volontaria giurisdizione serve a regolare alcune situazioni giuridiche in cui occorre l’intervento del giudice.

La differenza più evidente tra la volontaria giurisdizione e la giurisdizione contenziosa sta però nella natura del provvedimento finale: mentre in sede contenziosa i giudici emettono un provvedimento che è in grado di regolare con stabilità il rapporto controverso tra le parti in lite (una sentenza, in genere), nel campo della volontaria giurisdizione, essendo emessi in base ad una valutazione di opportunità che può mutare nel tempo, i provvedimenti del giudice possono essere sempre revocati o modificati.

Si pensi, ad esempio, al decreto con cui il giudice nomina un amministratore di sostegno: tale provvedimento potrà sempre essere modificato e perfino revocato, ad esempio nel caso in cui il soggetto ritorni pienamente capace di provvedere a sé, rendendo quindi inutile la presenza dell’amministratore.

Quando si ricorre alla volontaria giurisdizione?

Di seguito i principali casi in cui si ricorre alla volontaria giurisdizione:

  • amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione;
  • atti di straordinaria amministrazione dei beni dei minori;
  • ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare;
  • indennizzo per violazione del termine ragionevole del procedimento (cosiddetta “Legge Pinto”);
  • adozione di maggiorenni;
  • fondo patrimoniale;
  • ammissione al matrimonio del minore;
  • ordine di protezione contro gli abusi familiari;
  • nomina e revoca dell’amministratore di condominio
  • nomina del liquidatore in caso di società di persone.

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Pubblicato : 18 Febbraio 2023 13:00