Cosa si intende per associazione mafiosa?
Cos’è un’associazione di stampo mafioso? Gli elementi essenziali sono la forza intimidatrice, il vincolo di assoggettamento e l’omertà.
Quando parliamo di mafia pensiamo all’organizzazione criminale, partita dalla Sicilia, che ha conquistato il mondo. Oggi, si sa che più forte della mafia è la ‘ndrangheta, anche questa considerata associazione mafiosa. E poi ci sono la camorra nel campano e la sacra corona unita nell’area pugliese.
Al di là delle considerazioni di carattere storico-sociale sui perché le più grandi organizzazioni criminali del mondo si siano concentrate tutte nella stessa area (il sud Italia), c’è però da fare una considerazione giuridica molto importante per non cadere in equivoci o luoghi comuni: quelle che abbiamo appena elencato non sono le uniche associazioni mafiose. Il termine è molto più ampio e comprende anche le cosiddette “mafie atipiche”, quelle cioè meno potenti delle più famose, ma comunque caratterizzate dagli stessi “metodi”. Cosa si intende per associazione mafiosa? Se l’è chiesto più volte la Cassazione fornendo ormai una interpretazione unitaria. Per comprenderla correttamente dobbiamo però partire dal dettato normativo.
Cos’è un’associazione mafiosa?
La legge chiaramente non poteva dire che l’associazione mafiosa è solo la mafia, la ‘ndrangheta o la camorra ma ha fornito una definizione generale e astratta, in modo tale da potervi far rientrare ogni tipo di organizzazione criminale.
A spiegare cosa si intende per associazione mafiosa è l’articolo 416-bis del codice penale. La disposizione esordisce stabilendo che l’associazione mafiosa deve essere formata da almeno 3 persone. Per chi ne fa parte è prevista la pena della reclusione da dieci a quindici anni.
«L’associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sè o ad altri in occasione di consultazioni elettorali».
Insomma, sembra di capire che è associazione mafiosa qualsiasi organizzazione che, con la forza della paura, soggioga la popolazione, avvalendosi anche dell’omertà della gente: il tutto per commettere reati, controllare il territorio, le attività commerciali o il voto elettorale.
Si pensi all’associazione per delinquere dedita al racket, cioè all’estorsione, al riciclaggio, all’usura oppure al clan che chiede il pizzo. Insomma, potrebbe essere una associazione mafiosa anche una banda rionale che incute timore alla popolazione dell’area (anche se molto ristretta).
Non bisogna, quindi, pensare necessariamente a mafia, camorra e ‘ndrangheta. Lo ha detto chiaramente la Cassazione in un precedente del 2019 [1]. La Corte ha ricordato che «in tema di associazione di tipo mafioso, la costituzione di una nuova organizzazione, alternativa ed autonoma rispetto ai gruppi storici presenti sul territorio, può essere desunta da plurimi indicatori quali le modalità con cui sono commessi i delitti, la disponibilità di armi, l’esercizio di una forza intimidatoria derivante dal vincolo associativo, nonché dal riconoscimento, da parte dell’associazione storicamente egemone, di una paritaria capacità criminosa al gruppo emergente».
La peculiarità dell’associazione mafiosa è, quindi, data dal fatto che i suoi componenti sfruttano il potere intimidatorio proveniente dalla loro “fama” per commettere reati. Una semplice bisca clandestina non potrebbe essere sufficiente a configurare il reato di specie perché mancherebbe l’elemento del timore esercitato sulla cittadinanza.
Si può parlare di associazione mafiosa anche con riferimento a mafie “delocalizzate”, ossia costituzione di una nuova struttura, operante in un’area geografica diversa dal territorio di origine dell’organizzazione “tradizionale” di derivazione.
Cos’è associazione mafiosa secondo la Cassazione
La Cassazione si è più volte espressa sul concetto di associazione mafiosa. Secondo una sentenza [2], per poter contestare il reato di associazione di tipo mafioso con riferimento alle cosiddette mafie “non tradizionali” (ossia diverse da mafia, camorra, ‘ndrangheta, Sacra corona unita, ecc.) occorre analizzare il concreto atteggiarsi dell’organizzazione; bisogna verificare, in termini di “effettività”, se quello specifico sodalizio si sia manifestato in forme tali da avere offerto la dimostrazione di «possedere in concreto» la forza di intimidazione richiesta dal codice penale e di essersene poi avvalsa.
Dunque, gli elementi per parlare di associazione mafiosa sono:
- forza di intimidazione: non basta la semplice potenzialità di un pericolo per l’ordine pubblico, ma è necessario il concreto esercizio di tale forza
- vincolo di assoggettamento;
- omertà.
Un esempio classico di associazione mafiosa è quello di una banda di quartiere – non affiliata né alla ndrangheta, né alla camorra o alla mafia – che incute timore nei negozianti imponendo loro il pizzo mensile: la banda si è fatta un nome per via di atti di violenza a persone e cose (ad esempio, incendiando i negozi), sicché tutti obbediscono al racket per paura.
Cosa si intende con “forza intimidatrice”?
La Cassazione ha spiegato che, ai fini della configurabilità del reato di associazione di tipo mafioso, la forza intimidatrice cui fa riferimento il codice penale può essere diretta a minacciare tanto la vita o l’incolumità personale, quanto, anche o soltanto, le essenziali condizioni esistenziali, economiche o lavorative di specifiche categorie di soggetti.
Quanto poi al controllo che da tale forza deve derivare esso non deve essere necessariamente di una grossa area territoriale.
Infatti, nella definizione fornita dalla legge non rientrano solo grandi associazioni di mafia ad alto numero di appartenenti, dotate di mezzi finanziari imponenti, e in grado di assicurare l’assoggettamento e l’omertà attraverso il terrore e la continua messa in pericolo della vita delle persone; vi rientrano, quindi, anche “piccole mafie” con un basso numero di appartenenti (come abbiamo anticipato: bastano tre persone), non necessariamente armate (l’essere armati e usare esplosivi è solo un’aggravante).
-
Vaccino non obbligatorio senza consenso informato: c’è risarcimento?
2 giorni fa
-
Come fa il datore di lavoro a sapere il motivo della malattia?
4 giorni fa
-
Residenza persone fisiche: nuove regole
4 giorni fa
-
Quando è illegittimo il contratto a termine?
5 giorni fa
-
Proposta di acquisto casa legata alla concessione del mutuo
6 giorni fa