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Cosa rischia chi sposa una persona con debiti?

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(@angelo-greco)
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I creditori sorti prima del matrimonio possono rivalersi sui beni della comunione benché si tratti di un patrimonio acquisito dopo la nascita del debito?

Cosa si rischia a sposare una persona con debiti non pagati? Potrebbero i creditori di quest’ultimo attaccare anche l’altro coniuge benché il debito sia pregresso al matrimonio? La quesitone merita un serio approfondimento poiché non tutti sono a conoscenza dei problemi che una situazione del genere potrebbe generare per il patrimonio familiare. Problemi legati ad un eventuale pignoramento dei beni, anche se acquistati con il denaro di un solo coniuge. Il tutto però con differenti risultati a seconda del regime patrimoniale prescelto dalla coppia. Ragion per cui dovremo fare una distinzione tra chi ha optato per la comunione dei beni e chi invece per la separazione (scelta che risulta annotata all’atto di matrimonio e consultabile in qualsiasi momento). 

Coppia in separazione dei beni e debiti di un solo coniuge

Partiamo subito col dire che non rischia nulla chi sposa una persona con debiti se il regime patrimoniale prescelto dai coniugi, all’atto delle nozze, è quello della separazione dei beni. Difatti, in tal caso, ciascun soggetto resta titolare dei beni da questi acquistati dopo il matrimonio ma anche dei relativi debiti. I creditori – tanto quelli antecedenti al matrimonio quanto quelli sorti in un momento successivo – potranno rivalersi solo sui beni del debitore e non anche su quelli dell’altro coniuge. Il quale quindi non rischia nulla. Con l’unica eccezione di chi, invece, accetta di fare da garante del coniuge (il cosiddetto fideiussore). Succede spesso nei contratti bancari: all’erogazione di un mutuo, l’istituto di credito chiede che a firmare il contratto sia tanto il marito quanto la moglie. Ebbene, la qualifica di garante fa sì che quest’ultimo risponda, con tutti i propri beni, dell’inadempimento del debitore principale (contro cui, eventualmente, potrà rivalersi in un momento successivo). 

Coppia in separazione dei beni, casa cointestata e debiti di un solo coniuge

Ben potrebbe essere però che la coppia in separazione dei beni decida di cointestare un bene ad entrambi i coniugi, ad esempio una casa. E in tal caso il creditore del coniuge debitore potrà pignorare integralmente il bene cointestato per metterlo all’asta. Il ricavato però dovrà essere diviso con il coniuge non debitore, al quale andrà una percentuale del ricavato pari alla propria quota. 

Ad esempio, se il marito e la moglie – in separazione dei beni – decidono di acquistare insieme una villa intestandola ad entrambi al 50%, il creditore dell’uomo potrà pignorare l’immobile e sottoporlo all’esecuzione forzata. Il ricavato della vendita coattiva andrà, per metà, alla moglie.

Coppia in comunione dei beni e debiti di un solo coniuge

Diverso è il caso della coppia in comunione dei beni. In tale ipotesi, i creditori di uno dei due coniugi può rivalersi sui beni rientranti nella comunione medesima. Vi rientrano tutti gli acquisti fatti dopo il matrimonio, anche se con il denaro di un solo coniuge. Ne restano invece esclusi gli acquisti anteriori al matrimonio, le donazioni e le successioni anche successive al matrimonio, i risarcimenti del danno e i beni acquistati dalla vendita di quelli appena indicati.

La possibilità del creditore di rivalersi sui beni della comunione resta comunque limitata solo al 50% del loro valore. Similmente infatti a quanto visto sopra in caso di caso di separazione dei beni con la casa cointestata a un solo coniuge, il creditore potrà pignorare integralmente il bene della comunione, metterlo all’asta e poi ripartire a metà il ricavato con il coniuge non debitore, trattenendo per sé invece la quota relativa al coniuge debitore.

Quindi, ad esempio, la moglie in comunione dei beni con il marito rischia di vedersi pignorare il 50% del valore di tutti i beni rientranti nella comunione.

L’assoggettabilità al pignoramento di tutti i beni rientranti nella comunione vale sia per i debiti anteriori che quelli successivi al matrimonio. In altri termini, i creditori sorti prima delle nozze ed ancora non soddisfatti potranno pignorare i beni rientranti nella comunione. E questo perché – recita il codice civile – il debitore è responsabile delle obbligazioni da questi contratte con tutti i suoi beni, sia quelli presenti che quelli futuri. La comunione rientra tra questi ultimi. 

In sintesi, per legge, un creditore può aggredire i beni di una coppia in comunione dei beni anche se il debito è stato contratto prima del matrimonio. Quindi, chi sposa con una persona che aveva già dei debiti e decide di adottare il regime della comunione dei beni, deve sapere che i creditori del proprio coniuge potranno pignorare i beni che saranno acquistati durante il matrimonio, anche se con i propri soli. Il pignoramento però sarà pari a metà del valore del bene. Questo significa che, in caso di vendita all’asta, metà del prezzo ricavato sarà restituito al coniuge estraneo all’obbligazione. 

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Pubblicato : 8 Ottobre 2022 07:00