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Cosa prevede la legge in caso di bullismo e cyberbullismo?

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(@carlos-arija-garcia)
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Come può reagire chi si ritrova vittima di atti lesivi sia di persona sia sui social o su un’altra pagina Internet. Quando presentare la querela.

Il bullismo viene definito dalla legge [1] come un abuso di potere che consiste in prevaricazione diretta o indiretta a danno di un soggetto debole o incapace di difendersi, reiterata nel tempo ed attuata sempre dalle stesse persone, di cui una, appunto il bullo, è in posizione dominante sugli altri. La stessa legge identifica il cyberbullismo come qualsiasi forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, a danno di minorenni, che venga esercitata per via telematica. È cyberbullismo anche la diffusione online di contenuti aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore, allo scopo di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo. Ovviamente, entrambe le condotte vengono punite. Cosa prevede la legge in caso di bullismo o di cyberbullismo?

In Italia, bullismo e cyberbullismo non sono considerati reati. Tuttavia, ciò non significa che chi mette in atto comportamenti di questo tipo non sia penalmente perseguibile.

In caso di bullismo o di cyberbullismo è possibile:

  • segnalare gli episodi alla scuola, affinché prenda dei provvedimenti disciplinari nei confronti dei responsabili degli atti incriminati;
  • chiedere, con una causa civile, il risarcimento del danno non patrimoniale alla scuola per «culpa in vigilando», cioè per non avere controllato quello che un alunno fa durante le ore in cui è affidato alla loro custodia e, quindi, non avere impedito un suo comportamento scorretto;
  • presentare una querela alle forze dell’ordine se gli atti di bullismo o di cyberbullismo integrano uno dei reati contenuti nel Codice penale.

Quando è reato il bullismo?

Come appena accennato, il bullismo in sé non è reato ma lo può diventare quando è idoneo ad integrare un reato contenuto nel Codice penale, come ad esempio:

  • il revenge porn;
  • la minaccia;
  • le percosse;
  • la sostituzione di persona;
  • lo staking.

Non sarà possibile presentare querela se la vittima del bullismo non subisce un comportamento penalmente rilevante, come ad esempio:

  • essere preso in giro dai compagni;
  • essere emarginato in classe e durante la ricreazione;
  • essere deriso.

In ogni caso, anche in queste situazioni è possibile rivolgersi alla scuola affinché prenda dei provvedimenti nei confronti dei bulli: l’isolamento o la derisione possono sfociare in problemi di salute anche gravi della vittima.

La legge prevede in caso di bullismo, quando c’è un’ipotesi di reato, che la vittima possa presentare personalmente la querela alle forze dell’ordine o presso la Procura della Repubblica territorialmente competente, purché l’interessato abbia compiuto i 14 anni. In caso contrario, possono presentarla i genitori.

La querela deve essere sporta:

  • entro tre mesi dall’ultimo atto di bullismo subito dalla vittima;
  • entro sei mesi nei casi di stalking e di revenge porn.

Quando è reato il cyberbullismo?

Come il bullismo, nemmeno il cyberbullismo è considerato di per sé un reato ma lo può diventare se chi offende via Internet o diffonde dei contenuti mirati a fare del male un minore commette un reato previsto dal Codice penale, come ad esempio la diffamazione.

In caso di cyberbullismo, la legge prevede la possibilità di chiedere:

  • l’oscuramento dei siti Internet sui quali avviene il cyberbullismo;
  • il reclamo al Garante per la privacy;
  • la segnalazione ai genitori del cyberbullo;
  • l’ammonimento del questore, nel caso in cui il cyberbullismo costituisca anche reato.

La prima cosa da fare, dunque, è inoltrare al gestore del sito Internet o del social network (ad esempio, Facebook, Instagram o TikTok) una richiesta di immediato oscuramento, rimozione o blocco dei contenuti lesivi. Anche in questo caso la vittima può agire da sola, purché abbia compiuto 14 anni, altrimenti possono avanzare la richiesta i genitori.

Da precisare che, anche quando l’istanza viene accolta, non viene rimosso il contenuto lesivo ma ne viene reso impossibile l’accesso agli utenti: così facendo, il materiale potrà sempre essere utilizzato come prova sia dalla persona offesa sia dalle autorità.

La legge prevede in caso di cyberbullismo, oltre alla querela, anche la possibilità di avvalersi dell’ammonimento del questore al responsabile dell’episodio, purché questi abbia un’età compresa tra 14 e 17 anni.

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Pubblicato : 24 Febbraio 2023 14:00