Cosa prevede il contratto da apprendista?
Formazione, retribuzione, durata, malattia: i capisaldi del rapporto di lavoro di chi vuole imparare un mestiere o acquisire in azienda un titolo di studio.
Il contratto da apprendista, chiamato formalmente contratto di apprendistato, disciplina un rapporto di lavoro a tempo indeterminato durante il quale il giovane tra i 15 e i 29 anni che viene assunto in un’azienda acquisisce la formazione necessaria allo svolgimento di un determinato mestiere o professione o per ottenere un certo titolo di studio. Questo in linea generale. Nello specifico, però, cosa prevede il contratto da apprendista?
È proprio la formazione, affiancata all’attività lavorativa, il suo elemento indispensabile: il contratto da apprendista deve obbligatoriamente prevedere un percorso formativo all’interno dell’azienda. In caso contrario, il rapporto di apprendistato sarebbe nullo e si trasformerebbe, con effetto retroattivo in un ordinario contratto di lavoro subordinato a tempo pieno.
Al termine del percorso, il giovane può continuare il suo contratto a tempo indeterminato all’interno della stessa azienda.
Il contratto da apprendista prevede tre livelli:
- apprendistato di 1° livello: ha come scopo la qualifica o il diploma professionale. È riservato ai giovani tra 15 e 25 anni e porta il ragazzo ad ottenere il titolo di studio necessario allo svolgimento del lavoro previsto dal suo contratto, attraverso l’alternanza tra scuola e azienda;
- apprendistato di 2° livello: è un contratto di mestiere per giovani tra 17 e 29 anni. Ha come scopo imparare una specifica professionalità attraverso l’attività lavorativa e momenti di formazione che si svolgono solo in azienda. Questo contratto può essere applicato anche a chi percepisce un trattamento di disoccupazione, senza limiti di età;
- apprendistato di 3° livello: è un contratto di alta formazione e ricerca per giovani tra 18 e 29 anni. Ha come scopo il conseguimento di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, i diplomi di istituti tecnici superiori o il praticantato per l’accesso ad una professione ordinistica.
I vincoli legali del contratto da apprendista
Il contratto da apprendista prevede per legge la presenza di un supporto che accompagni il giovane assunto durante il percorso formativo. In particolare, è obbligatorio:
- individuare un tutor o referente aziendale;
- avere la possibilità di finanziare i percorsi formativi aziendali tramite i fondi paritetici interprofessionali;
- registrare la formazione effettuata e la qualifica professionale a fini contrattuali eventualmente acquisita nel fascicolo elettronico del lavoratore.
A tale scopo, l’apprendista è libero di appoggiarsi ad un’agenzia per il lavoro che gli consenta di avere:
- un percorso formativo personalizzato;
- competenze sui veri bisogni del mercato del lavoro;
- un rapporto con un tutor dell’agenzia a cui affidare il proprio percorso;
- tutele previdenziali ed assistenziali, come l’assistenza in caso di infortunio, l’indennità di maternità, il congedo matrimoniale, gli assegni per i figli, ecc.
L’apprendista che arriva in azienda tramite un’agenzia di lavoro non può essere trattato in maniera diversa rispetto agli altri dipendenti: esiste, infatti, un principio di parità di trattamento che garantisce gli stessi diritti. Secondo la legge, infatti, «per tutta la durata della missione presso l’utilizzatore, i lavoratori del somministratore hanno diritto, a parità di mansioni svolte, a condizioni economiche e normative complessivamente non inferiori a quelle dei dipendenti di pari livello dell’utilizzatore».
La durata del contratto da apprendista
La durata di un contratto da apprendista non può essere inferiore ai sei mesi. Il periodo massimo dell’apprendistato dipende:
- dai contratti nazionali di categoria;
- dagli accordi sindacali interconfederali;
- dagli accordi tra università e Regioni.
I contratti di 1° e di 3° livello, cioè quelli che hanno come scopo il conseguimento di un titolo di studio, devono avere una durata consona al traguardo formativo da raggiungere, cioè al titolo stesso, senza superare i tre o i quattro anni in determinati casi.
Raggiunta la fine dell’apprendistato, lavoratore e azienda hanno la facoltà di interrompere il rapporto (purché venga fatto con il dovuto preavviso). In caso contrario, il contratto prosegue in automatico come rapporto ordinario di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il trattamento economico nel contratto da apprendista
Lo stipendio dell’apprendista dipende dal suo inquadramento. Il livello contrattuale previsto dal contratto di apprendistato – e, di conseguenza, la retribuzione – non può essere inferiore di due livelli rispetto a quello di un lavoratore qualificato che svolge la stessa mansione all’interno dell’azienda.
Sulla base degli accordi confederali siglato tra sindacati e Confindustria, Confapi, Confservizi e Confcooperative-Legacoop, i parametri retributivi per l’apprendista sono quelli elencati di seguito.
Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore:
- primo anno: non inferiore al 45% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
- secondo anno: non inferiore al 55% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
- terzo anno: non inferiore al 65% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento;
- quarto anno: non inferiore al 70% della retribuzione di riferimento spettante per il livello di inquadramento.
Per l‘apprendistato di alta formazione e ricerca superiore all’anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: inquadramento a fini retributivi di due livelli sotto quello di destinazione finale;
- per la seconda metà: inquadramento di un livello sotto quello di destinazione finale.
Se l’apprendistato di alta formazione e ricerca ha una durata inferiore all’anno, l’inquadramento ai fini retributivi sarà di un livello sotto quello di destinazione finale per tutto il periodo del contratto.
Sulla base degli accordi tra sindacati e Confartigianato Imprese, Cna e Casartigiani, i parametri retributivi sono i seguenti.
Per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, le percentuali anno per anno sono e stesse sopra citate.
Per l‘apprendistato di alta formazione e ricerca superiore all’anno:
- per la prima metà del periodo di apprendistato: 70% rispetto alla retribuzione di riferimento alla fine dell’apprendistato;
- per la seconda metà del periodo di apprendistato: 80%.
Se la durata dell’apprendistato non supera l’anno, il parametro di riferimento è l’80% per l’intero periodo del contratto.
L’apprendista ha diritto a:
- ferie;
- permessi Rol;
- Tfr;
- contributi Inps a fini assicurativi e pensionistici;
- assegni familiari;
- indennità di disoccupazione (Naspi).
Il diritto alla malattia nel contratto da apprendista
Il contratto da apprendista prevede anche:
- il contributo IVS, cioè invalidità, vecchiaia e superstiti;
- la copertura assicurativa sugli infortuni sul lavoro e sulle malattie professionali, che si estende all’attività formativa complementare, in azienda o fuori di essa, e all’infortunio in itinere;
- l’indennità di malattia;
- il congedo e indennità di maternità;
Per quanto riguarda l’indennità di malattia, spetta a tutti gli apprendisti che operano in qualsiasi settore di attività e comunque inquadrati. La legge [1] prevede l’applicazione delle stesse norme riservate alle altre categorie di lavoratori. Significa che:
- l’Inps sarà tenuto a corrispondere l’indennità se la qualifica da conseguire con l’apprendistato è riferita alla categoria degli operai;
- se, invece, la qualifica è riferibile a quelle impiegatizie, l’integrazione è a carico del datore di lavoro secondo quanto disposto dalla contrattazione collettiva.
La tutela contro gli infortuni sul lavoro, invece, è a carico:
- del datore di lavoro per il periodo in cui l’apprendista lavora in impresa e per il periodo in formazione interna svolto in azienda;
- dell’istituzione formativa per i periodi in cui l’apprendista svolge formazione esterna, in qualità di studente.
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