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Cosa fare se sei stato multato

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(@carlos-arija-garcia)
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Le varie possibilità di ricorso contro una sanzione per violazione del Codice della strada. I tempi per presentare la contestazione.

Prendere una multa per divieto di sosta o per eccesso di velocità non significa necessariamente essere obbligati a pagarla: ci possono essere dei vizi di notifica o degli errori contenuti nel verbale che danno all’automobilista il diritto di contestarla. Quindi, cosa fare se sei stato multato?

Hai ben quattro possibilità:

  • pagare la sanzione, possibilmente entro cinque giorni per beneficiare della riduzione, nel caso in cui tu sia convinto di avere commesso l’infrazione e non ci siano stati degli errori nel verbale o nell’atto di notifica;
  • rivolgerti al Giudice di Pace entro 30 giorni da quando hai ricevuto la multa;
  • rivolgerti al Prefetto del luogo in cui è stata commessa la violazione entro 60 giorni dalla notifica;
  • fare ricorso in autotutela.

Può capitare che tu abbia il dubbio di essere stato multato, magari perché sai di avere oltrepassato il limite di velocità in un certo tratto di strada, ma non ti sia arrivata ancora alcuna notifica. Come puoi avere questa certezza?

Ci sono due modi in cui un automobilista viene informato dell’infrazione commessa:

  • la contestazione immediata: è la regola generale. Accade quando il conducente viene fermato dagli agenti di polizia, i quali redigono sul posto il verbale che riporta i dati di chi ha segnalato la violazione e di chi l’ha commessa, oltre alla sanzione da pagare ed altre informazioni. L’automobilista riceve subito una copia del verbale che, a quel punto, si intende notificato;
  • la contestazione differita, cioè effettuata dagli agenti di polizia in un momento successivo perché non è stato possibile fermare il conducente quando è stato commessa la violazione. È il tipico caso della multa per eccesso di velocità rilevata da autovelox. La notifica deve arrivare entro 90 giorni presso l’indiritto di residenza o di domicilio del proprietario del veicolo.

Come rivolgerti al Giudice di Pace se sei stato multato

Nel caso in cui tu abbia ricevuto un verbale notificato male oppure con degli errori che ti consentono di contestare la multa, una delle vie da imboccare è quella del ricorso al Giudice di Pace entro 30 giorni dalla notifica. Questa ipotesi richiede il pagamento del contributo unificato, cioè della tassa da versare per accedere alla giustizia. L’importo varia a seconda della sanzione impugnata, cioè:

  • per multe fino a 1.033 euro si paga un contributo di 43 euro;
  • per multe da 1.033,01 a 1.100 euro, si paga un contributo di 43 euro più una marca da bollo da 27 euro;
  • per multe tra 1.100 euro e 5.200 euro, il contributo è di 98 euro più la marca da bollo da 27 euro;
  • per multe tra 5.200 e 26.000 euro e per processi di valore indeterminato o indeterminabile di competenza del Giudice di Pace, il contributo unificato è di 237 euro più la marca da bollo da 27 euro.

Non occorre l’assistenza di un avvocato, purché si sappia che:

  • il ricorso va depositato nella cancelleria del giudice competente nel territorio in cui è stata elevata la sanzione (o quello più vicino); in alternativa, il ricorso può essere spedito con raccomandata a/r. Sul sito del ministero della Giustizia sono indicate le competenze territoriali dei vari Giudici di Pace;
  • è necessario verificare la data della prima udienza che il giudice ha fissato con apposito decreto;
  • il ricorso deve indicare tutte le contestazioni e le prove offerte in proprio sostegno, a pena di decadenza;
  • la Polizia si costituisce successivamente, nel termine indicato nel decreto dal giudice, consegnando tutti i documenti per la relativa difesa;
  • alla prima udienza è possibile presentare prove contrarie a quelle della Polizia;
  • alla prima udienza bisogna insistere per l’ammissione di eventuali prove testimoniali richieste nel ricorso;
  • alle successive udienze vengono raccolti i mezzi di prova;
  • all’esito della fase istruttoria, il giudice pronuncia la sentenza dichiarando se accogliere o meno il ricorso;
  • nei 30 giorni successivi alla sentenza (se questa viene notificata dalla controparte al ricorrente) è possibile fare appello al tribunale. Se la sentenza non viene notificata, il termine per l’appello è di sei mesi.

Il Giudice di Pace non può decidere una sanzione superiore a quella riportata nel verbale.

Come rivolgerti al Prefetto se sei stato multato

Se sei stato multato puoi anche presentare ricorso al Prefetto del luogo in cui è avvenuta la presunta violazione al Codice della strada, in questo caso entro 60 giorni dalla notifica.

Nel ricorso occorre indicare:

  • il verbale contestato;
  • i motivi per cui lo ritieni nullo, allegando tutte le prove che ritieni possano dimostrare la tua tesi.

Il ricorso deve essere intestato alla Prefettura territorialmente competente e spedito con raccomandata a/r:

  • direttamente alla Prefettura (in tal caso la risposta dovrà arrivare entro 210 giorni);
  • oppure all’organo che ha elevato il verbale, come la Polizia Municipale (in tal caso la risposta dovrà arrivare entro 180 giorni).

Anche in questo caso, per il ricorso al Prefetto non occorre l’assistenza di un avvocato. Non richiede né il pagamento di tasse né di bolli. Tuttavia, nel caso in cui il ricorso dovesse essere rigettato, il Prefetto emetterà un’ordinanza con l’ingiunzione di pagamento per una somma che è quasi il doppio della multa iniziale.

Puoi chiedere al Prefetto di essere sentito personalmente per rafforzare la tua difesa.

I termini per la risposta sono i seguenti:

  • se invii il ricorso direttamente al Prefetto, quest’ultimo deve spedire la risposta entro 210 giorni, altrimenti il ricorso si considera accolto;
  • se invii il ricorso al Prefetto l’organo accertatore che ha elevato il verbale (ad esempio, la Polizia), la risposta del Prefetto deve essere spedita entro 180 giorni.

Come fare ricorso in autotutela se sei stato multato

L’ultima cosa che puoi fare se sei stato multato è quella di presentare ricorso in autotutela all’organo accertatore, anche se questa opzione:

  • non garantisce alcuna una risposta;
  • non interrompe i termini per fare ricorso al Giudice di Pace o al Prefetto.

Il ricorso è uguale a quello da presentare al Prefetto: cambia solo il destinatario. È possibile presentarlo:

  • tramite raccomandata a/r;
  • di persona, purché sia protocollato.

Il fatto di non avere diritto a una risposta ti costringe ad avviare le pratiche per l’impugnazione ordinaria nel caso in cui la Polizia non ti dia alcun riscontro.

La Polizia non può decidere di far pagare all’automobilista una somma più alta rispetto a quella riportata nel verbale.

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Pubblicato : 28 Febbraio 2023 15:00