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Cosa fare se le autorità si rifiutano di intervenire?

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(@mariano-acquaviva)
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Polizia e carabinieri possono rimandare l’acquisizione di una denuncia/querela? In cosa consiste il reato di rifiuto di atti d’ufficio? Quando c’è omissione?

Chi subisce o semplicemente assiste a un illecito può farne segnalazione alle autorità competenti, ad esempio ai carabinieri o alla polizia. Purtroppo, però, può capitare che, nonostante la denuncia, le forze dell’ordine non facciano nulla. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: cosa fare se le autorità rifiutano di intervenire?

Si tratta sicuramente di una situazione incresciosa, a cui il cittadino può reagire sporgendo una denuncia penale contro chi non ha fatto il suo dovere. Come vedremo a breve, però, ci sono casi in cui le forze dell’ordine sono “scusate”, nel senso che, pur non essendo intervenute, non possono essere sanzionate. Procediamo per gradi.

Rifiuto di atti d’ufficio: cos’è?

Secondo l’art. 328 del codice penale, nessun pubblico ufficiale può rifiutarsi di compiere un atto tipico della sua professione.

In caso contrario, c’è il rischio di essere incriminati per il reato di rifiuto di atti d’ufficio, punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Si tratta di una norma che impone a tutti i funzionari pubblici di svolgere correttamente il proprio lavoro, non potendosi sottrarre ingiustificatamente allo stesso.

La disposizione si applica anche alle forze dell’ordine, le quali non possono quindi rifiutarsi di intervenire ove richiesto.

Il reato di rifiuto di atti d’ufficio scatta però solo al ricorrere di determinate condizioni. Ciò significa, come vedremo, che vi sono casi in cui il pubblico ufficiale può legittimamente rifiutarsi d’intervenire. Approfondiamo la questione.

Autorità rifiutano di intervenire: quando non è reato?

Perché si possa configurare il reato di rifiuto d’atti d’ufficio occorre che:

  • il rifiuto del pubblico ufficiale sia illegittimo, cioè ingiustificato;

Non è responsabile il carabiniere che, pur avendo ricevuto una segnalazione telefonica, si trova impegnato nel compimento di un’altra operazione

  • l’atto richiesto dal cittadino debba essere compiuto senza ritardo per ragioni di giustizia, di sicurezza pubblica, di ordine pubblico, di igiene o di sanità. In buona sostanza, ciò significa che il reato scatta solamente se il pubblico ufficiale, non intervenendo immediatamente, mette a repentaglio l’incolumità o la sicurezza di una persona.

Carlo si reca in pronto soccorso lamentando un forte dolore all’addome. Il medico di turno rifiuta di visitarlo ritenendo che non ce ne sia urgenza, sottovalutando l’infarto in atto.

Paola, chiusa nella sua stanza per sfuggire alle violenze del marito ubriaco, chiama i carabinieri chiedendo immediato soccorso. Gli agenti, senza essere impegnati in altro, non rispondono alla chiamata.

In buona sostanza, il rifiuto di atti d’ufficio costituisce reato solamente se si tratta di un intervento d’urgenza che, se non effettuato, rischia di compromettere l’incolumità di una persona.

Il reato è quindi limitato al rifiuto di atti urgenti.

A proposito delle forze dell’ordine, la Corte di Cassazione [1] ha precisato che non commette reato l’agente che rifiuta di intervenire perché solo in servizio e impegnato in altra attività.

È il classico caso del vigile urbano di un piccolo Comune che, impegnato nell’accertamento di un reato, non può correre da chi sta segnalando la presenza di un’attività commerciale rumorosa.

Quando c’è omissione di atti d’ufficio?

Diverso è il discorso se l’autorità è stata chiamata per una questione non urgente, cioè che non necessita di un intervento immediato. È il caso, ad esempio, della segnalazione di un abuso edilizio.

In un’ipotesi del genere, si integra il reato di omissione di atti d’ufficio solo se la segnalazione è avvenuta per iscritto, con l’invito a intervenire entro il termine massimo di trenta giorni.

In questo caso, se non si facesse nulla senza un giustificato motivo, si integrerebbe il reato in capo all’autorità rimasta inerte.

Massimiliano segnala per iscritto al Sindaco il mancato rispetto dell’ordinanza comunale che vieta ai titolari degli esercizi commerciali di diffondere musica all’esterno dei locali dopo la mezzanotte. Il mancato intervento dell’autorità entro il termine di trenta giorni, non giustificato da alcuna valida ragione, integra reato.

Carabinieri rifiutano di ricevere una querela: è reato?

È possibile denunciare i carabinieri che non vogliono prendere la denuncia?

Matteo si reca presso la caserma dei carabinieri per sporgere una querela per diffamazione. Gli unici due agenti presenti gli chiedono però di ripassare più tardi, in quanto sono costretti ad allontanarsi perché hanno ricevuto un’urgente segnalazione.

La condotta appena esemplificata non costituisce reato in quanto:

  • la presentazione della querela può essere posticipata di poche ore senza danno per la vittima;
  • i carabinieri sono impegnati in un’attività più importante.

Al contrario, è illegittimo il rifiuto di ricevere una denuncia urgente (come, ad esempio, quelle che rientrano nel cosiddetto “codice rosso” per la violenza familiare e di genere) oppure il rifiuto reiterato di ricevere una querela (anche non urgente).

Autorità rifiutano di intervenire: quando è reato?

Quanto appena detto vale per ogni tipo di intervento chiesto alle forze dell’ordine: non c’è responsabilità penale se l’atto che la polizia giudiziaria deve compiere non è urgente e non c’è rischio per l’incolumità delle persone coinvolte.

Non possono essere denunciati i carabinieri che, chiamati dal proprietario che non riesce a dormire a causa degli schiamazzi provenienti dal bar, non possono intervenire perché c’è un’unica pattuglia impegnata in un arresto per droga.

Non c’è reato se il vigile urbano, chiamato per sanzionare un parcheggiatore abusivo, è impegnato nell’accertamento di un abuso edilizio su ordine della Procura della Repubblica.

Sussiste reato in tutte le altre ipotesi, cioè quando l’autorità è assente ingiustificato nonostante l’atto urgente che è stato richiesto.

Marta chiama la polizia mentre i rapinatori sono in casa. Il rifiuto di intervenire o il ritardo ingiustificato possono costituire ritardo.

Cosa fare se polizia e carabinieri non intervengono?

Se la polizia, i carabinieri o qualsiasi altra autorità pubblica (polizia municipale, Asl, ecc.) rifiuta di intervenire nei casi d’urgenza, è possibile sporgere denuncia direttamente presso la Procura della Repubblica per il reato di rifiuto di atti d’ufficio.

La denuncia può essere presentata personalmente oppure, com’è preferibile, conferendo procura speciale a un proprio avvocato di fiducia.

Se invece il rifiuto riguarda un atto non urgente, occorre inviare all’autorità in questione un’espressa diffida scritta in cui si intima di intervenire entro trenta giorni.

Decorso inutilmente tale termine, è possibile sporgere denuncia così come detto a proposito del rifiuto di atti urgenti.

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Cosa fare se la polizia municipale non interviene?

Cosa non fare se le autorità si rifiutano di intervenire?

Se le autorità rifiutano di intervenire non bisogna cadere nella tentazione di farsi giustizia da sé: il rischio è di incorrere nel reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni.

La legge, infatti, non ammette che il cittadino possa sostituirsi allo Stato, a meno che non ricorrano casi eccezionali che giustificano la legittima difesa.

Pertanto, se le autorità non intervengono, non resta che diffidarle per iscritto e, nei casi più gravi, denunciarle per rifiuto od omissione di atti d’ufficio.

 
Pubblicato : 30 Novembre 2023 14:30