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Cosa fare se il postino non lascia l’avviso di giacenza?

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(@mariano-acquaviva)
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Come chiedere il risarcimento oppure la rimessione in termini se il portalettere non avvisa il destinatario della raccomandata?

Quando il portalettere non trova nessuno a cui consegnare una raccomandata, è tenuto a lasciare nella cassetta della posta un tagliandino di colore bianco in cui segnala al destinatario che ha tentato di effettuare la consegna ma non c’è riuscito per assenza di persone legittimate alla ricezione. Nell’avviso c’è anche scritto che la lettera resterà all’ufficio postale per trenta giorni, in attesa di essere ritirata. Cosa fare se il postino non lascia l’avviso di giacenza?

Come vedremo, questa omissione del portalettere può diventare un bel problema visto che, scaduto il periodo di giacenza, la raccomandata viene restituita al mittente, al quale poco interesserà se il destinatario abbia ricevuto o meno l’avviso di giacenza: ai fini della corretta notifica, infatti, è sufficiente che l’indirizzo sia corretto, a prescindere dal fatto che il destinatario abbia o meno preso visione del contenuto della missiva. Ciò significa che, se ad esempio la raccomandata conteneva il verbale dell’ultima assemblea, per l’amministratore la notifica sarà andata a buon fine anche se il condomino destinatario non è stato avvisato dal portalettere. Cosa fare se il postino non lascia l’avviso di giacenza? Scopriamolo insieme.

Cos’è l’avviso di giacenza?

L’avviso di giacenza è una comunicazione che il postino lascia nella buca delle lettere ogni volta che non può consegnare una raccomandata, un atto giudiziario oppure un pacco.

L’avviso di giacenza (che ha le sembianze di uno scontrino della spesa, solo un po’ più grande) serve ad avvertire il destinatario del fatto che la lettera si trova presso l’ufficio postale in attesa di essere ritirata.

Avviso di giacenza: cosa c’è scritto?

L’avviso di giacenza, lasciato dal postino quando non può consegnare la raccomandata, contiene:

  • la data e l’ora in cui il portalettere ha cercato di effettuare la consegna;
  • l’ufficio postale presso cui la lettera si trova in giacenza;
  • i giorni e l’orario in cui ci si potrà recare alle poste per ritirare la raccomandata;
  • il periodo di giacenza;
  • la città di provenienza della lettera;
  • il codice che identifica il contenuto della raccomandata.

Cos’è la compiuta giacenza?

Se il destinatario non si reca alle poste per ritirare la raccomandata entro il termine di trenta giorni, la lettera viene restituita al mittente e la notifica si intende ugualmente perfezionata; si realizza, in pratica, quella che viene chiamata “compiuta giacenza”.

In pratica, una raccomandata resta in giacenza per trenta giorni, in attesa di essere ritirata dal destinatario; scaduto questo termine, si verifica la compiuta giacenza, con conseguente restituzione della raccomanda al mittente e perfezionamento della notifica.

Ciò significa che, per legge, il destinatario è stato portato a conoscenza del contenuto della busta, anche se in effetti non ne ha mai preso visione.

La compiuta giacenza è più breve per gli atti giudiziari, cioè per quelli inviati dal tribunale, dalla Procura o dagli avvocati (quando si sostituiscono all’ufficiale giudiziario): in questa ipotesi, sono sufficienti dieci giorni da quando l’atto è stato riportato all’ufficio postale.

Postino non lascia avviso di giacenza: cosa fare?

L’avviso di giacenza è lo strumento con cui il destinatario viene messo a conoscenza del fatto che c’è una lettera che lo attende all’ufficio postale. Senza avviso, egli potrebbe non sapere assolutamente nulla della raccomandata, la quale quindi, dopo trenta giorni, verrebbe restituita al mittente.

Cosa fare se il postino non lascia l’avviso di giacenza? Dipende dalle circostanze:

  • se il destinatario è comunque venuto a conoscenza della lettera che si trova in giacenza presso l’ufficio postale, allora potrà ugualmente presentarsi per il ritiro. Come spiegato nell’articolo Che fare se perdo l’avviso di giacenza, per ritirare una raccomandata non occorre esibire l’avviso di giacenza, essendo sufficiente il proprio documento d’identità;
  • se, invece, il destinatario non ha alcuna conoscenza della lettera in giacenza, allora non gli resta che fare reclamo contro le Poste e, nel caso in cui il mancato rilascio dell’avviso abbia comportato un danno, chiedere anche il risarcimento.

Postino non lascia avviso di giacenza: come tutelarsi?

Se il postino non ha lasciato l’avviso di giacenza e, da questa grave omissione, sia derivato un danno al destinatario, allora occorre agire tempestivamente per tutelare le proprie ragioni.

Innanzitutto, è possibile sporgere reclamo alle poste segnalando, appunto, di non aver mai potuto ritirare la raccomandata o l’atto giudiziario di cui si era destinatari per via del mancato rilascio dell’avviso di giacenza.

Se il reclamo dovesse essere rigettato oppure non si dovesse ricevere risposta entro 45 giorni, è possibile citare in giudizio Poste italiane chiedendo il risarcimento dei danni derivanti dall’omissione del postino. A questo punto, dovranno essere le poste a provare che il portalettere non abbia rilasciato l’avviso.

E infatti, gli uffici postali devono conservare i registri in cui trascrivono le operazioni compiute e, tra queste, v’è anche quella che dovrebbe segnalare che il postino ha stampato l’avviso di giacenza in questione.

Se le poste riescono a fornire prova del fatto che l’avviso di giacenza è stato “generato” dal dispositivo in dotazione al postino, allora sarà veramente difficile dimostrare che il portalettere non l’abbia poi messo nella buca delle lettere. In questa ipotesi, non resta che provare (ad esempio, tramite testimonianze) che il portalettere, pur avendo stampato l’avviso, non l’ha mai imbucato.

La omessa consegna dell’avviso di giacenza può però comportare gravi problemi per quanto riguarda le conseguenze derivanti dalla mancata conoscenza dell’atto. Si pensi al condomino che, non essendo stato avvisato dal postino, non ha potuto impugnare il verbale dell’assemblea che gli era stato notificato, oppure la persona citata in giudizio che non si è costituita perché non sapeva della citazione.

In ipotesi del genere, oltre al risarcimento alle poste è possibile chiedere al giudice la rimessione in termini [1]: si tratta di un’istanza con cui si domanda al giudice di potersi ugualmente difendere pur non avendo rispettato i termini a causa di una colpa non propria.

Ad esempio, se si scopre tardivamente che è stato intrapreso un giudizio contro il destinatario che non ha mai ricevuto la citazione per colpa del postino, allora si potrà dimostrare al giudice che la mancata costituzione nei termini è dipesa dall’inadempimento del portalettere, il quale non ha lasciato alcun avviso, impedendo così di recarsi all’ufficio postale per il ritiro dell’atto giudiziario.

Insomma: se il mancato rilascio dell’avviso di giacenza comporta un pregiudizio in termini processuali, il destinatario potrà chiedere la rimessione (cioè, di essere ammesso a difendersi, seppur in ritardo), se dimostra la colpa del servizio postale.

Postino non lascia avviso di giacenza: come avere il rimborso?

Poste italiane prevede un indennizzo a favore di chi non ha ricevuto l’avviso di giacenza e, pertanto, si vede recapitare in ritardo la raccomandata a lui inviata.

Per la precisione, il destinatario ha diritto al rimborso:

  • del costo sostenuto per la spedizione per ritardi eccedenti il decimo giorno lavorativo successivo alla data di spedizione;
  • di 15 euro più costo della spedizione per ritardo nel recapito eccedente il 20simo giorno lavorativo successivo alla data di spedizione;
  • di 30 euro più il costo della spedizione per ritardo di consegna della raccomandata eccedente il 30esimo giorno lavorativo successivo alla data di spedizione, per mancato recapito o danneggiamento.

Postino non lascia avviso di giacenza: si può denunciare?

Infine, il postino che non lascia l’avviso di giacenza potrebbe perfino essere denunciato per il reato di sottrazione o soppressione di corrispondenza visto che, non avvertendo il destinatario, di fatto gli sottrae la corrispondenza a lui destinata. La pena è la reclusione fino a tre anni [2].

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Pubblicato : 21 Novembre 2022 11:00