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Cosa fare se il datore di lavoro non paga i contributi

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(@valentina-azzini)
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In caso di omesso versamento dei contributi puoi fare denuncia all’Inps o all’Ispettorato del lavoro. Il relativo credito si prescrive in 5 anni dal mancato versamento, che diventano 10 in caso di denuncia del lavoratore ai predetti enti competenti.

Ti sei accorto, facendo un estratto contributivo presso l’Inps che l’azienda non ti sta versando i contributi, oppure che per un certo periodo non li ha pagati. Questo, oltre a costituire una violazione del datore ai propri obblighi, pregiudica anche i tuoi diritti pensionistici. Devi dunque attivarti subito per risolvere il problema, ma ti chiedi cosa fare se il datore di lavoro non paga i contributi, a chi ti devi rivolgere e quanto tempo hai per farlo. Magari è passato tanto tempo dal mancato versamento, tu te ne sei accorto solo ora e ti chiedi se sei ancora in tempo per fare qualcosa e, se il credito si è prescritto, se ci sono altri modi per evitare il “vuoto contributivo”. Cerchiamo allora di fare un pò di chiarezza.

I contributi previdenziali

I contributi previdenziali sono somme di denaro periodicamente versate, da un lato, dal lavoratore tramite trattenuta dell’azienda e, dall’alto, dal datore di lavoro, in percentuale rispetto alla retribuzione imponibile e che vengono accantonate presso l’Inps o le gestioni separate. Le somme versate a titolo di contributo servono all’Inps o comunque all’Ente di previdenza cui si è iscritti, per finanziare le attività che questo svolge a favore della collettività (ad esempio, il pagamento delle pensioni, delle misure a sostegno del reddito, delle prestazioni erogate dal Fondo di garanzia, ecc…).

L’ammontare dei contributi si determina sulla base di aliquote stabilite dalla legge, in base alla retribuzione percepita. L’inquadramento aziendale definisce il regime contributivo applicato all’azienda e determina l’aliquota complessivamente dovuta, tenendo conto di eventuali agevolazioni o sgravi di cui si abbia diritto.

Per i lavoratori dipendenti, l’azienda è tenuta mensilmente a denunciare i contributi versati all’Inps mediante la trasmissione del modello UniEmens.

La denuncia all’Ispettorato del Lavoro e all’INPS

In caso di riscontrata omissione contributiva, la prima cosa da fare è un bonario sollecito scritto al datore di lavoro, personalmente o con l’assistenza di un legale o di un sindacato di fiducia, da trasmettersi a mezzo raccomandata a.r. , o a mezzo pec.

Qualora tale sollecito non sortisca alcun effetto, il lavoratore deve informare immediatamente l’Inps in merito al mancato versamento dei contributi. L’Ente di previdenza, assieme all’Agenzia delle Entrate, provvederà dunque ad effettuare una verifica e, accertato l’ammanco, emetterà un provvedimento di diffida nei confronti dell’azienda.
La diffida contiene un avviso bonario, rivolto all’azienda, di regolarizzare la posizione contributiva e pagare le relative sanzioni, entro il termine massimo di tre mesi dalla notifica del provvedimento. In mancanza di pagamento il debito verrà iscritto a ruolo e verrà emessa la relativa cartella esattoriale nei confronti dell’azienda.

La denuncia di omissione contributiva può essere presentata anche all’Ispettorato del Lavoro, mediante compilazione di un apposito modulo, che l’Ispettorato provvederà a trasmettere all’Inps.

Le sanzioni

Il mancato o parziale versamento dei contributi previdenziali comporta l’applicazione nei confronti dell’azienda inadempiente di sanzioni, sia di carattere civile, che penale.

La sanzione civilistica prevista in caso di mancato ritardato pagamento dei contributi consiste nel pagamento di una somma di denaro pari al tasso ufficiale di interessi riferimento rispetto all’importo dei contributi non versati, maggiorato di 5,5 punti, per un importo massimo del 40% dei contributi non corrisposti.

L’evasione contributiva Inps può altresì causare una responsabilità di tipo penale ed in questo caso la sanzione prevista consiste nel pagamento di un importo variabile da 10.000 a 50.000 euro, per omessi versamenti di importo inferiore a 10.000 euro annui , mentre per omissioni di importo superiore, la condotta costituisce reato punito con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 1032 euro.

La prescrizione dei contributi previdenziali

In quanto somme di denaro pagate periodicamente, di mese in mese, i contributi previdenziali si prescrivono nel termine breve di cinque anni dalla loro maturazione. Tuttavia, in caso di denuncia all’Inps o all’ispettorato del lavoro da parte del lavoratore, il termine di prescrizione diventa decennale.

La rendita vitalizia

Può accadere altresì che si scopra l’omissione contributiva compiuta dal datore di lavoro solo a molti anni di distanza dall’omissione stessa e, dunque, decorsi cinque anni dalla maturazione dei contributi omessi, senza che vi sia stata denuncia da parte del lavoratore, ignaro di avere un “vuoto contributivo”.

In questi casi, allora, la legge prevede, per il principio di automaticità delle prestazioni, il diritto del lavoratore al pagamento di una rendita vitalizia da parte dell’Inps. La costituzione della rendita vitalizia, in caso di omesso versamento dei contributi prescritti, è subordinata però alla prova scritta dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato, nel periodo di omissione contributiva.
La domanda di costituzione della rendita vitalizia deve essere presentata direttamente all’Inps in via telematica, accedendo alla propria area personale mediante Spid, oppure rivolgendosi ad un Patronato.

Alla domanda vanno allegati i seguenti documenti, a riprova dell’esistenza del rapporto di lavoro subordinato per il periodo di omissione contributiva:

  • buste paga
  • libretto di lavoro
  • estratti dei libri paga e matricola
  • contratto di assunzione e/o comunicazione di licenziamento o dimissioni
  • qualsiasi altro documento attestante l’esistenza del rapporto di lavoro (ad esempio una certificazione storica della situazione lavorativa rilasciata dal Centro per l’Impiego)

La rendita vitalizia, così come la pensione, è reversibile ai superstiti, alle medesime condizioni della pensione di anzianità o vecchiaia.

 
Pubblicato : 28 Agosto 2023 15:45