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Cosa fare se il datore di lavoro non garantisce la sicurezza

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(@angelo-greco)
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Rifiuto di lavorare se non viene tutelata la salute del lavoratore: licenziamento illegittimo.

In tema di misure di sicurezza sul lavoro, l’articolo 2087 del codice civile stabilisce che il datore deve preservare l’integrità psicofisica dei dipendenti attuando tutte le misure necessarie a garantire la loro salute. Dall’altro lato però il dipendente non può rifiutarsi di lavorare, neanche se ritiene che l’ordine di servizio impartitogli dal datore di lavoro è illegittimo. Potrebbe farlo solo previo ricorso al giudice che annulli il provvedimento aziendale o se quest’ultimo è manifestamente contrario alla buona fede tanto da rendere pericolosa la sua attuazione (si pensi a un dipendente che viene trasferito a un reparto speciale nonostante la sua invalidità). 

Una recente sentenza della Cassazione [1] spiega cosa fare se il datore di lavoro non garantisce la sicurezza. In questi casi, a detta dei giudici supremi, quando la situazione in azienda è pericolosa per la salute del dipendente, questi può rifiutarsi di lavorare. E semmai, a tale comportamento dovesse conseguire il licenziamento disciplinare, il lavoratore potrebbe impugnarlo e ottenere dal tribunale la reintegra sul posto. 

A tal fine, però, è necessario inviare al datore di lavoro, entro 60 giorni dalla comunicazione del licenziamento, una lettera generica di contestazione con cui il dipendente manifesti l’intenzione di opporsi al licenziamento. Nei successivi 180 giorni l’avvocato che difende il lavoratore deve depositare in tribunale il ricorso contro il licenziamento.

Il provvedimento del giudice che dichiara illegittimo il licenziamento disposto a seguito del rifiuto del dipendente di lavorare per la mancata attuazione delle misure di sicurezza sul luogo di lavoro dispone l’automatica reintegra sul posto, oltre al risarcimento del danno pari alle mensilità che, nel frattempo, il lavoratore avrebbe dovuto percepire. 

Risultato: il licenziamento per giusta causa risulta illegittimo perché il fatto posto alla base del provvedimento espulsivo, per quanto esistente, risulta privo di rilievo disciplinare. 

Naturalmente, alla base del rifiuto del dipendente di svolgere le proprie mansioni vi deve essere una grave violazione da parte del datore di lavoro, tale cioè da pregiudicare seriamente la salute del prestatore di lavoro. Non deve quindi trattarsi di una questione di “lana caprina”, come di solito si dice con riferimento alle rivendicazioni di minor rilievo.

Insomma, anche nel rifiuto della prestazione, il dipendente deve sempre rispettare la regola della buona fede.   

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Pubblicato : 13 Gennaio 2023 09:00