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Cosa fare se il convivente di fatto è infedele?

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(@carlos-arija-garcia)
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Il contratto di convivenza non può prevedere il divieto di tradire il partner: si può fare qualcosa se si scopre che l’altro ha una «storia»?

Il cinema popolare e le barzellette ci hanno abituati a sentire l’esclamazione: «Oh Cielo, mio marito! Nasconditi nell’armadio». L’amante doveva sparire non solo per preservare la propria integrità fisica, nel caso il coniuge di lei, come prevedibile, la prendesse male. Ma anche perché la moglie fedifraga sarebbe costretta a fare i bagagli e a prendersi l’addebito della separazione per adulterio. Che succederebbe, invece, se la donna sorpresa a letto con un altro dicesse: «Oh Cielo, il mio compagno!»? Molto probabilmente, l’amante sarebbe comunque costretto a nascondersi nell’armadio per mantenere intatti i connotati. Lei, invece, che cosa rischierebbe se venisse scoperta? Lui potrebbe chiedere qualche addebito? Cosa fare se il convivente di fatto è infedele?

C’è chi ritiene che sia meglio convivere e non sposarsi per godere di maggiore libertà e vivere l’amore di coppia senza troppa burocrazia: se un giorno dovesse andare male, risolvere il rapporto sarebbe più semplice. Bene eccolo servito: se un giorno scopre il tradimento dell’altro, risolvere il rapporto sarà semplicissimo. Basta dirsi addio. Senza nulla pretendere, però. Semmai la parola scusa. Ma niente di più.

Quali sono i doveri dei conviventi di fatto?

Quando due persone firmano davanti all’ufficiale di stato civile un contratto di convivenza, si impegnano reciprocamente a garantire all’altro la necessaria assistenza morale e materiale.

La prima comporta il dovere di riconoscere al partner il libero esercizio dei diritti personali inviolabili e di rispettare la sua personalità e il carattere. Da qui deriva la necessità di un sostegno reciproco nella sfera affettiva, psicologica e spirituale e l’obbligo di comunicare tutte le informazioni che possono influire sulla vita familiare.

L’assistenza materiale, invece, riguarda il sostegno che un convivente deve assicurare all’altro per assolvere i compiti di cui si è fatto carico nella distribuzione degli oneri familiari e per soddisfare le esigenze di carattere primario, proprie e dei figli, come cibo, vestiario, trasporti, studio, cura in caso di malattie, ecc.

Dal dovere di solidarietà consegue che le attribuzioni patrimoniali a favore del convivente sono un adempimento di un’obbligazione naturale purché siano rispettati i princìpi di proporzionalità e adeguatezza alle condizioni sociali e patrimoniali di entrambi.

Pertanto, e rispetto ai doveri che scaturiscono dal matrimonio, i conviventi di fatto:

  • hanno il dovere reciproco di solidarietà analogo a quello dei coniugi e nei termini appena citati;
  • devono, in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale o casalingo, contribuire ai bisogni della famiglia, nell’ambito di un consolidato rapporto affettivo;
  • possono avere un obbligo di mantenimento verso il compagno in situazione di estrema necessità di quest’ultimo, anche se tale dovere non può essere inserito nel contratto di convivenza.

Quali doveri non esistono nella convivenza?

Il contratto di convivenza non può regolare i diritti o rapporti personali, poiché ciò limiterebbe la libertà del singolo. In pratica, l’accordo sottoscritto tra i conviventi non può contenere:

  • un patto sulla scadenza del rapporto; si considera invece valida la dichiarazione relativa all’inizio effettivo della convivenza, che può essere richiamata in caso di contestazioni future, ad esempio in caso di scioglimento del rapporto;
  • un impegno ad avere uno o più figli o regole che impongono o meno l’uso di contraccettivi;
  • una disciplina della vita affettiva di coppia;
  • un obbligo reciproco di fedeltà.

Che succede se uno dei due conviventi tradisce?

L’abbiamo appena detto: la convivenza di fatto non può prevedere, dal punto di vista legale, l’obbligo di fedeltà. Altro discorso è il dovere morale di non tradire la fiducia del partner ma questo, a livello formale, non conta. Allo stesso modo, non è possibile imporre per iscritto o pretendere, a infedeltà avvenuta, l’eventuale risarcimento del danno a carico del convivente sorpreso con un’altra persona, né subordinare il diritto a ricevere una prestazione patrimoniale al rispetto della fedeltà.

Quindi, una clausola che stabilisca tutto questo sarebbe nulla. Perché non solo la legge non prevede il dovere di fedeltà ma non consente nemmeno che siano i conviventi a stabilirlo quando non l’ha fatto il legislatore.

Cosa rischia, dunque, il convivente che tradisce l‘altro? A livello legale, nulla. A livello pratico, la rottura del rapporto (può essere decisa anche da uno solo dei conviventi e senza preavviso) accompagnata da qualche parola sicuramente sgradita. Ben che gli vada.

Se, però, ci sono di mezzo dei figli, resterà il dovere del mantenimento da parte di entrambi, come succede nei casi di separazione coniugale, entro i limiti delle rispettive possibilità economiche. Se non c’è reciproco accordo, sarà un giudice a stabilire l’entità dell’assegno a beneficio del figlio da versare al genitore collocatario.

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Pubblicato : 30 Gennaio 2023 18:30