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Cosa dice l’articolo 2059 del codice civile?

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(@angelo-greco)
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L’articolo 2059 del codice civile è rubricato «Danni non patrimoniali».

Questa norma stabilisce che il risarcimento del danno non patrimoniale, quello cioè che non ha una diretta e immediata incidenza sul patrimonio delle persone, può essere richiesto non già in tutti i casi, ma solo in situazioni specifiche previste dalla legge.

A differenza del danno patrimoniale (che scaturisce dalle spese che il danneggiato ha dovuto sopportare a causa dell’illecito e dalla diminuzione di guadagni), il danno non patrimoniale riguarda invece aspetti della vita personale, quali la salute, l’integrità psicofisica, la libertà, l’onore, l’immagine, il nome, il dolore morale e altri beni o diritti non economici.

Perché l’articolo 2059 cod. civ. è una norma importante?

Perché pone un importante limite, volto a evitare che, per qualsiasi illecito, anche di piccolo conto e senza un effettivo pregiudizio, si possa pretendere un risarcimento per danni non facilmente calcolabili o accertabili. Ciò determinerebbe un aumento esponenziale delle richieste di risarcimento, con conseguente collasso del sistema giudiziario.

Tale limite serve inoltre a impedire un’eccessiva soggettivizzazione del risarcimento del danno, che potrebbe portare a richieste di indennizzo per aspetti della vita personale che sono difficilmente quantificabili in termini economici.

Perché l’articolo 2059 cod. civ. è una norma da ricordare?

Attraverso questa norma puoi chiedere il risarcimento del danno non patrimoniale solo se la condotta illecita: a) integra un reato; b) oppure viola un tuo diritto fondamentale sancito dalla Costituzione. In tutti gli altri casi è difficile ottenere il risarcimento del danno morale.

Dunque, se una persona sostiene di aver subito un danno non patrimoniale, prima di poter richiedere un risarcimento, deve verificare che la sua situazione rientri in uno dei casi previsti dalla legge. Ad esempio, la legge prevede il risarcimento del danno non patrimoniale in caso di lesioni personali, di violazione del diritto alla privacy, di diffamazione, ecc.

Il risarcimento sarà determinato dal giudice in base alla gravità del danno subito, tenendo conto di vari fattori come la durata del danno, le conseguenze sulla vita personale e professionale della vittima, ecc.

Un esempio

Se una persona distrugge i fiori che avevi piantato potresti chiedergli il risarcimento per i danni economici subiti, pari al costo necessario a ripristinare le piante ma difficilmente potrai ottenere il risarcimento del danno morale, non avendo subìto una significativa sofferenza.

Viceversa, se un motociclista investe il tuo cane e lo fa morire o lo costringe a zoppicare per il resto della sua vita, ti spetta, oltre al danno patrimoniale (per le spese veterinarie) anche il danno morale per la sofferenza interiore che hai patito.

Se, a seguito di un incidente stradale, sei costretto a stare cinque giorni a letto puoi chiedere il risarcimento per il danno non patrimoniale derivante dal dolore che hai subito a seguito dell’impatto e per l’impossibilità di muoverti.

Cosa dice l’articolo 2059 cod. civ.?

«Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge».

Cosa c’è da sapere sull’articolo 2059 cod. civ.?

Il danno non patrimoniale è un’unica categoria di danno, che si contrappone al danno patrimoniale. Tuttavia, per semplicità, esso viene distinto in tre sottocategorie:

  1. danno morale: è il dolore fisico o morale conseguente all’illecito (si pensi alla sofferenza per un intervento chirurgico o per la morte di un caro);
  2. danno biologico: è la lesione all’integrità fisica o psichica della persona che può essere temporanea o definitiva (si pensi a una persona che, a seguito di un incidente, diventi invalida o non riesca più a entrare in un’auto);
  3. danno esistenziale (o all’esistenza): è il peggioramento della qualità di vita, pur non rientrando nel danno alla salute; è la rinuncia a occasioni felici (si pensi a una cicatrice che rovini per sempre il volto di una persona).
 
Pubblicato : 28 Luglio 2023 14:00