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Cosa dice l’articolo 2052 del codice civile?

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(@angelo-greco)
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L’articolo 2052 del codice civile è rubricato «Danno cagionato da animali».

Questa norma stabilisce che chiunque detiene un animale, anche se non ne è il proprietario, è responsabile per i danni causati da questi a persone o cose. La medesima responsabilità scatta anche se l’animale è scappato o è scomparso.

Perché l’articolo 2052 cod. civ. è una norma importante?

Perché pone un onere di responsabilità in capo a chi detiene un animale, anche se non ne è il proprietario. Può quindi trattarsi di un familiare o di un convivente del padrone dell’animale, del dog-sitter, dell’addestratore, del vicino di casa che si è offerto di badare all’animale quando il padre è in vacanza e così via.

La norma è una delle poche eccezioni alla regola generale secondo cui una persona è responsabile dei danni solo quanto tiene un comportamento colpevole o doloso (in malafede). L’articolo 2052 infatti pone una responsabilità oggettiva, che scatta cioè per il semplice fatto che vi sia un collegamento tra l’animale e il soggetto che ne ha la disponibilità, a prescindere da qualsiasi colpa di quest’ultimo.

Tale responsabilità oggettiva è concepita in modo tale da incentivare un comportamento responsabile per prevenire danni a terzi. Si può escludere la responsabilità solo se sussiste un “caso fortuito” ossia un evento imprevedibile e inevitabile.

Perché l’articolo 2052 cod. civ. è una norma da ricordare?

Grazie a questa norma puoi chiedere sempre il risarcimento al detentore dell’animale (ad esempio un cane, un cavallo, un bovino) che dovesse procurarti una ferita o un danno alle tue cose. Non sei tenuto a dimostrare la colpa del detentore nella custodia dell’animale: essa si presume.

Spetta piuttosto al detentore la prova contraria ossia che il fatto si è verificato per un evento imprevedibile e inevitabile.

Un esempio

Se un cane esce fuori da un recinto, rompendo la catena a cui era legato, e provoca un incidente stradale: il proprietario deve risarcire i danni alla vittima.

Un cavallo usato per una gita si spaventa e causa un incidente stradale: la persona che ne aveva la custodia deve risarcire il danno a chi si è fatto male.

Una persona calpesta la coda di un cane che, per reazione, lo morde. In tal caso il proprietario non deve risarcire nulla poiché sussiste il caso fortuito.

Un cane, stretto alla catena, ringhia contro un altro. Quest’ultimo, senza alcun guinzaglio, reagisce, lo morde e lo uccide: il relativo proprietario sarà responsabile per la morte dell’altro cane seppur era stato questo a iniziare le “ostilità”.

Cosa dice l’articolo 2052 cod. civ.?

«Il proprietario di un animale o chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso, è responsabile dei danni cagionati dall’animale, sia che fosse sotto la sua custodia, sia che fosse smarrito o fuggito, salvo che provi il caso fortuito».

Cosa c’è da sapere sull’articolo 2052 cod. civ.?

La norma si applica anche agli animali addomesticati.

Il “caso fortuito” è un evento imprevedibile e inevitabile che sfugge al controllo del proprietario o dell’utente dell’animale. Ad esempio, un terremoto che spaventa l’animale e lo fa scappare.

La responsabilità risarcitoria si somma a quella penale nel caso di lesioni fisiche.

 
Pubblicato : 1 Agosto 2023 11:45