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Cosa dice l’articolo 2043 del codice civile?

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(@angelo-greco)
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L’articolo 2043 del codice civile italiano è rubricato «Risarcimento per fatto illecito».

Questa norma ti dice che se qualcuno, violando la legge, danneggia te o le tue cose ti deve risarcire tutti i danni. Anche se non lo fa apposta.

Perché l’articolo 2043 del codice civile è una norma importante?

Perché è la trasposizione, sul piano giuridico, del vecchio detto “chi rompe paga”.

Questo articolo disciplina la cosiddetta responsabilità civile extracontrattuale, ossia la responsabilità che deriva da un atto illecito commesso senza un contratto preesistente tra le parti coinvolte. Non è necessario che l’atto sia un reato, può essere anche un comportamento che viola le regole di una corretta convivenza sociale.

Perché l’articolo 2043 cod. civ. è una norma da ricordare?

Perché, grazie a questa norma, qualsiasi danno subisci (fisico, morale, economico) ti verrà risarcito da chi lo ha causato, anche quando questi non ha agito volontariamente ma per semplice imprudenza o negligenza. Anche senza la malafede infatti si può essere responsabili.

Dunque, grazie a questa norma, puoi chiedere il risarcimento a chi, ad esempio, ti tira un pugno, ti diffama, ti urta l’auto, strappa involontariamente il tuo vestito, ti impedisce di uscire dal parcheggio, ti rovina l’appartamento con infiltrazioni dai tubi, investe il tuo cane, ecc.

Cosa dice l’articolo 2043 del codice civile?

«Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».

Cos’altro c’è da sapere sull’articolo 2043 del codice civile? 

La norma ti riconosce il risarcimento per i danni che derivano da fatto “doloso” o “colposo”.

È “doloso” il comportamento posto in malafede.

È “colposo” il comportamento involontario ma commesso comunque per imprudenza, negligenza o imperizia: insomma per la violazione di regole comportamentali che si addicono a una società di persone attente e rispettose.

La Cassazione ha però detto che non si può essere risarciti per i piccoli inconvenienti della vita quotidiana (ad esempio un taglio di capelli sbagliato). Ci deve pur sempre essere un danno serio, concreto (e non solo ideale), attuale (e non potenziale), dimostrabile.

La legge distingue gli illeciti in due categorie:

  • gli illeciti che sono la conseguenza dalla violazione di un contratto (in questo caso si parla di “responsabilità contrattuale”): sono disciplinati dall’articolo 1218 del codice civile
  • tutti gli altri illeciti (in questo caso si parla di “responsabilità extracontrattuale”): sono disciplinati dall’articolo 2043 del codice civile.
 
Pubblicato : 10 Luglio 2023 04:40