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Cosa copre l’infortunio in itinere?

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(@angelo-greco)
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Scopri quando c’è risarcimento dell’Inail per l’incidente stradale nel tragitto casa-lavoro.

Con il termine infortunio in itinere ci si riferisce agli incidenti stradali avvenuti lungo il percorso casa-lavoro. Per i lavoratori dipendenti, tali infortuni sono indennizzati dall’Inail ma con specifiche condizioni e limiti, soprattutto per chi decide di percorrere tale tratto con l’auto privata e non con i mezzi pubblici. Esaminiamo le normative e la giurisprudenza che regolamentano questi casi.

Che cos’è l’infortunio in itinere?

Ai fini della normativa sugli infortuni sul lavoro, il tempo che il dipendente impiega per recarsi al lavoro o per tornare a casa dopo il proprio turno si considera anch’esso “lavoro”. Pertanto detti infortuni subiscono la copertura assicurativa dell’Inail e vengono quindi risarciti dallo Stato.

Tali eventi sono appunto detti infortuni in itinere ossia – dal latino – “durante il percorso”.

Tipici esempi di infortunio in itinere sono quelli del pedone che cade in una buca stradale e cade a terra; quello di chi, scendendo da un mezzo pubblico, inciampa sul gradino fratturandosi una gamba; quello di chi cade da una scala a causa di una lastra di ghiaccio.

Cosa si considera infortunio in itinere?

Si considera infortunio in itinere quello che si verifica lungo il percorso abituale tra:

  • casa e lavoro (e viceversa);
  • tra due luoghi di lavoro;
  • tra il luogo di lavoro e quello dove si consumano i pasti, se manca una mensa aziendale.

Interruzioni o deviazioni dal percorso sono ammesse solo se necessarie per motivi di forza maggiore, esigenze essenziali o adempimento di obblighi legali. Le pause sono coperte dall’indennizzo solo se di breve durata.

Che succede se si devia dal percorso abituale?

La deviazione per motivi familiari, come accompagnare i figli a scuola, è considerata un’esigenza essenziale. Pertanto l’eventuale infortunio che avvengono durante questo tragitto deviato sono coperti come infortuni in itinere, a condizione che vengano verificate le circostanze del caso (Circ. INAIL 18 dicembre 2014 n. 62).

L’incidente con l’auto personale si considera infortunio in itinere?

L’incidente stradale avvenuto con l’auto privata è coperto solo se l’uso di tale veicolo si è reso necessario per l’assenza o l’inadeguatezza dei mezzi pubblici. Si pensi all’ipotesi di un autobus che copri solo parte del tragitto o i cui orari non coincidono con quelli del turno lavorativo o al caso di una fermata della metro eccessivamente disagevole per via della lontananza dalla dimora.

Il lavoratore che giustifica la scelta del mezzo privato con una generica deduzione della mancanza di validi collegamenti con mezzi pubblici, senza però fornire valide e concrete prove, non ottiene il risarcimento dall’Inail come infortunio in itinere.

Sono esclusi gli infortuni direttamente causati da:

  • abuso di alcolici e psicofarmaci;
  • uso di stupefacenti ed allucinogeni;
  • mancanza di patente

A differenza degli incidenti con l’auto, l’uso della bicicletta è sempre considerato giustificato e quindi gli infortuni in bicicletta sono indennizzati comunque, a meno che non derivino da comportamenti imprudenti del ciclista.

Cosa copre l’infortunio in itinere?

La Cassazione ha escluso il risarcimento come infortunio in itinere al lavoratore coinvolto in un incidente stradalecon la propria auto mentre si recava sul posto di lavoro, distante meno di un chilometro dalla sua abitazione: questo perché il tragitto era comodamente percorribile anche a piedi (Cass. 20 ottobre 2014 n. 22154).

L’infortunio avvenuto in moto non è coperto sulla base della semplice deduzione che l’uso di tale mezzo consentirebbe un notevole risparmio di tempo per via del traffico. Come per l’auto, anche l’uso della moto deve essere giustificato dalla mancanza dei mezzi pubblici o dal grave disagio da questi arrecato (Cass. 29 luglio 2010 n. 17752; Cass. 7 marzo 2008 n. 6211; Cass. 27 luglio 2006 n. 17167).

È escluso l’infortunio in itinere al dipendente che, durante la pausa pranzo è tornato a casa se era dotato di buoni pasto usufruibili in locali vicino all’azienda, a meno che non fosse costretto a una particolare dieta (Cass. 27 maggio 2009 n. 12326; Cass. 24 aprile 2004 n. 7875).

Invece è coperto dall’Inail l’infortunio nel tratto percorso a piedi tra il posto di lavoro ed il luogo in cui il lavoratore ha parcheggiato l’auto utilizzata per recarsi al lavoro.

La Cassazione ha ritenuto coperto dall’Inail anche l’infortunio avvenuto nella strada di ritorno a casa dopo un turno di lavoro notturno, sebbene l’incidente fosse dovuto a colpa del lavoratore a causa del mancato rispetto di uno stop (Cass. 4 dicembre 2001 n. 15312). Difatti la colpa del dipendente nell’incidente stradale non esclude l’indennizzabilità dell’infortunio: ciò che esce fuori dall’infortunio in itinere è solo il cosiddetto “rischio elettivo” ossia un comportamento imprevedibile e del tutto estraneo alle esigenze lavorative (si pensi al dipendente che decide di fare una strada più lunga solo per ammirare un panorama o a quello che fa una gara di velocità con un’altra auto).

La Cassazione ha escluso l’infortunio in itinere per l’incidente che avviene all’interno della casa del dipendente (ad esempio durante la pausa pranzo) oppure nelle aree adiacenti e condominiali (ad esempio il cortile): l’infortunio in itinere deve verificarsi nella pubblica strada o, comunque, in luoghi non di esclusiva o comune proprietà del lavoratore (Cass. 27 aprile 2010 n. 10028; Cass. 16 luglio 2007 n. 15777). Sono comprese, nel percorso protetto, le strade condominiali aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli e che presentino condizioni di rischio assimilabili a quelle pubbliche.

 
Pubblicato : 8 Dicembre 2023 10:00