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Cosa comporta far parte del Consiglio dei condomini?

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(@angelo-greco)
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Chiunque può essere nominato consigliere: l’incarico è gratuito e non prevede gettoni di presenza. L’organo ha compiti preparatori e non decisionali.

In questo articolo vedremo cosa comporta far parte del Consiglio dei condomini, se l’incarico è gratuito o a pagamento, quali sono le sue funzioni e compiti. Partiamo subito dalla previsione normativa.

L’ultimo comma dell’articolo 1130-bis del Codice Civile prevede che l’assemblea dei condòmini possa decidere di istituire un consiglio condominiale, avente il compito di svolgere attività di consulenza e di supervisione. Esso può avere anche compiti preparatori ai fini della successiva delibera assembleare, come ad esempio raccogliere preventivi per lavori da approvare.

Questa disposizione legalizza una pratica già diffusa prima dell’introduzione dell’articolo stesso, che veniva riconosciuta legittima anche in assenza di una norma specifica, fino all’emanazione della legge n. 220/2012, che ha rivisto la normativa relativa ai condomini.

Il Consiglio condominiale è obbligatorio?

L’istituzione di un Consiglio condominiale non è obbligatoria: spetta ai condòmini la libertà di decidere in merito. Tuttavia, il consiglio è frequentemente presente nei condomini, fungendo principalmente da intermediario tra i condòmini e l’amministratore per la gestione delle questioni quotidiane, come i guasti o le disfunzioni dei servizi comuni.

Che funzioni ha il Consiglio

Le funzioni del consiglio condominiale sono limitate principalmente a compiti consultivi e di vigilanza, sebbene l’assemblea possa attribuirgli specifici poteri decisionali attraverso delibere esplicite.

Al Consiglio possono essere dati compiti anche rivolti a sveltire le successive riunioni assembleari, anticipando alcune delle attività preparatorie.

Il Consiglio però non può assumere decisioni: non può ad esempio autorizzare lavori o spese, anche se di minimo importo (nel qual caso la competenza sarebbe dell’amministratore nei limiti dell’ordinaria manutenzione dello stabile). L’eventuale assunzione di spesa presa dal Consiglio non vincola il condominio.

Da chi è composto il Consiglio di condominio?

Il Consiglio è composto da almeno tre membri proprietari di unità immobiliari, in condomini che comprendano almeno dodici unità. La regola che impone la presenza di almeno tre membri proprietari in condomini con almeno dodici unità immobiliari non è da interpretarsi rigidamente. Infatti, il numero effettivo di proprietari può variare e, data la natura facoltativa della nomina, è possibile istituire un consiglio anche in condomini con meno di dodici unità.

La scelta di un numero dispari di consiglieri è motivata dalla necessità di garantire una maggioranza in caso di divergenze, anche se, data la prevalenza di compiti consultivi e di controllo del consiglio, questa esigenza risulta spesso non necessaria nella gestione ordinaria del condominio.

Possono essere consiglieri degli esterni al condominio?

Una novità introdotta dall’articolo 1130-bis è che il consiglio deve essere esclusivamente costituito da condòmini, escludendo la possibilità di nominare membri esterni. Tuttavia, questa disposizione non è considerata inderogabile secondo l’articolo 1138, comma 4, del Codice Civile. Quindi, tramite un accordo tra i condòmini, è possibile prevedere la nomina di membri non proprietari.

È previsto un gettone di presenza?

L’incarico dei consiglieri è a titolo gratuito. Tuttavia l’assemblea può prevedere diversamente stabilendo ad esempio un rimborso spese o un importo forfettario come gettone di presenza alle riunioni del Consiglio medesimo.

 
Pubblicato : 29 Febbraio 2024 16:00