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Cosa bisogna fare per avere il Tfr dall’Inps?

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(@paolo-remer)
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Quando e come interviene il Fondo di garanzia Inps per pagare il Tfr sostituendosi al datore di lavoro insolvente; come fare domanda e cosa allegare.

Hai lavorato per tanti anni in un’azienda che poi, proprio quando il rapporto era giunto al termine e dovevi incassare la meritata liquidazione finale, è diventata insolvente. Sai che in questi casi patologici i dipendenti non rimangono privi di protezione: subentra l’Inps, con un apposito Fondo di garanzia, per riconoscergli e pagargli le dovute spettanze. Ma in concreto, cosa bisogna fare per avere il Tfr dall’Inps?

Vediamo subito come attivare questo meccanismo di tutela dei lavoratori dalle crisi aziendali che colpiscono, per vari motivi, i datori di lavoro e gli impediscono di fare fronte ai loro obblighi retributivi. La procedura è piuttosto semplice per quanto riguarda la domanda, anche se il vero scoglio consiste nel dimostrare i presupposti dell’insolvenza che ha causato il mancato pagamento del Tfr da parte del datore di lavoro.

Fondo di garanzia Inps per il Tfr

Il Fondo di garanzia Inps per il Tfr e per gli altri crediti di lavoro è stato istituito nel 1982 e serve a garantire il pagamento del trattamento di fine rapporto, e di altri crediti retributivi, in sostituzione del datore di lavoro insolvente. Il fondo è alimentato da una quota delle retribuzioni imponibili pari allo 0,20%, versata periodicamente dai datori di lavoro.

Tutti i lavoratori dipendenti da datori tenuti al versamento di questo contributo possono richiedere l’intervento del Fondo di garanzia nel momento in cui cessano dal rapporto di lavoro subordinato, ad eccezione dei dipendenti pubblici (da amministrazioni dello Stato o di Enti locali territoriali, come Regioni, Province e Comuni).

Pagamento Tfr: quando interviene l’Inps?

Il Fondo di garanzia Inps interviene con modalità diverse a seconda che il datore di lavoro insolvente sia soggetto o meno alle procedure concorsuali previste dal Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza, che dal 2022 ha preso il posto della vecchia legge fallimentare del 1942.

Nel primo caso, il lavoratore deve dimostrare:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato (per licenziamento, dimissioni volontarie, o scadenza del termine nei contratti non a tempo indeterminato);
  • l’accertamento dello stato di insolvenza e l’apertura a carico del datore di lavoro di una procedura concorsuale di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria;
  • l’esistenza del credito a titolo di Tfr non corrisposto dal datore di lavoro (ed anche delle ultime tre mensilità di stipendio, se non percepite); per il calcolo, leggi come si fa a sapere a quanto ammonta il Tfr maturato.

Questi requisiti si intendono compiutamente accertati con l’ammissione del credito del lavoratore nello stato passivo della procedura fallimentare, o concorsuale, e l’importo iscritto determina la misura dell’ammontare che pagherà il Fondo di garanzia Inps in sostituzione del datore di lavoro inadempiente.

Se, invece, il datore di lavoro non è soggetto alle procedure concorsuali, i requisiti per l’intervento del Fondo sono:

  • la cessazione del rapporto di lavoro subordinato e la data di avvenuta risoluzione del rapporto (per licenziamento, dimissioni o altre cause, come il decesso del lavoratore);
  • l’inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali (quindi se dai bilanci depositati emerge un attivo non superiore a 300mila euro in ciascun anno dell’ultimo triennio, ricavi lordi non superiori a 200mila euro nel medesimo periodo e debiti complessivi non superiori a 500mila euro);
  • l’esistenza del credito per il Tfr rimasto insoluto (può essere accertato con sentenza, decreto ingiuntivo, diffida accertativa o verbale di conciliazione esecutivo);
  • l’insufficienza delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro a seguito dell’esecuzione forzata: vale a dire che il lavoratore deve dimostrare di aver tentato di pignorare i beni mobili del datore di lavoro, e deve esibire il relativo verbale con esito negativo, provando anche l’impossibilità, o l’inutilità, di pignoramenti immobiliari.

Domanda pagamento Tfr al Fondo garanzia Inps

La domanda di pagamento del Tfr al Fondo di garanzia Inps va presentata compilando e presentando, in via telematica, un apposito modulo messo a disposizione dall’Istituto, al quale è necessario allegare i documenti che abbiamo descritto nel paragrafo precedente e comprovano lo stato di insolvenza del datore di lavoro e gli altri requisiti richiesti. In particolare, si può presentare la domanda tramite:

  • il servizio online sul sito Inps, direttamente da parte del lavoratore;
  • attraverso un Ente di patronato, che agisce come intermediario;
  • mediante l’avvocato al quale il lavoratore ha dato il mandato, e munito di delega alla presentazione.

Ricordiamo che per formulare l’istanza c’è tempo fino a 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro (per qualsiasi causa: dimissioni, licenziamento, scadenza del contratto a termine, ecc.), perché è questo il termine di prescrizione del Tfr stabilito dalla legge [1], che però si estende fino a 10 anni quando il diritto alla sua percezione è stato riconosciuto da una sentenza di condanna divenuta definitiva, cioè «passata in giudicato» [2].

L’Inps, in una recente circolare [3] ha precisato che, ai fini dell’istruttoria della domanda di intervento del Fondo, la corrispondenza all’originale della copia del titolo esecutivo, sulla cui base è stata tentata l’esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro, può essere attestata anche dall’avvocato che ha patrocinato il lavoratore, in quanto il professionista è abilitato a questo tipo di autenticazioni.

Quanto al pagamento del Tfr, le prestazioni del Fondo di garanzia sono liquidate tramite accredito sul conto corrente intestato al beneficiario della prestazione: quindi l’Iban deve essere obbligatoriamente indicato nella domanda, mentre non sono ammessi i pagamenti su carte prepagate o Postepay.

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Pubblicato : 11 Agosto 2023 07:30