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Cosa accade alle donazioni dopo la morte del donante?

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(@angelo-greco)
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Come si possono tutelare gli eredi del donante in caso di donazioni che abbiano leso la quota di legittima?

Quando muore una persona che, nel corso della propria vita, ha eseguito delle donazioni, si apre la fase della successione, cioè la distribuzione dei suoi beni agli eredi. Potrebbe però succedere che, proprio in questo momento, ci si accorga che il patrimonio residuo è stato svuotato dalle stesse donazioni intervenute in epoca immediatamente anteriore o più risalente nel tempo. Cosa possono fare, in questo caso, gli eredi a cui sia rimasto ben poco su cui soddisfare le proprie aspettative? Cerchiamo di comprendere cosa accade alle donazioni dopo la morte del donante e quali sono i diritti dei suoi parenti più stretti (coniuge, figli e genitori), anche chiamati “eredi legittimari”. Ma procediamo con ordine.

I familiari possono impedire una donazione?

Ciascuno è libero di fare ciò che vuole con i propri beni: può venderli, donarli, concederli in ipoteca, in usufrutto, in comodato, in locazione, ecc.

I figli non possono ad esempio impedire al padre di vendere il suo patrimonio, a meno che non riescano a dimostrare che questi è incapace di intendere e volere oppure non è affetto da prodigalità (una patologia che lo porta a spendere più di quanto possa permettersi, depauperando il patrimonio familiare). In questi ultimi casi bisognerà procedere con la nomina di un amministratore di sostegno.

Non si può quindi contestare una donazione finché il donante è in vita. Come vedremo però a breve, le cose cambiano con la sua morte.

Chi sono i legittimari e cos’è la legittima

La legge tutela i parenti più prossimi del defunto, garantendo loro una parte minima del suo patrimonio, anche se questi ha diversamente disposto con un testamento o con pregresse donazioni.

Tali eredi, chiamati legittimari, hanno quindi diritto a una quota, la cosiddetta legittima, anche contro la volontà del de cuius. Chi fa testamento deve pertanto sapere che può disporre solo di una parte dei suoi beni (la cosiddetta quota disponibile) dovendo invece riservare la legittima agli eredi legittimari.

La quota di legittima è dunque intangibile; diversamente sarebbe fin troppo facile diseredare un figlio, la moglie, il marito.

Gli eredi legittimari sono soltanto:

  • il coniuge, anche se legalmente separato (a meno che non abbia subito “l’addebito”);
  • i figli, indipendentemente dal fatto che siano nati nel matrimonio o da un’unione di fatto o siano adottati;
  • i genitori, solo se il de cuius non ha lasciato figli.

La quota di legittima varia a seconda di quanti eredi legittimari concorrono alla divisione dell’eredità.

Ecco uno schema delle quote di legittima spettanti agli eredi legittimari:

Coniuge

  • se non ci sono solo figli: 1/2 dell’eredità.
  • se non ci sono figli ma ci sono genitori: 1/2 dell’eredità;
  • se c’è un solo figlio: 1/3 dell’eredità;

Figli

  • se c’è il genitore e non c’è un solo fratello o sorella: 1/3 dell’eredità;
  • se c’è il genitore e ci sono più fratelli o sorelle: 2/4 dell’eredità divisi in parti uguali;
  • se non c’è il genitore e non ci sono fratelli o sorelle: 1/2 dell’eredità;
  • se non c’è il genitore e ci sono fratelli o sorelle: 2/3 dell’eredità divisi in parti uguali;

Genitori (e ascendenti):

  • se c’è il coniuge: 1/4 dell’eredità;
  • se non c’è il coniuge: 1/3 dell’eredità.

Quando si può contestare una donazione?

La donazione può essere contestata solo quando uno degli eredi legittimari non ha ricevuto la sua quota di legittima. Per il calcolo della legittima però questi deve tenere in conto non solo di quando ricevuto con l’apertura della successione (sia con, sia senza testamento) ma anche delle donazioni che, a sua volta, ha ottenuto dal defunto quando ancora questi era in vita. Questa operazione matematica si chiama collazione.

In pratica, per verificare se un legittimario ha subito la lesione della sua quota di legittima si devono calcolare:

  • i beni ricevuti con la successione;
  • i beni ricevuti con donazioni precedenti.

Il donante però, nel momento in cui esegue la donazione, può dichiarare che questa sia esclusa dalla legittima (e quindi non soggetta a collazione), disponendo che il bene donato rientri nella sua quota disponibile (quella cioè di cui può fare ciò che vuole). La “riserva dalla collazione” deve risultare nell’atto di donazione. Chiaramente ciò andrà a ridurre la quota disponibile di cui il de cuius.

Come anticipato, gli eredi legittimari possono contestare la divisione con la successione e anche le donazioni fatte dal defunto non prima della sua morte ed entro 10 anni dall’apertura della successione (che coincide con la morte stessa).

Essi dovranno agire prima contro le donazioni più recenti e, se non sufficienti a soddisfare la legittima, contro le altre, risalendo via via dalle ultime alle prime.

Questa azione si chiama azione di riduzione per lesione della legittima e si fa dinanzi al tribunale civile del luogo di ultima residenza del defunto.

Anche le donazioni fatte direttamente agli eredi possono essere ridotte se danneggiano la quota degli altri eredi. Ad esempio, se un genitore dona molto a un figlio a discapito degli altri, questi ultimi possono chiedere che la loro quota venga ripristinata.

Si può capire se le donazioni hanno danneggiato gli eredi solo dopo la morte del donante. Non importa quando la donazione è stata fatta.

Quando una donazione è definitiva?

Se una donazione danneggia gli eredi, chi ha ricevuto la donazione non è al sicuro fino a che non passano 10 anni dalla morte del donante. Durante questo tempo, gli eredi possono agire per ripristinare la loro quota.

Gli eredi possono decidere di non contestare le donazioni solo dopo la morte del donante, effettuando la rinuncia all’azione di lesione della legittima.

Se un immobile è stato ricevuto in donazione, questo non significa automaticamente che in futuro non possa essere contestato. Tuttavia, la possibilità teorica che in futuro possa essere contestata una donazione non impedisce di concludere un contratto di vendita.

Cosa succede alle donazioni quando gli eredi chiedono indietro i loro beni?

Quando qualcuno fa una donazione di una casa o di un oggetto di valore, ci sono delle regole precise su cosa succede se, dopo la sua morte, gli eredi legittimari vogliono indietro quei beni. Il donatario è infatti tenuto a restituire il bene. Ma se questi l’ha venduto a un terzo? L’acquirente è tenuto a restituire il bene comprato solo se non sono ancora trascorsi 20 anni dal momento in cui la donazione è stata ufficialmente registrata. Il bene viene restituito agli eredi senza nessun vincolo, come ad esempio un’ipoteca o un diritto di usufrutto. Il donatario-venditore però dovrà restituire all’acquirente il prezzo ricevuto.

Se invece sono passati più di 20 anni dalla registrazione ufficiale della donazione, ma gli eredi hanno fatto richiesta di riavere il bene entro 10 anni dalla morte del donante, l’acquirente è salvo e non dovrà restituire il bene agli eredi legittimari. Tuttavia, il donatario deve pagare agli eredi una somma di denaro che compensi la diminuzione di valore del bene dovuta a questi vincoli.

E se il donatario non ha abbastanza beni per risarcire gli eredi?

Se gli eredi vincono la causa per riavere il bene, ma il donatario non ha abbastanza beni o soldi per soddisfare le loro richieste, gli eredi non avranno alcun tipo di tutela (a meno che, come visto prima, il bene sia stato venduto a un terzo e non siano ancora decorsi 20 dalla donazione: in tal caso il terzo acquirente deve restituire agli eredi legittimari detto bene).

Come bloccare il termine di 20 anni

Se gli eredi, che in futuro potrebbero avere diritto a una parte dell’eredità, hanno ufficialmente comunicato la loro opposizione alla donazione e l’hanno registrata, il limite di 20 anni per la restituzione dei beni viene interrotto. In pratica, questo significa che il bene donato può essere richiesto indietro anche dopo 20 anni, ma gli eredi devono rinnovare la loro opposizione prima che scada questo periodo per mantenere valido il loro diritto.

 
Pubblicato : 15 Febbraio 2024 10:00