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Cortile della scuola: chi può parcheggiare?

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(@mariano-acquaviva)
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Insegnanti, personale amministrativo, studenti e genitori: in assenza di segnaletica stradale, chi può accedere e sostare nelle pertinenze scolastiche?

Gli istituti scolastici non sono composti solamente dall’edificio in cui si trovano le aule ma anche da numerose pertinenze, molte delle quali collocate all’esterno del fabbricato principale: è il caso, ad esempio, del cortile, dell’area ginnica all’aperto, dello slargo antistante il plesso, ecc. In questo contesto si pone il seguente quesito: chi può parcheggiare nel cortile della scuola?

La domanda è piuttosto ricorrente ed è posta da quanti quotidianamente frequentano gli istituti scolastici. Non si tratta solo di insegnanti, del personale amministrativo e degli studenti, ma anche dei genitori che, ogni giorno, si recano presso l’edificio scolastico per accompagnare i propri figli. In assenza di apposita segnaletica, chi può accedere e sostare nelle pertinenze scolastiche? Scopriamolo.

Il cortile scolastico è pubblico o privato?

Il cortile è una pertinenza della scuola, così come può esserlo un garage rispetto all’appartamento condominiale.

Di conseguenza, il cortile appartiene all’edificio scolastico, il quale ne deve disciplinare l’uso mediante regolamento d’istituto.

Il fatto che la scuola sia pubblica non significa, però, che il cortile – sua pertinenza – sia accessibile a tutti, come se fosse una piazza qualsiasi.

Cortile scolastico: luogo pubblico o aperto al pubblico?

Come spiegato nell’articolo dal titolo È legale entrare in una scuola?, gli istituti scolastici non sono luoghi pubblici ma luoghi aperti al pubblico: significa che possono farvi ingresso solamente determinati soggetti, come gli alunni, i docenti, il personale amministrativo, tecnico e ausiliario (Ata), ecc.

Quanto appena detto vale ovviamente anche per le pertinenze scolastiche, incluso il cortile: non si tratta di un’area pubblica nella quale chiunque può entrare.

Chi può parcheggiare nel cortile della scuola?

Il regolamento d’istituto costituisce l’insieme delle norme che ogni scuola dà a sé stessa nell’ambito dell’autonomia concessa dalla legge.

Tra le altre cose, il regolamento d’istituto può stabilire anche le regole riguardanti l’accesso all’interno delle pertinenze scolastiche, soprattutto qualora queste ultime si trovino all’esterno dell’edificio scolastico propriamente detto, come accade appunto per il cortile.

L’uso del cortile come parcheggio può essere riservato al dirigente scolastico, ai docenti e al personale Ata, ai veicoli di soccorso (Vigili del Fuoco, ambulanze, Protezione Civile, Carabinieri, Polizia Municipale, ecc.), ai disabili e ai manutentori degli impianti scolastici (termico, idraulico, ecc.).

Il regolamento d’istituto potrebbe anche stabilire che la sosta nel cortile della scuola debba ottenere la previa autorizzazione del dirigente scolastico.

Il Dirigente scolastico, in caso di disponibilità di posti, potrebbe autorizzare l’ingresso e il parcheggio anche agli studenti maggiorenni o titolari di permesso di guida previa richiesta adeguatamente motivata e controfirmata dai genitori.

In buona sostanza, spetta a ciascuna scuola stabilire, all’interno del regolamento d’istituto, chi può utilizzare il cortile come parcheggio per i veicoli.

In ogni caso, il parcheggio nel cortile scolastico è consentito soltanto nelle aree riservate ai veicoli (ad esempio, negli appositi stalli tracciati sull’asfalto), nel limite degli spazi disponibili e solo per la durata degli impegni scolastici.

Sosta nel cortile scolastico: se il regolamento non prevede nulla?

Nell’ipotesi in cui il regolamento d’istituto non preveda nulla, nel senso che non stabilisca chi può accedere nel cortile per potervi sostare, in assenza di specifica segnaletica – verticale od orizzontale che sia – deve ritenersi che il parcheggio possa essere utilizzato da chiunque, anche dagli studenti e dai loro genitori, rispettando tuttavia i limiti imposti dal codice della strada e quelli derivanti dalle effettive dimensioni dell’area cortilizia.

Non va inoltre dimenticato che il cortile, avendo natura pertinenziale, può comunque essere adibito dall’istituto ad accogliere attività scolastiche ed extrascolastiche, come ad esempio una recita teatrale oppure una competizione sportiva: in ipotesi del genere, l’occupazione del cortile da parte dell’attrezzatura necessaria all’espletamento dell’attività in questione impedirebbe l’utilizzo dello stesso come parcheggio.

Inoltre, l’istituto, al termine delle lezioni o comunque quando non si svolge alcuna attività scolastica, può legittimamente chiudere i cancelli, precludendo l’accesso a chiunque.

In buona sostanza, in assenza di espresso divieto, anche i familiari degli alunni potranno entrare e parcheggiare nel cortile, all’interno degli stalli (se delimitati), in attesa che i figli escano da scuola.

Gli stessi studenti potranno parcheggiare i propri veicoli, ovviamente se ne sono muniti. È il caso dei liceali oramai maggiorenni.

La sosta delle vetture dovrà rispettare gli spazi che, all’interno del cortile, sono adibiti ad altro: si pensi all’area ove sono presenti alcuni attrezzi ginnici installati in maniera permanente al suolo.

È ovviamente vietato parcheggiare creando ostacolo all’utilizzo delle uscite di sicurezza, di percorsi di esodo (scale di emergenza, uscite di emergenza e percorsi verso i luoghi sicuri) e/o di qualsiasi dispositivo antincendio presente.

Infine, va ricordato che è illegittimo parcheggiare la propria vettura all’interno del cortile della scuola se la sosta non ha nulla a che vedere con le attività scolastiche.

In altre parole, un conto è che il genitore parcheggi in attesa dell’uscita dei figli oppure per presentarsi all’incontro scuola-famiglia, altra cosa è che una persona parcheggi nelle pertinenze scolastiche per poi recarsi altrove, ad esempio nell’azienda che si trova proprio lì vicino.

 
Pubblicato : 12 Maggio 2024 13:30