Corruzione di minorenne: cos’è e quand’è reato?
Compiere atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni è reato anche se la vittima assiste a distanza mediante videocollegamento?
Secondo la legge italiana, avere un rapporto sessuale con un minorenne non è reato, purché il soggetto sia consenziente e abbia compiuto almeno 14 anni. È infatti questa la cosiddetta “età del consenso”. La legge, però, non punisce solamente gli atti sessuali che un minore è obbligato a subire ma anche quelli a cui è costretto ad assistere. È proprio in questo caso che si parla di corruzione di minorenne.
Come vedremo nel prosieguo, la legge punisce pure le condotte commesse a distanza, cioè quelle che avvengono attraverso modalità telematiche, come ad esempio mediante videochiamata tramite social network. Approfondiamo l’argomento e vediamo cos’è e quando è reato la corruzione di minorenne.
Cos’è la corruzione di minorenne?
La corruzione di minorenne è un reato che la legge punisce con la reclusione da uno a cinque anni [1].
Nello specifico, la corruzione di minorenne consiste:
- nel compiere atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni, al fine di farlo assistere. È il caso di chi compie atti di autoerotismo davanti a un ragazzino;
- nel far assistere un minore di 14 anni al compimento di atti sessuali che avvengono tra altre persone, anche per mezzo di materiale pornografico, al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali.
Corruzione di minorenne: quando c’è reato?
Il reato di corruzione di minorenne scatta solamente se:
- la vittima, cioè la persona costretta a guardare, non ha ancora compiuto i 14 anni;
- il compimento di atti sessuali sia fatto apposta affinché il minore assista. Pertanto, la coppia che consuma un rapporto sessuale senza accorgersi che ci sono dei bambini a guardare non costituisce reato (salvo l’ipotesi degli atti osceni in luogo pubblico);
- gli atti sessuali compiuti da persone diverse dall’autore del delitto (mostrati anche mediante materiale pornografico) devono essere presentati al minore al fine di indurlo a fare altrettanto.
Va inoltre precisato che il reato presuppone che il minore, oltre che assistere, debba essere cosciente e in grado di percepire ciò che si svolge alla sua presenza, non essendo però necessario che ne comprenda il significato.
Di conseguenza, compiere atti sessuali in presenza di un minore che dorme non costituisce alcun tipo di reato.
Corruzione di minorenne attraverso mezzi telematici
La giurisprudenza ha più volte chiarito come il reato di corruzione di minorenne si configuri anche quando il minore, pur non essendo fisicamente presente nello stesso luogo in cui si realizza la condotta, è comunque in grado di assistere. È ciò che accade quando gli atti sessuali sono compiuti a distanza e mostrati tramite videochiamata.
Secondo la Suprema Corte [2], il reato di corruzione di minorenne è integrato anche da condotte realizzate a distanza ma condivise con mezzi telematici, in quanto idonee a pregiudicare l’interesse protetto dalla norma, ossia in grado di compromettere il sereno sviluppo della sfera sessuale di soggetti minori di 14 anni, rendendoli spettatori della realizzazione di atti sessuali.
Nello stesso senso un’altra sentenza [3], secondo cui le condotte integranti il reato corruzione di minorenni possono essere realizzate anche mediante comunicazione telematica, poiché far assistere persona minore di 14 anni al compimento di atti sessuali o mostrare alla medesima materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori.
Sempre la Cassazione ha ribadito, ancora una volta, come anche le condotte poste in essere mediante comunicazione telematica, pur svolgendosi in assenza di contatto fisico con la vittima, sono riconducibili al reato di corruzione di minorenne, poiché far assistere il minore di 14 anni al compimento di atti sessuali o mostrargli materiale pornografico al fine di indurla a compiere o a subire atti sessuali non richiede necessariamente la presenza fisica degli interlocutori. Costituisce quindi reato l’invio di materiale pornografico a mezzo WhatsApp [4].
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