Correzione dell’errore materiale: cos’è?
Istanza di correzione dell’errore materiale commesso dal giudice, rettifica della scrittura privata e rettifica dell’atto notarile: come correggere una mera svista.
Anche i giudici possono sbagliare. Può quindi succede di leggere, all’interno di una sentenza o di diverso tipo di provvedimento (ordinanza, decreto, ecc.), di una cifra trascritta erroneamente oppure di un nominativo scambiato per un altro. In casi del genere non occorre fare appello, essendo sufficiente un’istanza di correzione dell’errore materiale. Cos’è? Quando può essere utilizzata? Approfondiamo l’argomento.
Errore materiale: che cos’è?
È “materiale” l’errore frutto di una mera distrazione o, semplicemente, di una disattenzione momentanea.
Il giudice intendeva scrivere “Mario” ma, a causa di un errore di battitura, ha scritto “Maria”; nel compiere un calcolo, intendeva riportare la cifra “1000” ma, a causa di problemi nel vedere bene i numeri sullo schermo, ha digitato “10000”.
Insomma, in poche parole, l’errore materiale è una svista, un errore non fatto apposta.
Come si corregge l’errore materiale del giudice?
Per correggere l’errore materiale del giudice la legge [1] ha previsto un rimedio piuttosto semplice che assume la forma di un’istanza rivolta al magistrato che ha commesso lo sbaglio.
Per la precisione, è possibile correggere le sentenze e le ordinanze non revocabili su richiesta di una delle parti processuali, nel caso in cui si siano verificate omissioni, errori materiali o di calcolo.
Se tutte le parti concordano sulla necessità della stessa correzione, il giudice emette un decreto senza fissare un’udienza. In pratica, se l’errore è così evidente che non suscita obiezioni dalle controparti, il giudice provvede immediatamente tramite decreto.
Se, al contrario, solo una delle parti richiede la correzione dell’errore materiale, il giudice è tenuto a fissare un’udienza in cui le parti devono comparire. Il giudice emette quindi un’ordinanza sulla richiesta, che deve essere annotata sull’originale della decisione.
Se la correzione di un errore materiale in una sentenza viene richiesta più di un anno dopo la sua pubblicazione, il ricorso e il decreto devono essere notificati personalmente alle altre parti coinvolte.
È possibile impugnare le sentenze modificate mediante il procedimento di correzione solo in riferimento alle parti corrette, nel termine previsto dalla legge (trenta giorni o sei mesi, a seconda della notifica o meno della decisione), a decorrere dal giorno in cui è stata comunicata l’ordinanza di correzione.
Come correggere l’errore materiale in un contratto?
Un errore materiale potrebbe essere stato commesso anche all’interno di una scrittura privata, ad esempio di un contratto. Anche in questa ipotesi è possibile porre rimedio senza intaccare l’intero atto.
Quando si tratta di mero errore materiale, cioè di uno sbaglio che è evidente conseguenza di una semplice svista, distrazione o disattenzione momentanea, si può procedere con la rettifica: si tratta di una procedura che consente di modificare unilateralmente l’atto senza bisogno del consenso altrui.
Secondo la legge, si può procedere a semplice rettifica nel caso di mero errore di calcolo [2].
Si pensi a chi, per mera distrazione, scrive 10.000 anziché 1.000, quando dal tenore del testo si capisce chiaramente che la cifra esatta è mille.
La rettifica, a differenza della sostituzione integrale dell’accordo con uno nuovo, può essere fatta direttamente dalla parte interessata alla correzione, dandone semplice avviso all’altra, in quanto si tratta di una semplice variazione che non modifica la sostanza del contratto.
Come correggere un rogito notarile sbagliato?
Rettificare un atto notarile è un procedimento più complesso.
Prima di tutto, va precisato che è possibile procedere alla rettifica solo se si tratta di un errore materiale relativo a un dato esistente prima della stesura dell’atto.
Un esempio di ciò è quando il notaio commette un errore nella trascrizione del codice fiscale di una delle parti o nei dati catastali dell’immobile.
Nelle condizioni sopra descritte, ciascuna delle parti può richiedere al notaio di rettificare l’atto di compravendita, anche senza il consenso delle altre.
Ma c’è di più: addirittura il notaio stesso può procedere alla rettifica in modo spontaneo se si accorge di un errore materiale nella compravendita, anche se l’atto non è stato redatto da lui.
Non è necessario che la rettifica sia effettuata dallo stesso notaio che ha redatto l’atto iniziale: qualsiasi notaio può correggere l’atto redatto da un altro pubblico ufficiale.
Per quanto riguarda la procedura, la rettifica dell’atto notarile avviene attraverso una dichiarazione unilaterale del notaio stesso, senza la partecipazione delle parti originali del documento.
Successivamente, la certificazione deve essere trascritta negli stessi registri in cui è stato registrato l’atto originale (ad esempio, presso la conservatoria).
Questa rettifica si differenzia dalla cosiddetta “rettifica tradizionale“, che avviene quando le parti che hanno firmato l’atto richiedono concordemente al notaio di apportare una modifica, anche in assenza dei presupposti analizzati nei paragrafi precedenti.
Le parti potrebbero chiedere al notaio di correggere l’atto nella parte in cui è scritto che la casa ha due piani anziché tre. In questo caso, il notaio non potrebbe agire autonomamente, come invece avviene nella rettifica descritta in precedenza, poiché non si tratta di un errore materiale riguardante un dato preesistente.
-
Vaccino non obbligatorio senza consenso informato: c’è risarcimento?
2 giorni fa
-
Come fa il datore di lavoro a sapere il motivo della malattia?
4 giorni fa
-
Residenza persone fisiche: nuove regole
4 giorni fa
-
Quando è illegittimo il contratto a termine?
5 giorni fa
-
Proposta di acquisto casa legata alla concessione del mutuo
6 giorni fa