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Copyright: come ottenerlo?

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(@mariano-acquaviva)
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Qual è la differenza tra diritto d’autore e copyright? Occorre registrarsi alla Siae perché la propria opera sia tutelata dalla legge?

Si può essere proprietari anche di qualcosa di immateriale, come ad esempio di una canzone o di un racconto. Proprio di questo si occupa il diritto d’autore, noto anche come copyright. Come diremo nel prosieguo, la legge protegge tutti coloro che sono autori di un’opera dell’ingegno, per tale dovendosi intendere ogni idea creativa nel campo culturale e scientifico. Non occorre che si tratti di un’opera d’arte a tutti gli effetti: è sufficiente che sia il parto originale della mente umana. Con questo articolo ci occuperemo di questi argomenti rispondendo, tra le altre, anche alla seguente domanda: come ottenere il copyright?

Come vedremo, riuscire a essere tutelati dal diritto d’autore è davvero semplice: è sufficiente solamente rispettare alcune condizioni che rendano un’opera meritevole della tutela offerta dalla legge. Sin da subito possiamo dire che, contrariamente a quanto si possa credere, per essere protetti dal copyright non occorre iscriversi alla Siae. Se l’argomento t’interessa, prosegui nella lettura.

Cos’è il copyright?

Il copyright è il diritto esclusivo di riprodurre un’opera. Il copyright spetta in genere all’autore dell’opera oppure a colui a cui questi ha ceduto tale diritto, come ad esempio la casa editrice o quella discografica.

Copyright e diritto d’autore: qual è la differenza?

Nel linguaggio di tutti i giorni copyright è praticamente sinonimo di diritto d’autore. Da un punto di vista più tecnico, però, c’è un’importante differenza: il copyright è solo una parte del diritto d’autore, il quale invece è composto di una serie di norme che tutelano a trecentosessanta gradi l’autore, al di là del solo diritto di riproduzione.

In altre parole, il copyright coglie solamente un aspetto di ciò che dice la legge a proposito del diritto d’autore; più in particolare, quest’ultimo tutela non solo le ragioni economiche dell’autore ma anche quelle “morali”, per tali dovendosi intendere quelle legate al diritto a essere riconosciuto come autore della propria opera.

In altre parole, mentre il copyright riguarda solamente il diritto all’utilizzo esclusivo dell’opera, il diritto d’autore comprende anche quello di poter rivendicare in ogni momento la paternità della stessa contro chi se ne attribuisce illegittimamente la titolarità.

Secondo la legge infatti, indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell’opera ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l’autore conserva sempre il diritto di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, nonché a ogni atto a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione [1].

Questa tutela non rientra in senso stretto all’interno del copyright, che quindi può essere definito come l’aspetto patrimoniale del diritto d’autore, quello che consente di sfruttare economicamente il prodotto del proprio ingegno oppure di cedere tale diritto a un altro soggetto, come ad esempio all’editore.

Ma c’è di più: mentre il copyright può essere ceduto e si estingue 70 anni dopo la morte dell’autore, diventando così l’opera di pubblico dominio, il cosiddetto diritto morale d’autore è incedibile e imprescrittibile.

Come si ottiene il copyright?

Secondo la legge, il titolo originario dell’acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell’opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale [2].

Detto in altre parole, il diritto d’autore, e quindi anche il copyright, sorge insieme all’opera stessa, nel momento esatto in cui essa viene alla luce.

Non occorre quindi nessuna iscrizione alla Siae o altro particolare riconoscimento di tipo formale: la legge accorda tutela all’autore nell’istante esatto in cui la sua opera è ultimata o ha comunque assunto una forma che consente di riconoscerla come tale.

Ad esempio, un blocco di marmo non è un’opera, mentre lo è dopo essere stato scolpito dallo scultore. Non occorre che l’opera sia terminata: la tutela offerta dalla legge scatta già quando, dal materiale grezzo, si inizia a intravedere la forma finale dell’opera.

Lo stesso dicasi per un romanzo: non è necessario che sia ultimato perché venga protetto dal copyright, è sufficiente che il soggetto sia sviluppato in modo tale da renderlo riconoscibile e diversificarlo dagli altri.

Non sarebbe tutelabile, invece, un’unica paginetta con poche righe, se queste rappresentano solamente l’inizio di qualcosa di molto più lungo.

Inoltre, affinché l’opera possa essere protetta dal diritto d’autore occorre che sia originale e creativa, frutto dell’espressione dell’ingegno del suo autore.

Il copyright non può infatti proteggere un plagio, cioè un’opera copiata, così come non può tutelare qualcosa che non rappresenti nulla di nuovo.

Non è invece necessario che l’opera sia “artistica”: anche un romanzo deludente o una canzone bruttissima possono essere opere dell’ingegno.

C’è il copyright per le invenzioni?

Non è tutelato dal diritto d’autore nemmeno un’invenzione innovativa, come ad esempio un metodo mai visto prima di creare imballaggi (cosiddetto “packaging”): in questa ipotesi occorrerebbe ottenere la registrazione presso l’Ufficio brevetti e marchi.

 
Pubblicato : 25 Giugno 2023 09:00