Coppia separata: spetta il diritto di abitazione al coniuge superstite?
Il diritto di abitare nella casa coniugale spetta anche nel caso di coppia separata prima della morte del coniuge proprietario?
Come noto, alla morte del coniuge proprietario o comproprietario della casa, l’altro rimasto in vita ha il diritto di abitarvi ed usare tutta la relativa mobilia, fino alla propria morte. È ciò che si chiama diritto di abitazione.
Che succede però se, prima del decesso, la coppia aveva già ottenuto la sentenza di separazione e si avviava al divorzio? In altri termini, in caso di coppia separata, spetta il diritto di abitazione al coniuge superstite? Di tanto si è occupata proprio di recente la Cassazione. Ecco alcuni importanti chiarimenti sul punto.
Cosa dice la legge italiana sul diritto di abitazione?
Secondo l’articolo 540, comma 2, del codice civile italiano, il diritto di abitazione della casa coniugale spetta al coniuge superstite.
Ciò avviene quando a morire è il coniuge proprietario dell’immobile. Lo stesso vale se la casa era in comunione tra i due coniugi. Invece, secondo la Cassazione, il diritto di abitazione non spetta se il defunto era comproprietario dell’immobile insieme a un terzo diverso dal coniuge superstite (ad esempio il proprio fratello).
Il diritto di abitazione viene riconosciuto anche se il beneficiario è titolare di una propria abitazione e cessa alla morte di quest’ultimo o col suo trasferimento in un altro luogo o in caso di precedente divorzio.
È bene infine precisare che il diritto di abitazione spetta solo sulla casa coniugale, quella cioè ove la coppia conviveva stabilmente prima del decesso. Restano quindi esclusi ulteriori immobili (ad esempio la casa vacanze).
Come si ottiene il diritto di abitazione?
Il diritto di abitazione scatta in automatico: non necessita cioè di una pronuncia del giudice. Pertanto gli eventuali ulteriori eredi della casa vanteranno solo la nuda proprietà, dovendo tuttavia rispettare la presenza del coniuge superstite il quale non può essere tenuto a pagare un canone per il suo uso.
Imposte e oneri condominiali gravano sul titolare del diritto di abitazione. Tuttavia questi gode dell’esenzione IMU se risiede nell’immobile in questione e vi ha fissato la propria dimora abituale.
Il diritto di abitazione: la separazione e il divorzio
Se la coppia aveva divorziato prima del decesso, non è possibile rivendicare alcun diritto di abitazione.
Se invece la coppia si era separata, il diritto di abitazione spetta ugualmente a meno che la separazione sia avvenuta con addebito a carico del coniuge superstite. Così ad esempio se la moglie superstite ha subito l’addebito per il tradimento ai danni del marito, alla morte di quest’ultimo non può ottenere il diritto di abitazione.
Questo diritto, però, cessa nel caso in cui, dopo la separazione, la casa sia stata abbandonata da entrambi i coniugi, o abbia perso il suo legame con la destinazione originale familiare.
Un esempio pratico: cosa succede in caso di successione?
Nel caso deciso dalla Cassazione (sent. n. 22566723), è stato riconosciuto il diritto di abitazione del coniuge superstite nonostante la coppia avesse già ottenuto la separazione da tempo.
La Suprema Corte ha ritenuto che la separazione legale non impedisce l’esistenza del diritto di abitazione. Questo diritto sussiste a meno che, dopo la separazione, la casa coniugale sia stata abbandonata da entrambi i coniugi o abbia perduto ogni legame con l’originale destinazione familiare.
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