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Copiare file degli altri è reato?

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(@mariano-acquaviva)
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Furto e appropriazione indebita di file: cosa rischia chi fa il backup di un archivio altrui? La formattazione è reato?

Immaginiamo il dipendente di un’azienda che, dopo essere stato licenziato, copi tutto l’archivio dei dati presenti nel computer aziendale ove ha sempre lavorato e, subito dopo, ne formatti l’hard disk. Oppure una persona che, avendo accesso a un pc non proprio, faccia un duplicato di un file importante per trarne benefici (ad esempio l’archivio con le generalità della clientela). In questi casi si potrebbe parlare di «appropriazione indebita» e di «furto» di file? Copiare file degli altri è reato? Cosa rischia chi fa un backup o un duplicato di file non propri? Vediamo cosa ne pensa la giurisprudenza.

Furto e appropriazione indebita di file

Prima di scoprire se copiare file degli altri è reato dobbiamo fare una breve precisazione in materia di diritto penale, ricordando innanzitutto qual è la differenza tra furto e appropriazione indebita. 

Nel furto, il colpevole non ha la materiale disponibilità del bene altrui di cui si impossessa. Si pensi al classico ladro che entra in casa della vittima e si appropria dei gioielli. 

Nell’appropriazione indebita, invece, l’imputato trattiene un bene di cui aveva già il legittimo affidamento. È ad esempio appropriazione indebita quella che commette il dipendente a cui siano stati affidati beni del datore di lavoro per ragioni collegate alla sua attività (si pensi al cellulare aziendale).  

Sia il reato di furto che quello di appropriazione indebita hanno ad oggetto una «cosa mobile altrui». Vediamo di cosa si tratta.

I file sono beni mobili?

La cosa mobile oggetto di furto può essere sicuramente un oggetto (un cellulare, un libro, un gioiello) o del denaro. Ma sugli oggetti immateriali c’è sempre stato ampio dibattito. 

Anche l’energia elettrica si può considerare un «bene mobile»; quindi è legittimo parlare di furto della corrente per chi si allaccia al contatore altrui.

Ci si è chiesto se un file possa essere considerato «cosa mobile».

Nel 2010 la Cassazione [1] aveva dato parere negativo. Secondo i giudici supremi, non risponderebbe di furto chi copia file contenenti dati riservati sulla clientela di una impresa. Tutt’al più si potrebbe parlare del reato di «acceso abusivo a sistema informatico» o di «rivelazione del segreto professionale». 

La motivazione che diede allora la Cassazione poggiava su tali argomentazioni. In primo luogo la copia non cancella il file originale, sicché il titolare non ne viene spossessato come invece nel tradizionale caso del furto o dell’appropriazione indebita. In secondo luogo, la Corte ritenne che i file non sono beni mobili.

Successivamente la Cassazione ha cambiato idea [2]: costituisce appropriazione indebita la sottrazione definitiva di file o dati informatici attuata mediante duplicazione e successiva cancellazione da un personal computer aziendale, affidato al colpevole per motivi di lavoro e restituito formattato. 

I dati informatici, per struttura fisica, misurabilità delle dimensioni e trasferibilità, devono infatti essere considerati come cose mobili ai sensi della legge penale. 

Il file – dice la Cassazione – «pur non potendo essere materialmente recepito dal punto di vista sensoriale, possiede una dimensione fisica costituita dalla grandezza dei dati che lo compongono, come dimostrano l’esistenza di unità di misurazione della capacità di un file di contenere dati e la differente grandezza dei supporti fisici in cui i file possono essere conservati ed elaborati».

Così, «indiscusso il valore patrimoniale che il dato informatico possiede, in ragione della facoltà di utilizzazione e del contenuto specifico del singolo dato, la limitazione che deriverebbe dal difetto del requisito della “fisicità” della detenzione non costituisce elemento in grado di ostacolare la riconducibilità del dato informatico alla categoria della cosa mobile».

Le stesse considerazioni devono quindi estendersi anche all’ipotesi di furto, che ricorre quando ci si introduce nel computer altrui abusivamente, senza avere la disponibilità del dispositivo (pc, tablet, smartphone, ecc.).

Quando c’è furto o appropriazione indebita di file altrui?

Secondo la Cassazione, risponde di appropriazione indebita chi, avendone la disponibilità, sottrae file altrui, provvedendo poi alla cancellazione dal dispositivo su cui si trovavano.

Al contrario, la mera copiatura dei file non integra il reato di appropriazione indebita, difettando l’elemento materiale del reato costituito dalla definitiva sottrazione del bene ai titolari [3].

Possiamo quindi affermare che se una persona fa una copia di un file non proprio e cancella il “master” (ossia i dati originali nell’hard disk) commette reato (furto o appropriazione indebita, a seconda che i file fossero o meno nella disponibilità dell’autore). Al contrario, la sottrazione non accompagnata dalla formattazione, cioè dalla cancellazione dei file, non integra alcun reato.

 
Pubblicato : 13 Maggio 2023 20:39