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Copertura RCA in aree private

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(@angelo-greco)
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Incidente stradale: su quali strade c’è l’obbligo di essere assicurati e quando la compagnia paga.

Per legge [1], i veicoli a motore (quindi auto, motocicli e ciclomotori) non possono né circolare né sostare su «strade di uso pubblico» o su «aree ad esse equiparate» se prive della copertura assicurativa. Il che vuol anche dire che chi lascia il proprio veicolo in uno di tali spazi senza aver stipulato o rinnovato la polizza per la responsabilità civile automobilistica (la cosiddetta RCA) può essere multato. 

Spesso ci si chiede se sussista l’obbligo della copertura RCA anche nelle aree private come ad esempio un cortile condominiale o lo spiazzo per il parcheggio dinanzi a un supermercato. 

La questione è stata a lungo dibattuta dalla giurisprudenza finché le Sezioni Unite della Cassazione [2] hanno definitivamente fornito la corretta interpretazione della normativa. Ecco qual è l’orientamento attuale dei giudici. 

Copertura RCA: dove opera?

La copertura assicurativa opera anche quando l’incidente si verifica in una “zona privata“. Abbiamo detto in apertura che la legge vieta di circolare senza aver stipulato una polizza RCA in presenza di «strade di uso pubblico» ed altre «aree ad esse equiparate». Anche se la norma non parla espressamente di «aree private», secondo la giurisprudenza italiana e comunitaria [3] il concetto di «circolazione su aree equiparate alle strade di uso pubblico» deve intendersi esteso ad ogni spazio ove il veicolo possa essere utilizzato in modo conforme alla sua «funzione abituale». Funzione tipica dell’auto è quella del trasporto delle persone; pertanto laddove tale sia l’uso che di essa si fa, non solo il veicolo deve essere assicurato ma – diretta conseguenza – l’assicurazione è tenuta a risarcire il danno in caso di incidente.

Viene invece meno il diritto al risarcimento quando il veicolo a motore viene utilizzato per scopi anomali come, ad esempio, una competizione in velocità: questa infatti non è la «funzione abituale» cui la legge fa riferimento.

Quando paga l’assicurazione?

L’assicurazione risponde quindi del sinistro anche quando avviene in una strada privata. Ciò che conta è l’uso pubblico dell’area, quando viene destinata, cioè, a un numero indeterminato di persone.

La normativa sull’assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore [4] stabilisce che è indifferente la natura pubblica o privata dell’area aperta alla circolazione. Ciò che rileva è soltanto l’uso pubblico della stessa; per «uso pubblico» deve intendersi l’apertura dell’area e della strada ad un numero indeterminato di persone, e cioè la possibilità – giuridicamente lecita – di accesso da parte del pubblico. 

Questo significa che il danneggiato può rivolgersi direttamente alla propria compagnia (secondo la procedura del cosiddetto indennizzo diretto) ogni volta in cui il sinistro avvenga su strade o aree ad uso pubblico oppure a queste equiparate, ossia quelle aree che, ancorché di proprietà privata, siano accessibili ad una molteplicità indifferenziata di persone. Il tipico esempio è il cortile condominiale accessibile a tutti.

Copertura RCA su strade private 

Da tale interpretazione deriva che: 

  • ogni veicolo a motore, anche se usato in un cortile o in altra area privata, deve essere coperto dall’assicurazione obbligatoria prevista per legge; 
  • l’assicurazione è tenuta a risarcire direttamente il danno alla vittima.

Risarcimento ad auto ferma

Si è detto che la copertura RCA deve essere regolarizzata anche quando l’auto viene parcheggiata. Durante la sosta, infatti, opera ugualmente l’assicurazione. Questo comporta ad esempio che:

  • sono risarciti dall’assicurazione i danni derivanti dall’improvvisa apertura della portiera di un’auto che crei danni ad altri veicoli o lesioni ai passanti;
  • sono risarciti i danni all’auto parcheggiata, danneggiata da un’altra che vi sia andata a sbattere per distrazione o per eccesso di velocità;
  • sono risarciti i danni ad un’auto che vada a sbattere contro una parcheggiata in modo irregolare, tanto da non poter essere visibile con tempestività.

Altri danni risarciti dall’assicurazione su aree private

La Cassazione ha esteso il diritto al risarcimento in favore dei pedoni investiti in aree circoscritte ma aperte comunque a un numero indeterminato di utenti, come: 

  • un garage [5]; 
  • il parcheggio di un supermercato [6];
  • all’interno di un cantiere edile [7].

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Pubblicato : 29 Novembre 2022 14:00