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Convocazione assemblea condominio coniugi comunione beni

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(@angelo-greco)
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Il Tribunale di Messina stabilisce che entrambi i coniugi debbano essere convocati in assemblea condominiale. In caso contrario, si rischia l’annullamento della delibera assembleare.

È noto che l’avviso di convocazione dell’assemblea di condominio va inviato a tutti i condomini entro cinque giorni dalla data della prima seduta. Le modalità con cui tale adempimento deve essere compiuto sono tipizzate dalla legge: raccomandata a.r., lettera consegnata a mano, pec, fax. Non sono ammesse altre forme (ad es. email, avviso immesso nella cassetta delle lettere, ecc.).

Si pone spesso il problema della corretta convocazione all’assemblea di condominio per i coniugi in comunione dei beni, in quanto entrambi comproprietari dell’immobile. Il dubbio che si è spesso presentato dinanzi alle aule di tribunale è se l’avviso vada consegnato tanto alla moglie quanto al marito o se, al contrario, sia sufficiente una sola lettera indirizzata a entrambi.

La questione non è puramente formale: l’eventuale difetto di notifica infatti rende la delibera invalida e quindi impugnabile entro 30 giorni a cura del soggetto estromesso.

Proprio di recente il tribunale di Messina, con sentenza n. 1548 del 5 settembre 2023, ha offerto una soluzione formalistica che potrebbe determinare un aumento dei costi di notifica per il condomino. Difatti, secondi i giudici siciliani, l’avviso di convocazione va consegnato a tutti i comproprietari dell’appartamento, non importa se si tratta di coniugi conviventi. Vediamo più da vicino i dettagli e le conseguenze di tale interpretazione.

Casa in comproprietà: a chi va inviato l’avviso di convocazione dell’assemblea?

In caso di immobile in comunione indivisa (si pensi a più eredi comproprietari), la convocazione d’assemblea deve essere spedita a tutti i comproprietari. Seppure essi infatti sono legittimati a esprimere un solo voto in assemblea, sono però titolari di un autonomo diritto a impugnare la delibera lesiva dei propri diritti.

Se Paolo e Maria sono co-proprietari di un appartamento, entrambi devono ricevere una convocazione per l’assemblea. Se solo Paolo viene convocato, Maria ha il diritto di contestare le decisioni prese.

Del resto tutti i comproprietari hanno diritto a partecipare all’assemblea, ossia a presenziare, a discutere, a sentire la discussione. Il voto però dovrà essere uno solo. Pertanto gli stessi comproprietari devono nominare un rappresentante, che potrà essere scelto anche tra gli altri condomini o tra soggetti estranei (tramite conferimento di delega) che manifesti la volontà – unica – di tutti loro.

Il legislatore ha previsto infine che se i comproprietari non dovessero giungere ad un accordo per la rappresentanza, sarà il presidente dell’assemblea a provvedere alla nomina attraverso un sorteggio.

Conseguenze dell’omessa convocazione

La Cassazione (ord. n. 17486/2006 e n. 10338/2014) ha sempre detto che l’omessa convocazione di un condomino costituisce motivo di annullamento delle delibere assembleari. Il che significa che il vizio:

  • può essere fatto valere solo dal condomino che non ha ricevuto l’avviso di convocazione (e non da altri);
  • l’azione di annullamento deve essere esercitata entro massimo 30 giorni dalla votazione (per gli astenuti o i dissenzienti) o dalla comunicazione del relativo verbale (per gli assenti). Decorso tale termine, il vizio si sana e la delibera diventa definitiva e non più impugnabile.

Se un appartamento è di proprietà di tre fratelli, omettere la convocazione di uno di loro potrebbe portare all’annullamento delle decisioni dell’assemblea.

Ciò vale anche quando l’omessa convocazione riguarda uno dei comproprietari dell’immobile. Egli potrà agire in giudizio contro il condominio.

Convocazione a un solo coniuge

Si è affermato in giurisprudenza il principio secondo cui, quando si tratta di coniugi conviventi, è sufficiente un solo avviso di convocazione, indirizzato a entrambi. Tale interpretazione però non è condivisa da tutti i giudici. Ad esempio, secondo la Corte di Appello di Catania (sent. n. 924/2019), la mancata convocazione di un coniuge in comunione legale determina l’annullabilità della delibera non avendo alcuna rilevanza l’avvenuta trasmissione della convocazione al coniuge convivente.

Nessuna influenza scaturisce dal perfezionamento dell’invito ad uno solo dei coniugi. In definitiva, il tribunale messinese, ha annullato la delibera assembleare opposta dal coniuge pretermesso nonostante la regolare convocazione dell’altro.

Secondo il tribunale di Messina, il diritto del coniuge comproprietario a ricevere la convocazione discende dall’articolo 1136, comma 6, del Codice civile. Tale norma stabilisce infatti che «l’assemblea non può deliberare, se non consta che tutti gli aventi diritto sono stati regolarmente convocati». Non è prevista dunque alcuna eccezione per i coniugi conviventi. Risultato: qualora vi siano più comproprietari di una unità immobiliare ricompresa in un condominio, la convocazione deve pervenire ad ognuno di essi affinché possano individuare un loro rappresentante che intervenga alla assemblea secondo quanto prescrive l’articolo 67 delle Disposizioni attuative Codice civile.

L’omessa convocazione di un coniuge non sarebbe nemmeno sanabile se quello regolarmente convocato interviene all’assemblea. Infatti, affinché la sua partecipazione possa valere anche per l’altro consorte è necessario che gli venga rilasciata una delega scritta.

 
Pubblicato : 8 Settembre 2023 17:15