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Controversie di lavoro: come funziona la negoziazione assistita

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(@paolo-florio)
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Come risolvere le liti tra datore di lavoro e dipendente senza andare in tribunale con l’assistenza dell’avvocato: l’accordo scritto e il suo valore. 

Se il dipendente intende rivendicare uno o più diritti nei confronti del datore di lavoro può procedere, prima di rivolgersi al giudice, con la cosiddetta negoziazione assistita. Questo procedimento è rivolto a tentare un accordo pacifico tra le parti scongiurando i tempi e le spese del giudizio. Tuttavia, come vedremo a breve, è sempre necessaria l’assistenza di un avvocato.

In questa breve guida vedremo come funziona la negoziazione assistita nelle controversie di lavoro, quali sono le fasi e chi deve sopportarne le spese. Scopriremo anche quanto dura la procedura di negoziazione assistita e cosa succede se non si dovesse raggiungere alcun accordo. Ma procediamo con ordine. 

Cosa sono le sedi protette?

Il dipendente voglia muovere delle contestazioni al datore di lavoro (ad esempio omesso pagamento di stipendi o contributi, straordinari non presenti in busta paga, inquadramento in mansioni inferiori rispetto a quelle effettivamente svolte, mobbing e così via), oltre all’ordinaria causa dinanzi al tribunale, ha la possibilità di tentare una soluzione pacifica dinanzi a quelle che, tecnicamente, si chiamano “sedi protette”. Tali sono gli incontri presso i sindacati o il tentativo di conciliazione innanzi all’Ispettorato del Lavoro. Si chiamano “sedi protette” perché si svolgono dinanzi a rappresentanti dei dipendenti incaricati di tutelarne gli interessi ed evitare così una facile “svendita” dei diritti, con condizioni economiche inique.

La negoziazione assistita invece non si svolge in sede protetta ma, come vedremo a breve, richiede l’intervento di un avvocato che difenda il dipendente e proponga alla controparte (il datore di lavoro, sia questi persona fisica o giuridica) un accordo. Anche il datore deve essere assistito da un avvocato. 

La scrittura privata che siglerà l’accordo avrà lo stesso valore di una sentenza (tecnicamente si dice che costituisce titolo esecutivo). 

Vediamo allora come funziona la negoziazione assistita per le controversie di lavoro.

Come funziona la negoziazione assistita nelle controversi di lavoro?

Nelle controversie di lavoro, il ricorso alla negoziazione assistita è facoltativo. È quindi facoltà di chi agisce, prima di rivolgersi al giudice, tentare la negoziazione assistita. Il suo svolgimento pertanto non è condizione per poter poi procedere in tribunale. 

Le fasi della negoziazione assistita in materia di lavoro

Il procedimento di negoziazione assistita inizia con l’invito, rivolto alla controparte, a stipulare la convenzione di negoziazione.

L’invito alla negoziazione assistita deve contenere l’indicazione dell’oggetto della controversia e un avvertimento che la mancata risposta all’invito entro 30 giorni dalla ricezione equivale a rifiuto dell’invito e che tale rifiuto può essere valutato dal giudice nel successivo giudizio.

Dunque se il datore di lavoro non risponde entro 30 giorni, il dipendente dovrà necessariamente rivolgersi al giudice per far valere i propri diritti.

Inoltre, l’invito deve essere sottoscritto dal lavoratore e la sua firma deve essere certificata come autografa dall’avvocato che formula l’invito. In caso di mancata certificazione della firma della parte o se l’invito è sottoscritto dal solo avvocato, è preferibile rinnovare l’invito correttamente sottoscritto e certificato per evitare questioni di procedibilità in una futura domanda giudiziale.

L’invito deve essere comunicato alla controparte . Sebbene la legge non specifichi le modalità di comunicazione dell’invito, si ritiene che debba essere trasmesso attraverso un mezzo che sia in grado di certificare la sua avvenuta ricezione da parte del destinatario. Ad esempio, si considera tale la raccomandata a/r o la Pec, mentre non lo è la e-mail non certificata.

La negoziazione è facoltativa e può in ogni momento essere abbandonata. Non costituisce condizione di procedibilità in giudizio.

Ciascuna parte deve essere assistita da almeno un avvocato e, in aggiunta, può avvalersi di un consulente del lavoro. Non è ammesso lo stesso avvocato per entrambe le parti.

L’accordo eventualmente raggiunto tra le parti è inoppugnabile, così come avviene per le altre conciliazioni che si raggiungono in sede protetta.

Dal momento in cui l’invito è comunicato alla controparte, si producono i seguenti effetti:

  • interruzione della prescrizione;
  • impedimento della decadenza. Tuttavia, la decadenza può essere impedita per una sola volta.

Se l’invito è rifiutato o non è accettato nel termine dei 30 giorni, la domanda giudiziale deve essere proposta entro il medesimo termine di decadenza decorrente dal rifiuto, dalla mancata accettazione nel termine ovvero dalla dichiarazione di mancato accordo certificata dagli avvocati.

Negoziazione assistita in modalità telematica

Quando la negoziazione si svolge in modalità telematica, ciascun atto del procedimento, ivi compreso l’accordo conclusivo, è formato e sottoscritto nell’osservanza della disciplina del CAD ed è trasmesso a mezzo PEC o con altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato.

Gli incontri si possono svolgere con collegamento audiovisivo da remoto. I sistemi di collegamento audiovisivo utilizzati per gli incontri del procedimento di negoziazione assicurano la contestuale, effettiva e reciproca udibilità e visibilità delle persone collegate. Ciascuna parte può chiedere di partecipare da remoto o in presenza.

Comportamento delle parti durante la negoziazione assistita 

Gli avvocati e le parti hanno l’obbligo di comportarsi con lealtà e di tenere riservate le informazioni ricevute nel corso del procedimento. Inoltre, i legali e coloro i quali partecipano al procedimento non potranno essere tenuti a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite, salvo eccezioni, e non possono essere nominati arbitri in base all’articolo 810 del Codice di procedura civile nelle controversie che hanno lo stesso oggetto o sono connesse.

Quanto deve durare la negoziazione assistita?

Come anticipato, il dipendente può assegnare alla controparte un termine di 30 giorni per rispondere all’invito di negoziazione assistita (ma nulla toglie che il termine venga prorogato). Allo scadere del termine senza che sia intervenuta una risposta, il lavoratore potrà valutare se procedere in via giudiziale o attraverso l’Ispettorato del Lavoro.

Chi paga le spese della negoziazione assistita?

L’avvocato ha diritto a ottenere dal proprio assistito un compenso per l’attività svolta nella procedura di negoziazione assistita.

La riforma ha esteso il patrocinio a spese dello Stato alla procedura di negoziazione assistita ma solo quando questa procedura è obbligatorio, non quindi nelle controversie di lavoro. Sicché ciascuna parte dovrà corrispondere al proprio avvocato il relativo onorario.

 
Pubblicato : 21 Marzo 2023 12:30