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Contratto di locazione uso transitorio: quando si può fare?

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(@angelo-forte)
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E’ valido il contratto di locazione ad uso transitorio allegato? 

Il modello di contratto allegato è sostanzialmente conforme all’allegato B del decreto ministeriale del 16 gennaio 2017 che è il modello di contratto che deve obbligatoriamente essere utilizzato per stipulare contratti di locazione ad uso abitativo di natura transitoria.

Pertanto il contratto allegato è conforme al modello legale.

Occorre comunque segnalare quanto segue:

  • occorre inserire l’indicazione, che deve essere dettagliata e documentata, dell’esigenza transitoria che è alla base del contratto e che giustifica il ricorso a questa tipologia contrattuale;
  • il canone di locazione, se l’immobile oggetto del contratto è ubicato in un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e la durata del contratto supera i 30 giorni, non potrà essere liberamente stabilito dalle parti, ma dovrà essere concordato sulla base dei parametri contenuti nell’accordo territoriale vigente (accordo reperibile presso gli uffici comunali);
  • per quanto concerne gli oneri accessori, è consigliabile (onde evitare future eventuali contestazioni) che sia accompagnata dall’allegazione al contratto stesso della Tabella oneri accessori che costituisce l’allegato D del decreto del 16 gennaio 2017 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti (dando poi atto dell’allegazione nel contratto stesso);
  • sarebbe poi opportuno aggiungere che il regolamento di condominio viene consegnato al conduttore o, in alternativa, allegarlo al contratto (dandone atto) e cancellando quindi la parte della clausola in cui viene nuovamente citato il regolamento condominiale (parte di clausola che a quel punto sarebbe inutile perché ripetitiva);
  • per quanto concerne le clausole riguardanti il bagno va chiarito come verranno regolati i rapporti qualora il conduttore decidesse di farlo riparare (sia nelle condizioni attuali, sia se le stesse dovessero subire un peggioramento): occorre specificare se è necessario un preventivo avviso del conduttore prima di procedere alla riparazione e a chi toccheranno in ogni caso le spese di riparazione e come e chi dovrà individuare il soggetto incaricato della riparazione. E’ chiaro che se il bagno dovesse subire un serio malfunzionamento (non a causa della violazione della disposizione contrattuale), il proprietario non potrà opporsi alla riparazione definitiva e, pertanto, andrà chiarito nel contratto a chi toccheranno le spese conseguenti e come si dovrà procedere all’effettuazione della riparazione.

Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Angelo Forte

 
Pubblicato : 20 Maggio 2023 12:00