forum

Contratto concluso ...
 
Notifiche
Cancella tutti

Contratto concluso in stato di pericolo: è valido?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
68 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2341
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

In quali casi è possibile chiedere la rescissione del contratto stipulato per salvare sé o altri dal pericolo attuale di un grave danno alla persona?

Le parti di un contratto sono libere di determinarne il contenuto, sia pure nei limiti imposti dalla legge: sarebbe infatti radicalmente nullo un accordo avente un oggetto illecito, come ad esempio la compravendita di una partita di droga.

A parte queste ipotesi, le parti possono anche concludere un contratto a prestazioni corrispettive nel quale le prestazioni cui sono tenute non hanno un valore economico equivalente; si ritiene, infatti, che una persona capace di agire sia perfettamente in grado di valutare come gestire i propri interessi e che debba essere lasciata libera di farlo come meglio crede.

Lo squilibrio tra le prestazioni, però, può determinare l’invalidità del contratto e, in particolare, la sua rescissione, se questo è concluso in stato di pericolo. Approfondiamo l’argomento.

Cos’è il contratto concluso in stato di pericolo?

È concluso in stato di pericolo il contratto con cui una parte ha assunto obbligazioni a condizioni inique per la necessità, nota alla controparte, di salvare sé stesso o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona.

È il caso del bagnino che si fa pagare a peso d’oro per salvare la persona che sta per annegare in mare.

Il contratto concluso in stato di pericolo è valido?

Il contratto concluso in stato di pericolo è valido, ma la parte che è stata costretta ad accettare condizioni particolarmente svantaggiose può chiederne la rescissione, cioè la cancellazione.

Per la precisione, sono presupposti dell’azione di rescissione:

  • l’esistenza del pericola attuale di un danno grave alla persona. Non rileva, invece, il pericolo di un danno a cose materiali. Ad esempio, è perfettamente valido l’accordo con cui una persona si fa strapagare per mettere in salvo i mobili che stanno per andare a fuoco nell’incendio scoppiato in un’abitazione;
  • la conoscenza del pericolo da parte di chi si avvantaggia delle condizioni favorevoli, il quale quindi si approfitta della condizione di debolezza dell’altro. Il bagnino che si fa pagare un compenso sproporzionato per trarre in salvo una persona deve quindi essere consapevole dello stato di pericolo in cui versa chi chiede aiuto;
  • l’iniquità delle condizioni contrattuali, da valutarsi caso per caso, ad esempio comparando il prezzo ordinario della medesima prestazione con quello applicato alla parte che si trovava in stato di pericolo [1].

Rescissione del contratto: cos’è e come funziona?

La rescissione è lo strumento previsto dalla legge per cancellare il contratto concluso a seguito dell’abuso commesso da una parte in danno dell’altra che, al momento della conclusione dell’accordo, si trovava in difficoltà.

La sentenza di rescissione produce un duplice effetto:

  • liberatorio, in quanto le parti sono liberate dall’obbligo di eseguire le prestazioni eventualmente ancora dovute;
  • restitutorio, poiché le parti sono obbligate a restituire le prestazioni ricevute, le quali sono divenute prive di giustificazione causale.

In pratica, la rescissione produce gli effetti dell’annullamento del contratto.

All’azione di rescissione può accompagnarsi la pretesa di risarcimento del danno.

La rescissione si prescrive in un anno dalla conclusione del contratto; se però il fatto costituisce reato, la prescrizione coincide con quella più lunga prevista in ambito penale [2].

Se una persona costringe un’altra a pagargli una certa somma di denaro per offrirgli protezione da alcuni criminali, si tratta di un’estorsione. Il termine di prescrizione sarà quindi molto più lungo di quello ordinario di un anno.

Come evitare la rescissione del contratto?

Il contraente contro cui è stata esercitata l’azione di rescissione può evitarla offrendo di modificare il contratto in modo da eliminare le condizioni inique [3]. Si parla in questi casi di offerta di riconduzione a equità.

L’offerta può essere fatta:

  • in via stragiudiziale. In tal caso si risolve in una proposta contrattuale che, se accetta, dà luogo alla formazione di un accordo modificativo di quello rescindibile;
  • in via giudiziale. In questa ipotesi si tratta di una domanda giudiziale che può contenere le modificazioni che la parte richiedente intende apportare a uno o più clausole del contratto, oppure può contenere la richiesta del giudice di determinare tali modificazioni in base ad elementi oggettivi da accertarsi nel corso del giudizio.
 
Pubblicato : 22 Ottobre 2023 15:30