forum

Contratti difficili...
 
Notifiche
Cancella tutti

Contratti difficili da leggere: sono validi?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
109 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2324
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Gli accordi contenenti clausole incomprensibili sono validi? Quando si può far valere la nullità e quando l’annullabilità?

Il contratto è un accordo vincolante tra le parti che l’hanno sottoscritto. L’art. 1372 del codice civile afferma addirittura che il contratto ha forza di legge, con ciò volendo dire che l’accordo costringe le parti che vi hanno aderito a rispettarne gli obblighi. Ciononostante, sono davvero numerosi i casi in cui un è possibile ottenere lo scioglimento del vincolo contrattuale: basti pensare a tutte le circostanze in cui si può far ricorso all’annullamento, alla risoluzione, alla rescissione oppure al recesso.

Con il presente articolo ci occuperemo di un aspetto particolare della questione: vedremo cioè se sono validi i contratti difficili da leggere, per tali dovendosi intendere quelli le cui condizioni non sono pienamente comprensibili, ad esempio perché scritte male oppure in caratteri minuscoli. Approfondiamo l’argomento.

Cosa sono i contratti difficili da leggere?

Per “contratti difficili da leggere” si intendono gli accordi il cui contenuto è incomprensibile.

È il caso, ad esempio, di un contratto talmente articolato e complesso da non permettere di capire quale sia il suo oggetto reale, che utilizza termini insensati o privi di un reale significato, oppure che è redatto con caratteri talmente piccoli da non essere materialmente leggibile.

I contratti difficili da leggere sono validi?

I contratti incomprensibili perché difficili da leggere possono essere invalidi, se ne ricorrono le condizioni di legge.

Per rispondere alla domanda che fornisce il titolo al presente articolo occorre spiegare innanzitutto in quali ipotesi è possibile impugnare un contratto in quanto nullo o annullabile. Approfondiamo la questione.

Quando si può annullare un contratto?

Un contratto può essere annullato ogni volta che una delle parti vi ha aderito in maniera non completamente consapevole né libera. Ciò accade essenzialmente in due casi, e cioè quando:

  • una delle parti è incapace di intendere o di volere;
  • la volontà di una delle parti risulta viziata da errore, violenza o dolo.

L’incapacità di intendere o di volere può essere legale, se dichiarata dal giudice nelle ipotesi di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, oppure naturale, allorquando l’incapacità è solo temporanea, dovuta al ricorrere di circostanze straordinarie (assunzione di alcolici o di sostanze stupefacenti, ad esempio).

I vizi del volere sono invece rilevanti solamente se:

  • l’errore è stato determinante nella stipula del contratto e ha riguardato un aspetto essenziale dello stesso. Si pensi a chi è convinto di acquistare un dipinto di Van Gogh mentre in realtà si tratta di un altro autore, decisamente minore;
  • la violenza è consistita nella prospettazione di un male ingiusto e notevole, tale da fare impressione sul contraente. Si pensi al contratto sottoscritto dietro minaccia di morte;
  • l’inganno (dolo) è stato determinante per l’adesione al contratto. Si pensi a chi acquista un’auto che il venditore ha spacciato per nuova alterando il contachilometri.

Quando un contratto è nullo?

Il contratto è radicalmente nullo quando:

  • è contrario alle norme inderogabili della legge. Sarebbe nullo, ad esempio, un contratto di prostituzione;
  • manca di uno degli elementi essenziali. Si pensi a una compravendita privata senza prezzo oppure avente ad oggetto un bene demaniale;
  • è stato stipulato per motivi illeciti che sono stati espressi nell’accordo. Si pensi alla vendita di un coltello fatto con lo specifico scopo, risultante dall’accordo, di uccidere una persona;
  • in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge.

Nullità e annullabilità del contratto: qual è la differenza?

La nullità di un contratto può essere fatta valere in qualsiasi momento, senza limiti di tempo, da chiunque ne abbia interesse; essa può perfino essere rilevata d’ufficio dal giudice, anche in assenza di esplicite contestazioni delle parti in giudizio.

L’annullabilità, al contrario, può essere fatta valere soltanto dalla parte che ne ha interesse (cioè, da chi era incapace oppure ha subito uno dei vizi del volere), nel termine di cinque anni che decorrono da quando è stata riacquistata la piena capacità, da quando è cessata la violenza oppure sono stati scoperti l’errore e il dolo.

L’annullabilità può inoltre essere sanata mediante un’espressa convalida da parte di chi avrebbe potuto far valere l’annullabilità stessa.

Contratti difficili da leggere: sono nulli o annullabili?

Secondo la giurisprudenza [1], è nullo il contratto che contiene indicazioni incomprensibili, tali da non far intendere con esattezza quale sia il suo oggetto.

È nullo il contratto di locazione da cui non si evince quale sia l’immobile concesso in affitto.

È nullo il contratto in cui non è indicato chiaramente il bene oggetto della compravendita.

In buona sostanza, secondo questo orientamento, il contratto difficile da leggere perché incomprensibile è nullo per mancanza di uno degli elementi essenziali: l’oggetto.

Più recentemente la giurisprudenza europea [2], a proposito delle condizioni contenute nelle polizze assicurative, ha chiarito che le clausole riguardanti l’oggetto principale possano essere considerate redatte in modo chiaro e comprensibile non soltanto se chiare e grammaticalmente corrette ma anche, e soprattutto, se espongono in modo preciso e trasparente il funzionamento concreto del meccanismo di assicurazione.

Soprattutto con riferimento ai contratti sottoscritti dai consumatori, l’incomprensibilità di una clausola può essere un modo per nascondere condizioni particolarmente sfavorevoli e, quindi, illegali.

Anche in questa ipotesi, la clausola illeggibile deve essere considerata nulla ed esclusa dal contratto, il quale continua a essere valido per la restante parte.

Infine, non è da escludere che il contratto illeggibile o poco chiaro possa essere annullabile (e non nullo) tutte le volte in cui, creando confusione, possa determinare un errore essenziale per una delle parti.

Marco pensa di aver acquistato a 1.000 mentre in realtà, grazie a una lente d’ingrandimento, si scopre che il prezzo è 10.000.

Contratti non leggibili: si può chiedere il risarcimento?

Nell’ipotesi in cui non sia possibile far valere la nullità di un contratto incomprensibile sarebbe comunque possibile chiedere il risarcimento dei danni a chi l’ha redatto.

Secondo la giurisprudenza, la violazione del dovere di correttezza e di buona fede comporta l’obbligazione di risarcire il danno causato alla controparte [3].

Redigere un contratto in modo poco chiaro solo per confondere la controparte può quindi essere fonte di responsabilità a prescindere dalla nullità o annullabilità dell’accordo.

 
Pubblicato : 3 Dicembre 2023 16:00