forum

Conto corrente coin...
 
Notifiche
Cancella tutti

Conto corrente cointestato: si può prelevare solo la metà?

1 Post
1 Utenti
0 Reactions
50 Visualizzazioni
(@mariano-acquaviva)
Post: 2323
Illustrious Member Registered
Topic starter
 

Cosa significa che nei rapporti tra le parti ciascuno ha la titolarità del 50% mentre nei rapporti con la banca c’è la solidarietà?

Secondo la giurisprudenza [1], nel conto corrente cointestato a due soggetti – si pensi al caso di marito e moglie – l’uno può disporre della propria quota parte ma non può decidere su ulteriori liquidità senza aver ottenuto il consenso dell’altro. In particolare, bisogna distinguere tra rapporti con la banca e rapporti tra le parti. Approfondiamo questo argomento.

Conto cointestato: rapporto con la banca

Nei confronti della banca, ciascuno dei cointestatari si considera creditore (o debitore, in caso di conto in rosso) per l’intero.

È quello che si definisce “regime di solidarietà”(attiva o passiva) [2].

Per cui la banca è tenuta a consentire, a chi dei cointestatari lo chieda, il prelievo anche dell’intera somma depositata, senza poter opporre eccezioni di sorta fondate sulla contitolarità del conto.

Ovviamente, il contratto con l’istituto di credito deve prevedere, a monte, la facoltà per entrambi i correntisti di compiere operazioni anche separatamente.

Conto cointestato: rapporto tra i titolari

I rapporti tra i cointestatari si fondano su un’altra regola [3] in base alla quale, in mancanza di prova contraria, quanto depositato nel conto si presume diviso in parti uguali.

Detto altrimenti, entrambi i titolari del conto possono rivendicare, nei confronti dell’altro (ma non della banca) solo la metà e non oltre della provvista.

Pertanto, ciascun cointestatario – anche se ha il potere di compiere operazioni disgiuntamente – nei rapporti con l’altro soggetto non può effettuare, senza il consenso espresso o tacito di quest’ultimo, il prelievo di una somma superiore a quella di sua spettanza.

E ciò vale sia al saldo finale del conto che durante lo svolgimento del rapporto stesso.

Questo significa, in pratica, che sebbene la banca non possa negare a uno dei due cointestatari di prelevare il 100% della somma, quest’ultimo poi “se la dovrà vedere” con l’altro a cui dovrà restituire la sua metà: ciò, però, sempre che non risulti diversamente, ossia – tramite prove concrete – che le quote siano di percentuale differente dal 50%.

Si dà, insomma, a ciascuna parte, la possibilità di dimostrare una situazione differente dalla presunzione di divisione per metà del conto.

È il caso in cui l’intera provvista sia stata costituita unicamente con denaro di spettanza solo di uno dei due.

Si pensi a un conto solo formalmente intestato a marito e moglie, al fine di dare a quest’ultima la possibilità di piccoli prelievi per la gestione della spesa quotidiana, ma di fatto alimentato solo dagli stipendi del marito (sempre che i due siano in regime di separazione dei beni, poiché, se in comunione, anche i risparmi vengono divisi al 50%).

 
Pubblicato : 4 Novembre 2023 18:21