Conto cointestato coniugi: ultime sentenze
Cointestazione del conto corrente con il coniuge e l’ex coniuge, rendita pensionistica e ratei della pensione di invalidità.
Conto corrente cointestato e regolamentazione dei rapporti tra i correntisti
La cointestazione di un conto corrente tra più persone (nella specie: coniugi) attribuisce a ciascuna di esse la qualità di creditore o debitore solidale dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi, che nei rapporti interni e fa presumere la contitolarità delle somme presenti sul conto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
Tribunale Pavia sez. III, 16/11/2021, n.1437
Destinazione delle somme ricavate dalla vendita del bene di esclusiva proprietà di uno dei coniugi
Con riguardo alla destinazione delle somme ricavate dalla vendita del bene di esclusiva proprietà di uno dei coniugi, il corrispettivo della vendita, seppur versato su un conto corrente in comunione con il coniuge, qualora si dimostri che le somme non sono state versate a titolo di donazione ma abbiano diversa natura giuridica, non si applica la regola della contitolarità del denaro versato sul conto corrente cointestato.
Tribunale Roma sez. XVII, 17/05/2021, n.8546
Saldo attivo del conto cointestato ai coniugi
La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa. Pertanto, ove il saldo attivo del conto cointestato a due coniugi risulti discendere dal versamento di somme di pertinenza di uno soltanto di essi, si deve escludere che l’altro coniuge, nel rapporto interno, possa avanzare diritti sul saldo medesimo.
Cassazione civile sez. II, 23/02/2021, n.4838
Cointestazione del conto con l’ex coniuge
Qualora sia contestata dall’ex coniuge l’appartenenza di un conto ad una impresa di fatto di famiglia, esiste un elemento presuntivo molto forte per negare l’appartenenza del conto all’impresa e, per l’appunto, è costituito proprio dalla cointestazione del conto stesso. Se il conto fosse aziendale, infatti, la cointestazione con la moglie non avrebbe spiegazione logica, per di più da parte di un soggetto – l’ex marito – che ha negato dinanzi al giudice del lavoro l’impresa familiare con la moglie. Che una persona che non voglia apparire in impresa familiare con la moglie cointesti il conto dell’impresa alla moglie stessa è, almeno ad avviso del giudice, contraddittorio. Assai più coerente e verosimile è che il conto sia cointestato fra i coniugi perché non era un conto dell’impresa e, dunque, era un conto non oggetto della decisione del giudice del lavoro e per il quale la presunzione di pari proprietà non è in alcun modo vinta.
Tribunale Arezzo, 10/07/2018, n.746
Denaro di un coniuge confluito nel conto
Il denaro personale, versato nel conto comune, è stato speso per rendere più confacente alle esigenze della famiglia l’abitazione messa a disposizione dal coniuge proprietario ed utilizzata per molti lustri come casa familiare, di cui non vi è dubbio che l’opposta, durante il lungo matrimonio, ne abbia goduto e che quindi corrisponda anche ad un interesse personale della moglie quello di eseguire nell’immobile i lavori necessari per garantirne la migliore e piena fruibilità.
Dette spese dunque devono ritenersi eseguite per il soddisfacimento dei bisogni familiari e quindi come tali non devono essere rimborsate alla fine del matrimonio. Risultando, invece, che la casa comune sia stata pagata con denaro personale di un coniuge (e cioè con il quinto della retribuzione che, poi, così decurtata, confluiva nel conto corrente cointestato), questi ha diritto a vedersi rimborsare il 50% di tali somme atteso che ha impiegato denaro proprio per investimenti del patrimonio comune.
Tribunale Lucca, 27/02/2017, n.445
Cointestazione di un conto corrente tra coniugi
La cointestazione di un conto corrente tra coniugi attribuisce agli stessi, ex art. 1854 c.c., la qualità di creditori o debitori solidali dei saldi del conto, sia nei confronti dei terzi che nei rapporti interni, e fa presumere la contitolarità dell’oggetto del contratto; tale presunzione dà luogo ad una inversione dell’onere probatorio che può essere superata attraverso presunzioni semplici – purché gravi, precise e concordanti – dalla parte che deduca una situazione giuridica diversa da quella risultante dalla cointestazione stessa.
(Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva desunto la prova dell’esclusiva provenienza del denaro dall’attività professionale di uno dei coniugi, dalla circostanza che l’altro coniuge, legalmente separato, fosse titolare di un conto corrente personale utilizzato per l’accredito dello stipendio ed il pagamento delle utenze).
Cassazione civile sez. lav., 23/09/2015, n.18777
Rapporti patrimoniali tra coniugi
I buoni postali non sono frutti o proventi percepiti e non consumati, differentemente dal saldo attivo di un conto corrente che rientra ex art. 177 c.c. nella comunione de residuo, ma beni mobili, sussumibili nella categoria dei prodotti finanziari. Attraverso l’acquisto del buono, infatti, i coniugi effettuano un investimento del denaro nella loro disponibilità, trasformandolo in un bene durevole che incrementa il loro patrimonio familiare. Alla fattispecie deve quindi applicarsi l’art. 177, comma 1, c.c., il quale stabilisce che costituiscono oggetto di comunione «gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi a beni personali».
In virtù di questa disposizione confluisce immediatamente nel patrimonio comune non solo l’acquisto che i coniugi effettuano congiuntamente, ma anche gli acquisti fatti da un solo coniuge, che entrano a far parte del patrimonio comune: l’altro coniuge diventa ex lege contitolare.
Non impedisce, peraltro, la sussumibilità nella comunione il fatto che il denaro impiegato nell’acquisto, anziché comune, abbia natura personale. In questa seconda ipotesi, il bene acquistato avrà a sua volta natura personale a patto che siano rispettati gli obblighi di cui all’art. 179, comma 1, lett. f), c.c., e cioè qualora venga resa la prevista dichiarazione, che è sempre necessaria quando possano sorgere dubbi sulla effettiva natura personale del bene impiegato per l’acquisto, ivi compreso il denaro (Cass. 10855/2010).
Corte appello Catania, 13/11/2014
Ratei pensione di invalidità accreditati sul conto corrente cointestato al coniuge superstite
In tema di pensione indebitamente corrisposta, trova applicazione non già la speciale disciplina dell’indebito previdenziale, bensì l’ordinaria disciplina dell’indebito civile, nell’ipotesi in cui l’Inps abbia continuato ad erogare i ratei della pensione di invalidità, pur dopo il decesso del beneficiario, accreditandoli sul conto corrente cointestato al coniuge superstite, trattandosi di erogazione di somme estranee ad un rapporto previdenziale facente capo al percettore.
Cassazione civile sez. lav., 19/09/2013, n.21453
Cointestazione del deposito bancario di titoli appartenenti ai coniugi
In caso di cointestazione del deposito bancario di titoli (nella specie, appartenenti a coniugi), ove non vi sia, o non sia provata, una clausola contrattuale che dia facoltà al singolo di operare separatamente sul conto, è chi invoca gli effetti dell’atto individuale di disposizione ad avere l’onere di dimostrare che esso è riferibile anche agli altri intestatari o che, comunque, costoro lo hanno approvato, trattandosi altrimenti di un atto di per sé privo della possibilità di produrre effetti; infatti, il disposto dell’art. 1854 c.c., riguardante il conto corrente, ma analogicamente applicabile anche ai conti di deposito titoli, considera i relativi contitolari creditori o debitori solidali dei saldi, se è prevista la facoltà per i medesimi di compiere operazioni anche separatamente, facoltà che non può essere però presunta per il sol fatto che il conto risulti intestato a più persone, anche perché il titolo per fondare una solidarietà attiva deve essere inequivocamente convenzionale e quindi, in mancanza, le singole operazioni individuali non risultano efficaci se non attuate con il consenso, che non può essere presunto, di tutti i cointestatari; inoltre, l’esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell’art. 117 d.lg. 1º settembre 1993 n. 385, preclude il rinvenimento della menzionata clausola dal mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.
Cassazione civile sez. I, 01/10/2012, n.16671
Immobile urbano acquistato con denaro depositato su conto corrente bancario cointestato
L’immobile urbano acquistato da un coniuge in comunione legale, con denaro pervenutogli in eredità dai genitori e depositato su conto corrente bancario cointestato al coniuge, non va in comunione legale se questo altro coniuge, costituitosi avanti al notaio scelto per la vendita, dichiari esplicitamente ovvero non contesti la natura personale del bene.
Tribunale Milano, 03/05/2012
Indici di capacità contributiva e Tfr del coniuge
Gli indici di capacità contributiva, utilizzati dal Fisco per ricostruire il reddito di un contribuente, non possono includere il Tfr del coniuge, accreditato su un conto corrente comune, o un finanziamento bancario ricevuto. E non possono prescindere dalla documentazione prodotta comprovante l’ottenimento di donazioni e prestiti da familiari.
Comm. trib. prov. le Bergamo sez. I, 07/03/2012, n.61
Domanda di restituzione di somma data in mutuo
Nel caso di regime di comunione di beni fra i coniugi, qualora sia promossa una controversia da parte di uno di essi per l’attribuzione di un bene destinato ad incrementare il patrimonio comune, l’altro coniuge, pur non avendo la qualità di litisconsorte necessario, si trova in una condizione di incapacità a testimoniare, ai sensi dell’art. 246 c.p.c., stante la sua facoltà di intervenire nel processo.
(Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata resa all’esito di un giudizio, in cui era stato illegittimamente ammesso a testimoniare il coniuge dell’originario attore, avente ad oggetto la domanda di restituzione di somma data in mutuo, versata al mutuatario con provvista tratta dal conto corrente bancario cointestato ai coniugi ed il cui titolo del versamento era stato contestato dalla controparte).
Cassazione civile sez. III, 21/01/2010, n.988
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