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Congedo parentale a ore: se il CCNL non prevede nulla?

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(@valentina-azzini)
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Devo chiedere il congedo parentale a ore, ma il CCNL applicato al mio rapporto di lavoro non lo disciplina. Come mi devo regolare? Devo segnalarlo all’Inps al momento della presentazione della domanda?

Il congedo parentale è un diritto della lavoratrice madre o del lavoratore padre (dipendenti, iscritti alla gestione separata INPS o autonomi). Esso può essere richiesto da uno o da entrambi i genitori anche contemporaneamente, terminato il congedo obbligatorio per maternità e fino al compimento dei 12 anni di vita del figlio, per una durata massima di 6 mesi per la madre e 7 mesi per il padre (11 mesi se richiesto da entrambi, da fruirsi nel rispetto dei predetti limiti individuali), o a 11 mesi in caso di genitore unico. In caso di parto gemellare, i periodi si moltiplicano in relazione al numero dei bambini nati. Il congedo può essere richiesto dai genitori naturali, adottivi o affidatari.

I periodi di congedo parentale non sono coperti da retribuzione piena, ma vengono indennizzati e cioè remunerati in percentuale rispetto alla retribuzione normalmente spettante. In particolare:

  • entro i primi 6 anni di età del bambino si può fruire del congedo per un periodo massimo complessivo (madre e/o padre) di 6 mesi con un importo pari al 80% per il primo mese e del 30 % per il periodo successivo ;
  • dai 6 anni e agli 8 anni di età del bambino, nel caso in cui i genitori non ne abbiano fruito nei primi 6 anni, o per la parte non fruita, il congedo verrà retribuito al 30%, solo se il reddito individuale del genitore richiedente risulti inferiore a 2,5 volte l’importo annuo del trattamento minimo di pensione;
  • dagli 8 anni ai 12 anni di età del bambino il congedo non è mai indennizzato.

L’indennità viene anticipata dal datore di lavoro, che verrà poi a propria volta ristorato dall’Inps.

I periodi di congedo sono invece coperti completamente da contribuzione figurativa.

I genitori possono decidere di fruire del congedo parentale in soluzione unica, oppure di frazionarlo in mesi, giorni, ore, informando in ogni caso il datore di lavoro con un preavviso di almeno 2 giorni.

In particolare, il congedo parentale a ore è consentito in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga, quadrisettimanale o mensile, immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale. Ad esempio, una lavoratrice con orario di 8 ore giornaliere potrà fruire del congedo parentale per 4 ore.

La disciplina del congedo parentale a ore è demandata dalla legge alla contrattazione collettiva nazionale di categoria o a quella aziendale (o di secondo livello), che dovrebbe contenere disposizioni più specifiche e favorevoli al lavoratore, rispetto alla disciplina legislativa generale; tuttavia, ad oggi, sono pochissimi i CCNL che disciplinano questa particolare modalità di fruizione del congedo parentale.

In assenza di disciplina contrattualcollettiva, si applica dunque la disciplina generale contenuta nell’art. 32, comma 1-ter, D.Lgs. 151/2001, come sopra delineata.

Il congedo parentale a ore non è cumulabile infine con gli altri permessi, riposi e congedi previsti dalla legge: ad esempio i permessi per allattamento, i riposi.

La domanda di congedo, indipendentemente dalle previsioni contrattualcollettive, va presentata all’Inps con modalità telematiche, accedendo al portale MyInps con Spid, oppure tramite Contact Center, o ancora rivolgendosi ad un Patronato.

 
Pubblicato : 6 Maggio 2023 14:00