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Condomino defunto senza eredi: chi paga le spese condominiali?

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(@mariano-acquaviva)
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Chi deve corrispondere gli oneri condominiali se il proprietario è morto senza lasciare eredi oppure se questi ultimi rifiutano l’eredità?

Chi vive in condominio è tenuto a contribuire a tutte le spese che riguardano le parti comuni, in proporzione al valore della sua proprietà privata, espresso in millesimi. Contro il condomino moroso è possibile agire con decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo, recuperando così quanto dovuto. È in questo contesto che si inserisce il seguente quesito: chi paga le spese condominiali del condomino defunto senza eredi?

In effetti, la legge dice che le obbligazioni non si estinguono con la morte del loro titolare ma si trasmettono agli eredi, i quali quindi dovranno far fronte non solo con i beni ereditati ma anche col proprio patrimonio personale. Ma che succede se il condomino moroso muore senza lasciare nessun parente? E se invece gli eredi ci sono ma rifiutano l’eredità? Vediamo cosa dice la legge.

Gli eredi pagano i debiti condominiali?

Partiamo subito da una fondamentale considerazione: gli eredi devono pagare gli oneri condominiali rimasti inadempiuti dal proprietario deceduto.

I debiti condominiali, infatti, rientrano a pieno titolo tra le obbligazioni che si trasmettono alla morte dell’originario titolare.

Come si dividono i debiti tra eredi?

Secondo la legge, gli eredi sono tenuti verso i creditori al pagamento dei debiti ereditari personalmente, in proporzione della loro quota ereditaria [1].

Il coerede che ha pagato oltre la parte a lui incombente può rivolgersi agli altri coeredi per chiederne la restituzione, con riferimento alla parte per cui essi devono contribuire.

I debiti ereditari non costituiscono quindi obbligazioni solidali ma parziarie, nel senso che ciascun erede è tenuto a pagare solo la propria quota e non anche quella degli altri.

Secondo la legge, infatti, i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti, in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia disposto diversamente [2].

Condominio: che succede se gli eredi rifiutano l’eredità?

Presupposto fondamentale perché i debiti si trasmettano agli eredi è che costoro accettino l’eredità; se la dovessero rifiutare, infatti, rimarrebbero estranei alle obbligazioni che si celano nell’asse ereditario.

Cosa può fare il condominio se i familiari del condomino moroso hanno rinunciato all’eredità e non c’è nessuno che voglia accettarla?

Ebbene, in questa ipotesi l’amministratore può rivolgersi al tribunale al fine di chiedere la nomina di un curatore dell’eredità giacente.

Quest’ultimo provvederà a saldare i debiti in sospeso, nei limiti della consistenza del patrimonio ereditario, e ad onorare le successive richieste di pagamento fatte pervenire dall’amministratore.

Chi paga i debiti condominiali se non ci sono eredi?

L’assenza di eredi è equiparabile alla rinuncia da parte di tutti i chiamati a succedere. Di conseguenza, è onere dell’amministratore rivolgersi al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione al fine di proporre il ricorso per la nomina del curatore dell’eredità giacente.

Le eventuali richieste di pagamento degli oneri condominiali dovranno quindi essere rivolte al curatore così nominato, il quale impiegherà le somme contenute nell’asse ereditario per saldare i debiti.

La funzione del curatore è infatti quella di gestire il patrimonio che non è stato possibile trasmettere ad alcuno, rispondendo alle istanze proposte contro l’eredità.

Il curatore è quindi un vero e proprio amministratore del patrimonio del defunto, dotato di funzioni conservative e di alcuni poteri dispositivi (tra i quali rientra, appunto, il pagamento dei debiti).

Chi deve accertare l’esistenza degli eredi?

Nel caso di decesso di uno dei condòmini gli eredi hanno l’onere di comunicare il loro subentro all’amministratore, il quale potrà così aggiornare l’anagrafe condominiale.

È quindi compito dell’erede avvisare l’amministratore del decesso del condomino e dell’accettazione dell’eredità, con conseguente assunzione dei diritti e degli obblighi condominiali.

Se gli eredi non provvedono a tanto, allora potrà attivarsi l’amministratore per effettuare le ricerche del caso, addebitando poi i costi agli eredi.

Secondo la legge [3], infatti, ogni variazione dei dati deve essere comunicata all’amministratore in forma scritta entro sessanta giorni.

L’amministratore, in caso di inerzia, mancanza o incompletezza delle comunicazioni, richiede con lettera raccomandata le informazioni necessarie alla tenuta del registro di anagrafe.

Decorsi trenta giorni, in caso di omessa o incompleta risposta, l’amministratore acquisisce le informazioni necessarie, addebitandone il costo ai responsabili.

Per ulteriori approfondimenti su questo specifico tema si legga l’articolo dedicato alla morte del condomino e la comunicazione degli eredi all’amministratore.

 
Pubblicato : 3 Settembre 2023 14:45