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Condominio verbale assembleare falso

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(@mariano-acquaviva)
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Redigere un verbale d’assemblea condominiale falso costituisce reato? Si può sporgere denuncia oppure bisogna proporre impugnazione entro 30 giorni?

In assemblea si riuniscono tutti i condòmini per adottare le decisioni più importanti inerenti alla gestione del fabbricato, come ad esempio la nomina dell’amministratore e l’approvazione del rendiconto annuale. Tutto ciò che viene detto e deliberato durante l’adunanza è inserito all’interno del verbale, che può quindi essere definito come il documento che “fotografa” i lavori assembleari.

Il verbale è tanto più importante se solo si considera che esso costituisce materialmente la decisione del consesso, cioè la deliberazione che, eventualmente, potrà essere impugnata nelle ipotesi di invalidità. Proprio in questo contesto si pone il seguente quesito: cosa fare se il condominio verbale assembleare è falso?

Mettiamo il caso che il verbale riporti dichiarazioni non veritiere oppure decisioni mai adottate durante la riunione. In un’ipotesi del genere, cosa si può fare? C’è reato? Vediamo cosa dice la legge.

Cos’è il verbale assembleare?

Il verbale è il documento formale che racchiude la volontà manifestata dai condòmini presenti in assemblea.

Ogni riunione, infatti, deve concludersi con una decisione per ciascun punto previsto all’ordine del giorno: approvazione del bilancio, nomina o revoca dell’amministratore, conferimento dell’incarico all’impresa appaltatrice, ecc.

Prima della formale decisione, però, il verbale contiene l’elenco di tutti i partecipanti e i millesimi che ciascuno rappresenta, al fine di determinare la validità o meno dell’assemblea.

Il verbale assembleare ha quindi una doppia funzione: da un lato funge da relazione di ciò che avviene in riunione, mentre dall’altro racchiude le formali decisioni che sono state adottate dopo la votazione.

Chi redige il verbale d’assemblea?

Il verbale dell’assemblea condominiale è solitamente redatto dal segretario, cioè dalla persona nominata direttamente dal presidente affinché trascriva ciò che gli viene detto.

Il segretario può essere chiunque, anche un soggetto estraneo al condominio: poiché il suo compito è di tipo “materiale”, nel senso che deve limitarsi a scrivere ciò che gli detta il presidente, non occorre alcuna particolare qualifica.

Chi sottoscrive il verbale d’assemblea?

Generalmente il verbale viene sottoscritto dal presidente dell’assemblea e dal segretario che l’ha formalmente redatto.

Questa regola, però, non è sancita da alcuna norma; pertanto, il verbale potrebbe anche essere sottoscritto solamente dal presidente o addirittura da nessuno dei due.

La sottoscrizione non è elemento essenziale del verbale d’assemblea condominiale.

Secondo la Corte di Cassazione [2], non c’è alcun obbligo che prescriva che le delibere dell’assemblea dei condòmini debbano constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Da tanto deriva che non può essere invocata l’illegittimità dell’assemblea in caso di omessa firma.

Tanto è stato confermato dalla giurisprudenza [3], secondo cui la mancata sottoscrizione da parte del presidente e del segretario rappresenta una mera irregolarità formale che non invalida la deliberazione.

Verbale falso: è reato?

Chi riporta, nel verbale di assemblea condominiale, fatti non veri non commette reato.

Tale comportamento, infatti, si può qualificare come una falsità ideologica in scrittura privata che non è punita dal codice penale.

Nemmeno può affermarsi che il presidente d’assemblea oppure il segretario siano pubblici ufficiali.

Dunque, non si può querelare l’amministratore, il presidente o il segretario dell’assemblea solo perché hanno scritto fatti non veri o in modo diverso da come sono avvenuti.

Si può impugnare il verbale falso?

Poiché, come detto, né l’amministratore di condominio, né il presidente o il segretario dell’assemblea sono pubblici ufficiali, il verbale non è un atto pubblico e, pertanto, lo si può contestare facilmente, senza bisogno di proporre una querela di falso, la quale si rende necessaria solo nel caso di “falso materiale”, attinente ad esempio alla contraffazione di una delle firme [4].

Secondo la Cassazione [5], il verbale di un’assemblea condominiale ha natura di scrittura privata, sicché il valore di prova legale del verbale di assemblea condominiale, munito di sottoscrizione del presidente e del segretario, è limitato alla provenienza delle dichiarazioni dai sottoscrittori e non si estende al contenuto della scrittura.

Per impugnare la veridicità di quanto risulta dal verbale, quindi, non occorre che sia proposta querela di falso, potendosi, invece, far ricorso ad ogni mezzo di prova.

Per contestare la veridicità di un verbale di assemblea e dimostrare che i fatti sono andati diversamente o che è stato omesso un particolare importante, il condomino interessato deve impugnare il verbale entro trenta giorni dalla sua comunicazione.

Su di lui grava il cosiddetto onere della prova, dovendo dimostrare i fatti che egli assume essere avvenuti. Il che significa, verosimilmente, portare le dichiarazioni testimoniali di altri condòmini che confermino la sua tesi.

 
Pubblicato : 13 Gennaio 2024 19:00