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Condominio: si può sostituire la porta d’ingresso?

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(@mariano-acquaviva)
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Cambiare la porta d’ingresso del proprio appartamento con una di colore diverso o con una blindata può comportare la lesione del decoro architettonico?

Contrariamente a quanto si possa credere, in condominio esistono vincoli anche per la proprietà privata. Ciò significa che il singolo condomino non è completamente libero di godere della sua abitazione, dovendo rispettare regole e limiti imposti sia dal regolamento che dalla legge. Uno di questi vincoli deriva dal rispetto del decoro architettonico. È in questo preciso contesto che si pone il seguente quesito: si può sostituire la porta d’ingresso del proprio appartamento? Vediamo cosa dice la legge.

L’assemblea può vietare i lavori nell’appartamento privato?

In linea di massima, ogni condomino è libero di apportare al proprio appartamento le modifiche che ritiene più opportune, senza che sia necessario ottenere il consenso dell’assemblea.

La legge suggerisce comunque di darne notizia all’amministratore affinché quest’ultimo informi gli altri condòmini, i quali potrebbero avere interesse ad adottare le opportune cautele in vista degli interventi da eseguire (ad esempio, precauzioni per attutire i rumori, ecc.).

Ma non solo. L’assemblea potrebbe anche avere da ridire sulla tipologia d’intervento, ritenendo che lo stesso debba essere vietato perché pericoloso per la sicurezza dell’edificio oppure dannoso per le parti comuni.

Secondo la legge [1], infatti, nell’unità immobiliare di sua proprietà il condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero determinino un pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico dell’edificio.

Insomma: nonostante ci si trovi in una proprietà esclusiva, il condomino è comunque vincolato, non potendo realizzare interventi che possano pregiudicare non solo la stabilità e la sicurezza del fabbricato, ma nemmeno l’armonia delle forme esteriori (il decoro architettonico, cioè).

Ulteriori vincoli potrebbero derivare dal regolamento contrattuale predisposto dall’originario costruttore dell’edificio e recepito all’interno dell’atto d’acquisto dell’appartamento.

Si può sostituire la porta d’ingresso del proprio appartamento?

È possibile sostituire la porta d’ingresso del proprio appartamento, magari con una di colore o di tipo diverso (ad esempio, blindata)?

A meno che il regolamento contrattuale non lo proibisca espressamente, sostituire la porta del proprio alloggio con una nuova non dovrebbe essere vietato.

Il condizionale, però, è d’obbligo, in quanto può sempre sussistere il limite derivante dal rispetto del decoro architettonico.

Questo, infatti, non si riferisce solamente all’estetica esterna dell’edificio ma anche a quella interna non visibile dalla strada ma solo entrando nel fabbricato (ad esempio, nelle scale o nel cortile).

È quindi evidente che se la nuova porta dovesse risultare, per forma o colori, del tutto diversa dalle altre, allora si tratterebbe di un intervento vietato perché in contrasto con il decoro architettonico dell’edificio; con la conseguenza che il condomino potrebbe essere costretto dal condominio a sostituire nuovamente la propria porta con una conforme all’estetica dell’edificio.

Quindi, se il proprietario vuole cambiare la porta perché non si sente sicuro oppure semplicemente perché non gli piace, dovrà prestare attenzione e sostituirla con una somigliante (almeno in apparenza) a quella che già c’è.

In conclusione, possiamo affermare che è legale sostituire la porta d’ingresso del proprio appartamento, purché quella nuova non leda il decoro architettonico dell’edificio.

Si può sostituire il portone d’ingresso del condominio?

È possibile sostituire il portone d’ingresso del condominio, ad esempio perché quello che c’è è rotto oppure non è sicuro?

Trattandosi di un bene comune, l’intervento andrebbe deliberato dall’assemblea o effettuato, in via d’urgenza, direttamente dall’amministratore.

Tuttavia, può succede che, a causa dell’inerzia dei condòmini, uno di essi decida di prendere in mano la situazione e di provvedere a proprie spese, chiedendo poi il rimborso agli altri. Ciò è legale?

La legge ammette la possibilità che uno dei condòmini si assuma la gestione dei beni e dei servizi comuni senza autorizzazione dell’amministratore né dell’assemblea; in questa circostanza, però, si ha diritto al rimborso solamente se la spesa è urgente [2].

Marco chiama immediatamente un idraulico di fiducia perché lo scoppio delle tubazioni sta facendo allagare il pianterreno del palazzo. Pagato il compenso, si rivolge agli altri condòmini per il rimborso.

Alla luce di questo principio generale possiamo affermare che il singolo condomino può sostituire il portone d’ingresso a proprie spese e vantare poi il diritto al rimborso solamente se l’intervento è urgente e indifferibile, come può avvenire, ad esempio, nell’ipotesi in cui la porta, essendo completamente guasta, non si chiuda nemmeno, lasciando incustodito l’edificio.

 
Pubblicato : 12 Ottobre 2023 17:15