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Condominio minimo: il conto corrente è obbligatorio?

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(@mariano-acquaviva)
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Gli edifici con meno di nove proprietari sono obbligati per legge all’apertura di un conto corrente intestato al condominio?

Per garantire una maggiore trasparenza della gestione condominiale la legge ha imposto all’amministratore di aprire un conto corrente intestato al condominio, in modo tale che su di essi transitino tutte le somme, in entrata e in uscita, relative all’edificio. È in questo contesto che si inserisce il seguente quesito: il conto corrente è obbligatorio anche per il condominio minimo?

Sin da subito va detto che per “condominio minimo” si intende quello costituito da soli due proprietari. In una realtà del genere l’apertura di un conto corrente potrebbe essere inutile, visto che i condòmini possono tranquillamente gestirsi autonomamente, senza alcuna nomina dell’amministratore. È proprio così? Vediamo cosa prevede la legge.

Conto corrente condominiale: cosa dice la legge?

La legge impone all’amministratore di aprire un conto corrente, bancario o postale, intestato al condominio [1].

Lo scopo è quello di far transitare su di esso non solo le somme ricevute, a qualsiasi titolo, dai condòmini o da terzi (ad esempio, dai debitori del condominio), ma anche quelle erogate per conto del condominio (i pagamenti, in buona sostanza).

Ciò significa che se l’amministratore riceve dai condòmini il pagamento delle quote in contanti, dovrà immediatamente versare il denaro sul conto corrente, in modo tale che ve ne sia traccia.

Ciascun condomino può chiedere all’amministratore di prendere visione della rendicontazione periodica.

Cosa succede se non si apre il conto condominiale?

La mancata apertura del conto corrente condominiale costituisce una grave irregolarità dell’amministratore che ne giustifica perfino la revoca giudiziale, su ricorso anche di un solo condomino.

È ugualmente inadempiente l’amministratore che, anziché il conto, decide di intestare al condominio una carta prepagata dotata di Iban (ad esempio, una Postepay evolution).

La disposizione che impone l’apertura del conto corrente è inderogabile; pertanto, non può essere violata nemmeno se è l’assemblea ad autorizzare l’amministratore a non aprire il conto oppure a preferirgli uno strumento di pagamento alternativo, come appunto una carta prepagata.

Condominio minimo: l’apertura del conto è obbligatoria?

L’apertura del conto corrente è obbligatoria per qualsiasi tipologia di condominio; non conta quindi il numero di proprietari presenti nell’edificio: l’amministratore è tenuto sempre ad intestare un conto alla compagine, in modo da garantire la trasparenza della gestione.

In pratica, anche se nell’edificio ci sono solamente due condòmini (condominio minimo), l’amministratore è obbligato per legge all’apertura del conto.

Giunti a questo punto, è opportuno effettuare una precisazione importante. Vediamo quale.

Condominio senza amministratore: il conto corrente è obbligatorio?

Non sussiste l’obbligo di aprire un conto corrente condominiale se non è stato nominato alcun amministratore

La legge impone all’amministratore di aprire il conto corrente, bancario o postale, intestato al condominio, a prescindere dalle dimensioni dell’edificio.

A ben vedere, però, il dovere incombe solamente sull’amministratore: ciò significa che, in un edificio senza amministratore, non sussiste l’obbligo di apertura del conto corrente.

In altre parole, il condominio privo di amministratore non è tenuto ad aprire un apposito conto corrente, trattandosi di un obbligo che la legge pone in capo all’amministratore e a nessun altro.

Poiché, per legge, l’amministratore è obbligatorio solamente negli edifici con almeno nove condòmini (cioè, nove proprietari diversi), ciò significa che nei condomini minimi e, più in generale, nei condomini piccoli fino a otto proprietari, si potrà evitare di aprire un apposito conto corrente, sempreché non sia stato nominato (in modo facoltativo) un amministratore.

 
Pubblicato : 19 Novembre 2023 15:15