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Condominio: marito e moglie possono partecipare all’assemblea?

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(@mariano-acquaviva)
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Le regole da rispettare nel caso di partecipazione dei comproprietari alla riunione condominiale: convocazione, diritto di voto, impugnazione.

Tutti i proprietari di almeno un’unità immobiliare sita all’interno di un edificio condominiale hanno diritto di essere convocati e di prendere parti all’assemblea indetta dall’amministratore. La legge prevede però una regola particolare per i comproprietari, cioè per le persone che sono contitolari dello stesso bene. È in questo contesto che si pone la seguente domanda: marito e moglie possono partecipare all’assemblea condominiale?

Capita spesso, infatti, che i coniugi siano comproprietari dello stesso immobile in condominio. In ipotesi del genere, l’amministratore deve convocare entrambi oppure è sufficiente un solo avviso? Chi deve presentarsi alla riunione? Entrambi i coniugi possono impugnare la deliberazione? Vediamo cosa prevede la legge.

Assemblea: l’amministratore deve convocare entrambi i coniugi?

In caso di comproprietà, l’amministratore è tenuto a convocare tutti i titolari dell’immobile.

Questa regola non si applica se i comproprietari vivono insieme e, pertanto, un unico avviso di convocazione riesce nello scopo di informarli tutti.

È ciò che accadde quando marito e moglie sono entrambi condòmini in quanto comproprietari della stessa unità immobiliare: l’amministratore potrà inviare un unico avviso, il quale avrà come effetto quello di convocarli entrambi.

Insomma: l’amministratore deve inviare tanti avvisi di convocazione quanti sono i comproprietari; l’unica eccezione a questa regola si ha quando i comproprietari convivono.

Attenzione: quanto detto sinora si applica solamente se entrambi i coniugi sono titolari dell’immobile condominiale e, quindi, entrambi condòmini.

Al contrario, se solo uno di essi lo fosse, allora andrebbe convocato esclusivamente il coniuge-condomino, essendo l’altro estraneo alla compagine.

Condominio: marito e moglie partecipano entrambi all’assemblea?

Secondo la legge [1], un solo comproprietario è tenuto a prendere parte all’assemblea con diritto di voto.

Ciò significa che gli altri possono presenziare ma non possono né votare né partecipare attivamente al dibattito, potendosi solamente limitare ad assistere.

Il comproprietario presente rappresenta tutti gli altri, con la conseguenza che il suo voto si ritiene essere manifestazione della volontà di tutta la comunione.

Queste regole valgono, ovviamente, anche nell’ipotesi in cui marito e moglie siano entrambi condòmini in quanto comproprietari della medesima unità immobiliare sita nel fabbricato condominiale.

Alla luce di ciò, marito e moglie possono partecipare entrambi all’assemblea, ma solo uno di essi con diritto di voto: l’altro dovrebbe limitarsi ad assistere passivamente alla riunione.

In pratica, solo uno dei coniugi può farsi rappresentante della comunione ed esprimere validamente il proprio voto, vincolante anche per l’altro.

Marito e moglie non possono quindi pretendere di partecipare entrambi all’assemblea esprimendo due voti.

Il coniuge in assemblea deve munirsi di delega?

La legge consente a ciascun condomino di delegare qualcun altro che prenda il suo posto in assemblea; può trattarsi tanto di un condomino quanto di un soggetto esterno alla compagine. L’unico a non poter essere delegato è l’amministratore.

Per quanto riguarda i comproprietari (inclusi marito e moglie), la legge non specifica alcunché a tal riguardo.

Si ritiene tuttavia che ogni comproprietario abbia la rappresentanza del bene; pertanto, non occorre un documento che attesti la sua legittimazione a prendere parte all’adunanza anche per conto degli altri.

Ad ogni modo, a scanso di equivoci, sarebbe sempre opportuno che il coniuge che prende parte all’assemblea in qualità di rappresentante si premunisca di delega scritta (o di altro documento analogo) con cui l’altro coniuge lo autorizza a partecipare anche in sua vece.

L’atto di delega scritta è senz’altro obbligatorio nell’ipotesi in cui il coniuge non sia comproprietario dell’unità immobiliare: in tale caso, infatti, il solo fatto di essere il marito o la moglie del condomino non conferisce alcuna legittimazione a partecipare all’assemblea.

Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Assemblea condominio: il coniuge ha bisogno della delega?

Cosa fare se marito e moglie non si mettono d’accordo?

Che succede se marito e moglie, comproprietari della stessa unità immobiliare condominiale, non si accordano su chi debba prendere parte all’assemblea?

In un caso del genere non resta altro che ricorrere al giudice affinché effettui lui stesso la designazione.

Marito e moglie possono impugnare la delibera condominiale?

Sebbene solo uno di essi possa prendere parte all’assemblea, sia il marito che la moglie possono impugnare la deliberazione assembleare che ritengono invalida, sempreché durante la riunione non sia stato espresso voto favorevole alla stessa.

Non è necessario il consenso di entrambi: anche solo uno dei coniugi può proporre impugnazione, perfino contro la volontà dell’altro.

Si legga a tal proposito l’articolo dal titolo Comproprietari in assemblea condominiale.

 
Pubblicato : 22 Ottobre 2023 09:00