Condominio: l’amministratore deve essere iscritto all’albo?
Quali sono i requisiti di onorabilità e professionalità che devono avere le persone che vogliono amministrare un condominio?
«Tempo fa avevo letto che un amministratore esterno di condominio, per operare nel merito, deve essere obbligatoriamente iscritto all’A.N.AMM.I o ad altro organismo similare»; «È vero che per fare l’amministratore di condominio bisogna essere iscritti all’albo?»; «L’assemblea mi ha chiesto di iscrivermi a un’associazione professionale per poter amministrare il condominio: è legale?» Sono solo alcuni dei quesiti che continuamente vengono rivolti agli avvocati da parte di amministratori o aspiranti tali.
Con questo articolo cercheremo di fare chiarezza rispondendo a una delle domande più gettonate sul web: l’amministratore di condominio deve essere iscritto all’albo? Se sì, a quale? E poi: quali sono i requisiti prescritti dalla legge? Procediamo con ordine.
Chi può fare l’amministratore condominiale?
Praticamente chiunque può fare l’amministratore di condominio, purché sia in possesso dei requisiti di legge che a breve elencheremo.
La carica di amministratore può essere ricoperta sia da una persona fisica che da una società, di persone (snc, sas, società semplice) o di capitali (srl, spa, sapa).
Può essere nominato amministratore tanto un condomino quanto una persona esterna all’edificio: nel primo caso si parla in genere di “amministratore interno”, nel secondo di “amministratore esterno”.
Quali sono i requisiti per essere amministratore?
Per essere amministratore occorre avere determinati requisiti di professionalità e di onorabilità: i primi riguardano l’obbligo di formazione mentre i secondi l’assenza di rilevanti condanne penali.
Per essere più precisi, la legge [1] stabilisce che possono svolgere l’incarico di amministratore di condominio coloro che:
- hanno il godimento dei diritti civili;
- non sono stati condannati per delitti contro la pubblica amministrazione, l’amministrazione della giustizia, la fede pubblica, il patrimonio o per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni e, nel massimo, a cinque anni;
- non sono stati sottoposti a misure di prevenzione divenute definitive, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
- non sono interdetti o inabilitati;
- non risultano annotati nell’elenco dei protesti cambiari;
- hanno conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado;
- hanno frequentato un corso di formazione iniziale e svolgono attività di formazione periodica in materia di amministrazione condominiale.
Gli ultimi due requisiti (il diploma di scuola secondaria di secondo grado e la formazione iniziale e periodica) non sono necessari se l’amministratore è uno dei condòmini dell’edificio (cosiddetto amministratore interno).
L’amministratore deve essere iscritto a un albo?
Per diventare amministratori di condominio la legge non prevede alcuna iscrizione all’albo. In effetti, non esiste alcun albo, registro o elenco ufficiale di amministratori condominiali: tutti quelli più noti (come, ad esempio, l’A.N.AMM.I) sono su base puramente volontaria.
L’iscrizione alle associazioni di categoria serve solamente per rimanere aggiornati sulle novità normative e giurisprudenziali: non costituisce un requisito indispensabile per diventare amministratori.
Diciamo che, in un certo senso, la registrazione presso questi elenchi serve a fare curriculum, aumentando così le proprie chance di poter essere scelti dall’assemblea in sede di nomina.
Nemmeno occorre essere iscritti in altri albi professionali, come ad esempio quello di avvocato o commercialista (come meglio diremo nel prossimo paragrafo).
Alla luce di quanto detto sinora, possiamo quindi affermare che non esiste alcun obbligo d’iscrizione a qualche albo per svolgere l’incarico di amministratore condominiale, che quindi risulta essere una professione non regolamentata.
L’amministratore può essere avvocato o commercialista?
Come detto in apertura, praticamente chiunque può fare l’amministratore di condominio, purché abbia i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla legge.
Pur non occorrendo alcuna iscrizione a qualche albo speciale, ciò non significa che un professionista iscritto al proprio non possa essere nominato amministratore. È il caso, ad esempio, degli avvocati e dei commercialisti, obbligatoriamente iscritti all’albo delle rispettive professioni.
L’avvocato può fare l’amministratore di condominio, non essendoci una norma che proibisca ciò. Bisogna tuttavia stare attenti ai possibili conflitti d’interessi che potrebbero derivare dal cumulo delle cariche.
Ad esempio, non sarebbe possibile scegliere come amministratore un avvocato che ha una causa in corso contro il condominio stesso.
Insomma: tra la professione di avvocato e il mandato di amministratore non sussistono incompatibilità a priori, salvo il ricorrere di particolari ipotesi in cui risulta evidente che il legale non potrebbe assumere anche l’incarico condominiale.
Stesso dicasi per il commercialista. Per ulteriori approfondimenti, si legga l’articolo dal titolo Incompatibilità amministratore di condominio.
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