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Condominio: la giacenza dell’avviso di convocazione

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(@mariano-acquaviva)
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Cosa c’è scritto all’interno dell’avviso di convocazione dell’assemblea? Come funziona l’avviso di giacenza? Come si calcolano i 5 giorni prima della riunione?

Per poter partecipare all’assemblea i condòmini devono essere informati del luogo e della data della riunione. A tanto deve provvedere l’amministratore, notificando a ciascun avente diritto un avviso di convocazione contenente tutte le indicazioni indispensabili per poter prendere parte validamente all’incontro, eventualmente anche in modalità telematica. Con questo articolo ci occuperemo di un aspetto particolare: vedremo cioè come funziona la giacenza dell’avviso di convocazione.

Può capitare che la raccomandata non possa essere ritirata dal destinatario in quanto assente. In ipotesi del genere il portalettere deve lasciare, all’interno della cassetta postale, un tagliando che prende il nome di avviso di giacenza, al cui interno sono riportate le principali informazioni riguardanti la missiva, come ad esempio l’ufficio postale in cui la raccomandata sarà custodita in attesa di essere ritirata.

Poiché la legge stabilisce che l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data fissata per l’adunanza in prima convocazione, cosa succede se il portalettere lascia l’avviso di giacenza e il destinatario non si reca a ritirare la raccomandata alle poste? Come funziona la giacenza dell’avviso di convocazione?

L’avviso di convocazione dell’assemblea condominiale

La legge stabilisce che l’amministratore, almeno cinque giorni prima dell’assemblea riunita in prima convocazione, debba comunicare ai condòmini l’avviso di convocazione contenente la specifica indicazione dell’ordine del giorno, del luogo e dell’ora della riunione o, se prevista in modalità di videoconferenza, della piattaforma elettronica sulla quale essa si terrà [1].

L’avviso di convocazione può essere trasmesso solamente a mezzo raccomandata, pec, fax o consegna a mani, a meno che i condòmini non accettino un’altra forma di trasmissione, come ad esempio l’email ordinaria.

Il mancato rispetto di queste regole comporta l’invalidità della delibera assembleare, la quale può essere impugnata entro trenta giorni dai condòmini dissenzienti o assenti perché non ritualmente convocati.

L’avviso di giacenza della raccomandata

La raccomandata che non può essere consegnata al destinatario perché assente viene depositata all’ufficio postale e qui vi rimane per trenta giorni prima di essere resa al mittente. Questo periodo è definito “giacenza”.

Il destinatario viene avvisato del tentativo di consegna attraverso una comunicazione scritta che il postino lascia all’interno della cassetta postale: si tratta del cosiddetto avviso di giacenza.

All’interno di questo tagliando sono riportate tutte le indicazioni che possono essere utili al destinatario, come ad esempio:

  • la data e l’ora del tentativo di consegna;
  • l’ufficio postale presso cui l’atto si trova in giacenza;
  • i giorni e gli orari in cui è possibile recarsi alle poste per ritirare la lettera;
  • il codice raccomandata da cui può evincersi il contenuto della comunicazione;
  • la città di provenienza dell’atto.

Insomma: con l’avviso di giacenza il destinatario viene informato del tentativo di consegna e messo nelle condizioni di poter recuperare l’atto.

Giacenza: quando l’avviso di convocazione si intende notificato?

Abbiamo detto che l’avviso di convocazione deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data stabilita per la prima riunione. Cosa succede se il condomino ha ricevuto l’avviso di giacenza e si è recato alle poste a ritirare l’atto solamente il giorno prima dell’assemblea?

Secondo la Corte di Cassazione [2], non importa quando il condomino è andato all’ufficio postale per ritirare la convocazione e prenderne così visione: ciò che conta è il giorno in cui il postino ha lasciato l’avviso di giacenza.

Secondo la Suprema Corte, all’avviso di convocazione si applica la presunzione di conoscenza degli atti scritti, la quale opera per il solo fatto di essere giunti all’indirizzo del destinatario [3].

In tema di condominio, infatti, l’avviso di convocazione di assemblea va qualificato come atto di natura privata, unilaterale e recettizio; pertanto, al fine di ritenere fornita la prova della decorrenza del termine di cinque giorni antecedenti l’adunanza di prima convocazione è sufficiente che il condominio dimostri la data di pervenimento dell’avviso all’indirizzo del destinatario, salva la possibilità per questi di provare di essere stato, senza sua colpa, nell’impossibilità di averne notizia (ad esempio, perché ricoverato in ospedale).

Poco importa, poi, che l’avviso di giacenza sia stato erroneamente compilato dal portalettere: l’importante è che sia stato depositato nella cassetta postale del destinatario e che questi sia messo nelle condizioni di sapere che c’è un atto in giacenza in attesa di essere ritirato [4].

Come si calcolano i cinque giorni dell’avviso di convocazione?

L’avviso di giacenza consegnato almeno cinque giorni prima della data prevista per l’assemblea in prima convocazione rende valida la notifica. Ma come si calcola concretamente questo termine?

L’insegnamento pacifico della giurisprudenza (fatto proprio anche dalle sentenze sopra richiamate) ritiene necessario che l’avviso di convocazione sia non solo inviato, ma anche ricevuto almeno cinque giorni prima della riunione.

In altre parole, il termine dei cinque giorni stabilito dalla legge deve essere calcolato “a ritroso”, senza computare il giorno della prevista adunanza assembleare e fino ad arrivare al quinto giorno antecedente a tale data, che rappresenta l’ultimo utile per il perfezionamento della notifica.

Se l’assemblea in prima convocazione è prevista per il 20 del mese, la notifica è regolare se l’avviso di convocazione (o l’avviso di giacenza, in caso di assenza del destinatario) giunge all’indirizzo del destinatario il giorno 15.

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Pubblicato : 15 Dicembre 2022 12:30