Condominio: cosa si può mettere sul pianerottolo?
I limiti e le modalità di utilizzo degli spazi comuni condominiali posti tra gli ingressi dei singoli appartamenti: le regole da osservare e cosa fare se non vengono rispettate.
Immaginate di tornare a casa dopo una lunga giornata di lavoro. Mentre percorrete il corridoio del vostro condominio, vi imbattete in una varietà di oggetti sparsi lungo il pianerottolo: una bicicletta appoggiata contro il muro, piante colorate che adornano lo spazio davanti alla porta del vicino, scarpe e un tappetino di benvenuto sotto i vostri piedi. Questa scena comune solleva un quesito importante: in condominio cosa si può mettere sul pianerottolo? Questa semplice domanda, apparentemente innocua, tocca una tematica giuridica complessa e spesso fonte di dibattito tra i condòmini. Nelle prossime righe, esploreremo le normative e le considerazioni legali che regolano ciò che è permesso o meno in queste aree comuni, offrendo una guida chiara per navigare tra diritti individuali e collettivi all’interno del contesto condominiale.
Pianerottolo condominiale: cosa dice la legge?
Riguardo alle aree comuni in un condominio, è essenziale per i residenti comprendere sia il regolamento interno del condominio sia le leggi applicabili a tali spazi condivisi. In particolare, il pianerottolo di un edificio condominiale, anche se non menzionato in modo esplicito, è compreso tra le aree comuni definite dall’art. 1117 cod. civ.. Secondo questa normativa, le regole per l’uso e la manutenzione di queste parti comuni sono chiaramente stabilite. Anche la giurisprudenza ricomprende tale porzione dell’edificio tra le parti comuni (Corte d’Appello di Bari, sentenza n. 2215/2021).
Un ulteriore punto di riferimento normativo è l’art. 1102 cod. civ.. Esso stabilisce che gli abitanti dell’edificio possono godere dei vantaggi derivanti dalle parti comuni, purché ciò non pregiudichi il diritto di utilizzo equo da parte degli altri comproprietari e non ne modifichi la funzione originaria. Di conseguenza, la legge attribuisce ai membri della comunità condominiale il diritto di beneficiare pienamente delle parti comuni, sempre nel rispetto dei diritti altrui. Questo concetto si fonda sul principio di solidarietà all’interno del condominio, il quale impone un equilibrio tra le necessità di ogni residente, garantendo un uso armonioso e condiviso degli spazi.
Come deve essere utilizzato il pianerottolo condominiale?
Alla luce di quanto detto sopra, emerge il quesito su quali oggetti siano permessi o proibiti sul pianerottolo di un condominio.
È accettabile sistemare elementi quali piante, zerbini, portaombrelli e decorazioni sul pianerottolo condominiale, purché si rispettino alcune condizioni:
- non devono ostruire il passaggio o modificare l’utilizzo ordinario dello spazio, evitando così di compromettere l’accesso alla parte comune per gli altri residenti;
- non devono implicare l’appropriazione dello spazio comune come se fosse una pertinenza esclusiva del singolo condomino.
Inoltre, è permesso utilizzare il pianerottolo comune anche per collocare temporaneamente rifiuti da conferire in tempi brevissimi e altri oggetti, a condizione che questo non violi i diritti di utilizzo comune, non comprometta l’estetica e il decoro e che lo spazio non si trasformi in un deposito stabile per vari rifiuti o oggetti inutili.
Per quanto concerne l’uso esclusivo del pianerottolo, è importante rilevare che l’annessione di una parte di questo spazio al proprio appartamento potrebbe essere considerata illegale, dato che tale area dovrebbe rimanere accessibile a tutti i condomini. Tuttavia, può accadere che una parte di essa sia stata utilizzata esclusivamente per almeno 20 anni, magari estendendola nell’appartamento e delimitandola con una recinzione. Se nessun altro condomino solleva obiezioni a tale uso, potrebbe verificarsi l’acquisizione della proprietà esclusiva di questa parte comune attraverso l’usucapione (art. 1158 cod. civ.).
Cosa fare col vicino che ingombra di oggetti il pianerottolo?
Ora che sappiamo in condominio cosa si può mettere sul pianerottolo, vediamo quali sono i rimedi nei confronti dei vicini poco rispettosi delle regole.
Innanzitutto occorre accertarsi se il regolamento condominiale contenga o meno prescrizioni specifiche al riguardo. In caso affermativo, esso può fornire linee guida dettagliate su quali oggetti sono permessi o vietati in quest’area comune.
Le regole potrebbero, ad esempio, imporre restrizioni sull’uso di stendibiancheria, sull’accumulo di oggetti personali e sulla disposizione dei rifiuti. Le norme del codice civile, delle quali abbiamo parlato, possono altresì offrire indicazioni aggiuntive su ciò che è permesso o meno in queste aree.
Se il comportamento di un residente contravviene alle regole stabilite, è lecito prendere provvedimenti per tutelare i propri diritti e mantenere un ambiente condominiale sereno.
In situazioni in cui un residente occupa il pianerottolo in modo che ne alteri l’uso previsto, causando disturbo agli altri, è sempre possibile valutare la possibilità di intraprendere nei suoi confronti un’azione legale. Tuttavia, prima di farlo, è preferibile rivolgersi all’amministratore del condominio. Quest’ultimo può intervenire, soprattutto in caso di violazione del regolamento condominiale, esortando il residente che sta utilizzando lo spazio in maniera inappropriata a cessare il comportamento molesto.
Se il tentativo bonario di risolvere il problema non sortisce effetto, è possibile fare causa al vicino, chiedendogli anche il risarcimento dei danni. A tal proposito, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 5474/2011, ha stabilito che una persona che abitualmente lascia oggetti sul pianerottolo condominiale può essere chiamata a rispondere per eventuali danni causati agli altri residenti del condominio.
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