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Condominio: amministratore può essere presidente d’assemblea?

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(@mariano-acquaviva)
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È legale la nomina dell’amministratore come presidente dell’assemblea condominiale oppure c’è conflitto d’interessi?

L’amministratore convoca l’assemblea ogni volta che ce n’è bisogno, di propria iniziativa oppure su istanza dei condòmini. Si occupa pertanto di trasmettere gli avvisi a tutti i soggetti legittimati a prendervi parte, stilando l’elenco degli argomenti che dovranno essere sottoposti all’attenzione del consesso. È in questo contesto che si pone il seguente quesito: l’amministratore può essere il presidente d’assemblea?

Com’è noto, prima di dare inizio alla riunione i presenti nominano, a maggioranza, chi di essi dovrà assumere l’incarico di presidente al fine di assicurare la regolarità dello svolgimento della seduta. Si tratta di un ruolo piuttosto delicato visto che, secondo alcune sentenze della giurisprudenza, al presidente dell’assemblea di condominio possono essere chiesti i danni tutte le volte in cui la delibera sia illegittima per una sua evidente colpa.

È anche per questa ragione che è opportuno che l’incarico venga affidato a una persona particolarmente competente, che garantisca realmente il corretto svolgimento dell’adunanza, al fine di impedire il verificarsi di irregolarità che potrebbero pregiudicare il condominio. È proprio in ragione di tali considerazioni che ci si chiede se l’amministratore può essere nominato presidente d’assemblea. Cosa dice la legge? È possibile che ci sia un conflitto d’interessi tra le due posizioni? Approfondiamo la questione.

Presidente assemblea condominio: chi è e cosa fa?

Partiamo subito da un dato di fatto: la legge non dice nulla sul presidente dell’assemblea. Ciò significa che, in teoria, la riunione di condominio potrebbe regolarmente svolgersi anche senza alcun presidente.

La nomina di quest’ultimo, tuttavia, si rende opportuna al fine di assicurare lo svolgimento regolare e ordinato dell’adunanza.

Per prassi consolidata, infatti, il presidente:

  • verifica che tutti gli aventi diritto siano stati convocati;
  • chiama i punti previsti all’ordine del giorno, dando la parola a chi vuole intervenire, regolando la discussione ed eventualmente stabilendo la durata di ciascun intervento;
  • opera il conteggio dei voti da mettere a verbale, avendo cura che il segretario (da lui nominato) riporti correttamente i nominativi dei condòmini favorevoli, contrari e astenuti, con i relativi millesimi che rappresentano (personalmente e/o per delega);
  • sottoscrive il verbale, decretando la chiusura dell’assemblea.

Chi può essere nominato presidente d’assemblea?

A meno che il regolamento non preveda diversamente, chiunque può essere nominato presidente dell’assemblea di condominio.

Ciò significa che la scelta può ricadere anche su un soggetto completamente estraneo alla compagine: nessuna norma di legge, infatti, impone che la scelta del presidente debba ricadere su un condomino.

Il regolamento potrebbe però stabilire diversamente, nel senso di prevedere che il presidente possa essere solamente uno dei partecipanti all’assemblea.

L’amministratore può fare il presidente d’assemblea?

Secondo alcuni, può essere nominato presidente solo un avente diritto alla convocazione e al voto. Secondo questa tesi, andrebbe quindi escluso l’amministratore di condominio, a meno che questo non sia anche condomino e che ciò non sia vietato dal regolamento.

Questa teoria non trova tuttavia fondamento in alcuna norma. Come ricordato, la legge non prevede nemmeno la figura del presidente d’assemblea (se non limitatamente all’ipotesi di adunanza svolta in videoconferenza).

Pertanto, in assenza di un’espressa previsione regolamentare, non c’è motivo per escludere a priori l’amministratore dalla possibilità di essere nominato presidente dell’assemblea.

Anzi, questa scelta potrebbe essere perfino auspicabile, vista la competenza e la conoscenza complessiva della situazione condominiale che solitamente appartiene all’amministratore.

Solo quest’ultimo, infatti, è in possesso delle ricevute delle convocazioni ed è, pertanto, in grado di certificare la regolarità della costituzione del collegio.

Solo lui, di norma, possiede il registro dei verbali dell’assemblea ove trascrivere gli esiti della riunione.

Infine, soltanto l’amministratore conosce esattamente i millesimi di proprietà di ogni proprietario grazie al registro dell’anagrafe condominiale, potendo così rilevare il rispetto dei quorum.

Insomma: non solo nulla vieta all’amministratore di fare il presidente ma, a volte, è addirittura auspicabile che egli intervenga nell’assemblea, eventualmente assumendo tale incarico.

D’altronde, non è vietato nemmeno che l’amministratore possa fare il segretario dell’assemblea condominiale.

L’amministratore è in conflitto d’interessi?

Ciò che spesso impedisce all’amministratore di essere nominato presidente è la possibilità di trovarsi in conflitto d’interessi.

Si pensi all’assemblea convocata per approvare il bilancio redatto dall’amministratore e per decidere della sua eventuale conferma per l’anno successivo.

Per evitare possibili “influenze” sui votanti, è preferibile che, in tali circostanze, l’amministratore non sia nominato presidente.

Va comunque ribadito che, nel silenzio della legge ed, eventualmente, del regolamento, sono solo ragioni di opportunità a escludere il cumulo delle due cariche (amministratore e presidente): dal punto di vista legale, non v’è alcuna incompatibilità.

 
Pubblicato : 30 Dicembre 2023 14:30