Condomini morosi: esiste un diritto alla privacy?
Vengono eseguiti in condomino importanti lavori straordinari. Un condomino paga direttamente l’impresa esecutrice dei lavori senza transitare attraverso l’Amministratore. Il condomino sostiene che non è tenuto alla dimostrazione del pagamento e che non vi è interesse da parte degli altri condomini a conoscere i dettagli. E’ corretto?
Non è corretto. Vi è tutto l’interesse da parte dei condomini a conoscere se vi sono altri condomini morosi, come potrebbe essere nel caso.
Infatti, tra i doveri di un amministratore di condominio ci sono, tra gli altri, quelli di riscuotere le quote delle spese condominiali previste per tutti i condomini e fornire al condomino, se richiesta, l’attestazione dello stato dei pagamenti degli oneri condominiali e delle eventuali liti in corso.
Proprio l’art. 63 disp. att. c.c. attribuisce all’amministratore compiti, poteri e doveri quale rappresentante dei partecipanti al condominio, alla tutela dei cui interessi di gruppo egli deve indirizzare la sua attività. La violazione di siffatti doveri, funzionali alla cura degli interessi della compagine condominiale, si esaurisce dunque nel rapporto con il condominio, al di fuori del quale è il condominio, munito di autonoma soggettività, a rispondere per il fatto dell’amministratore nei confronti dei terzi rimasti danneggiati, compreso tra questi il singolo partecipante distinto dal gruppo.
L’obbligazione imposta dall’art. 63 cit. a carico dell’amministratore si colloca, pur sempre, nell’ambito del rapporto contrattuale di mandato che lega l’amministratore stesso al Condominio, in forza del quale soltanto egli è in possesso dei dati dei condomini morosi (Corte appello Palermo, sez. II, 23/12/2021, n. 2047).
La mancanza di interesse a conoscere dei nominativi dei condomini morosi riguarda i terzi in genere; quelli privi di un concreto diritto di credito; in quel caso, la diffusione dei dati comporterebbe il reato di diffamazione.
Diversamente, com’è nel Suo caso, i condomini hanno tutto il diritto di sapere chi paga e chi non paga, in quanto l’amministratore dovrà procedere per il recupero delle somme non versate.
Come avrà dedotto, tuttavia, Lei non dovrà esigere tale prova direttamente dal condomino, ma dall’Amministratore, responsabile della gestione condominiale.
Per tali ragioni, il mio consiglio è quello di chiedere formalmente all’amministratore di condominio chi ha provveduto ai pagamenti per quei determinati lavori; in caso di mancanza di collaborazione, si potrebbe valutare l’opportunità di procedere contro di questi per grave inadempienza contrattuale e, quindi, per la revoca dal suo incarico.
Articolo tratto dalla consulenza resa dall’avv. Salvatore Cirilla
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