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Concorso pubblico: è valido se l’esaminatore è amico di un candidato?

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(@raffaella-mari)
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Conflitto di interesse tra un commissario e un partecipante a un bando.

Può un concorso pubblico essere influenzato dall’amicizia tra esaminatore e candidato? Si può ritenere valida l’eventuale aggiudicazione del primo posto o anche un punteggio alto a chi conosce uno dei membri della commissione?

In particolare, in un’epoca in cui siamo tutti “interconnessi” attraverso i social, si discute la validità di un concorso in cui l’esaminatore è amico su Facebook di alcuni candidati, uno dei quali ottiene il massimo punteggio in prove di elevata discrezionalità.

Amicizia tra esaminatore di concorso e candidato: è conflitto di interesse?

La sentenza 281/17 della prima sezione del Tar Sardegna ha chiarito che le sole connessioni social non sono sufficienti a dimostrare un legame intimo o influente tra esaminatore e candidato. Si riconosce che molti eventi o conviviali finiscono sui social network senza necessariamente riflettere rapporti stretti, intimi o comunque influenti.

Quali sono le implicazioni per gli esclusi dal concorso?

Per coloro che sono stati esclusi dal concorso, la decisione rappresenta una delusione. Nonostante le prove di interazioni sociali e professionali tra alcuni vincitori e il commissario, quest’ultimo non ha alcun obbligo di astensione.

Ma allora quando si può dire che c’è un conflitto di interessi? Quanto “stretta” deve essere l’amicizia tra esaminatore e candidato per poter ritenere invalida la prova d’esame? Secondo la sentenza in commento bisogna far riferimento alla norma (l’articolo 51 del codice di procedura civile) che regola le cause di ricusazione dei giudici per conflitto di interesse. Vediamo cosa dice tale disposizione.

Quando il commissario di un concorso pubblico deve astenersi se conosce un candidato?

Il commissario deve astenersi dalla valutazione degli elaborati se:

  • se lui o il suo coniuge è parente fino al quarto grado o è convivente o commensale abituale di uno dei candidati;
  • se lui o il suo coniuge ha causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con uno dei candidati;
  • se è tutore, curatore, procuratore, agente o datore di lavoro di uno dei candidati.

Dunque l’obbligo di astensione sorge in contesti ben definiti, principalmente legati alla parentela o alla presenza di una stretta e intima consuetudine. Le indicazioni sono precise e tassative, attivandosi in presenza di comuni interessi di vita o economici significativi.

Qual è il ruolo dei social network nell’interpretazione dei rapporti?

La sentenza sottolinea che la presenza di un esaminatore e candidati come amici su Facebook, o la condivisione di esperienze sociali sui social media, non costituiscono automaticamente un conflitto di interesse. I social network permettono connessioni anche con persone sconosciute e sono considerati un’attività prevalentemente ricreativa.

Di conseguenza, le “amicizie” su tali piattaforme non sono indicative di una relazione che possa compromettere l’imparzialità del processo di valutazione in un concorso.

Quali sono le conclusioni sul conflitto d’interesse?

Per configurare un conflitto d’interesse tale da richiedere l’astensione, è necessario che vi siano rapporti frequenti e intimi tra l’esaminatore e il candidato, tali da suscitare dubbi sull’imparzialità del giudizio.

La normativa è interpretata in modo restrittivo e non ammette estensioni analogiche ai casi espressamente previsti. Di conseguenza, le relazioni sociali superficiali o occasionali, incluse quelle mediatiche, non sono di per sé sufficienti a determinare un obbligo di astensione.

 
Pubblicato : 5 Gennaio 2024 07:45