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Con un contratto di convivenza si può tutelare la casa?

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(@angelo-greco)
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Contratto di convivenza: ciò che è lecito inserire a tutela della casa.

I delusi dal matrimonio suggeriscono di non sposarsi per non rimanere sul lastrico ed evitare di perdere la casa. In realtà le cose non stanno così. Se una coppia ha figli, la legge prescinde dal tipo di legame sussistente tra i genitori nel dettare le regole per la tutela di questi ultimi. Sicché, anche in caso di coppia di fatto, il padre sarà comunque tenuto a versare il mantenimento al figlio e a lasciare la propria casa all’ex se costei sarà ritenuta dal giudice più adatta per la gestione quotidiana del minore. 

Ci si chiede però se la stipula di un contratto di convivenza tra i due conviventi possa risolvere questo problema alla radice. In altri termini, con un contratto di convivenza si può tutelare la casa? Si può inserire nell’accordo la previsione che, anche dopo l’eventuale nascita di un figlio, dovrà essere la madre a trasferirsi dall’immobile qualora l’unione dovesse naufragare? Cerchiamo di fare il punto della situazione. 

Come spesso abbiamo spiegato in queste stesse pagine, il contrato di convivenza è un accordo con cui i conviventi regolano i propri rapporti patrimoniali della loro vita in comune. La coppia può stabilire, ad esempio, l’obbligo di contribuzione di ciascuno alle spese familiari, eventuali importi a titolo di mantenimento dovuti all’ex in caso di cessazione della convivenza, la cointestazione della casa o la cessione di un diritto di usufrutto sulla stessa, il regime patrimoniale della comunione dei beni (proprio come avviene per le coppie sposate). 

Il contratto si risolve su accordo delle parti, per volontà di una di loro (con recesso unilaterale), in caso di matrimonio o unione civile tra le parti o tra una parte e un terzo, e per morte.

Nel contratto di convivenza i partner possono regolare solo i cosiddetti «diritti disponibili», quelli cioè di cui loro stessi sono titolari e sempre che non vi siano divieti di legge. Non possono invece disciplinare interessi altrui, specie di soggetti deboli incapaci di difendersi da sé, come appunto i minori. 

Ebbene, l’assegnazione della casa familiare in favore del genitore con cui i figli vanno a vivere (il cosiddetto «genitore collocatario») è un provvedimento che il giudice adotta a tutela della prole e non già del genitore collocatario. Esso infatti ha lo scopo di evitare che i figli, abituati a vivere in un determinato ambiente domestico (con tutto ciò che vi sta attorno in termini di abitudini, scuola, compagnie, ecc.), non abbiano a subire anche il trauma del trasferimento oltre a quello della rottura dell’armonia familiare. 

Ecco perché non è possibile inserire nel patto di convivenza un accordo con cui si esclude l’assegnazione della casa familiare al genitore collocatario. Tale decisione sarà presa dal giudice in ogni caso. Inoltre le parti, qualora dovessero separarsi, potrebbero comunque accordarsi garantendo ai figli una sistemazione diversa da quella all’interno della casa familiare, se nel loro interesse.

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Pubblicato : 30 Novembre 2022 10:00