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Con quali maggioranze delibera l’assemblea di condominio

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(@angelo-greco)
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Riunione di condominio: che differenza c’è tra prima e seconda convocazione? Quali sono i quorum deliberativi e costitutivi. 

In condominio, di solito, è l’amministratore o il presidente dell’assemblea a tenere la conta dei voti per poter dire che un determinato punto all’ordine del giorno è stato approvato o meno. Tuttavia non tutti sanno con quali maggioranze delibera l’assemblea di condominio. Maggioranze che mutano a seconda che si tratti di prima o seconda convocazione e delle materie oggetto di votazione. 

Cerchiamo di fare il punto della situazione tenendo conto quali sono le norme più importanti in materia di quorum in assemblea condominiale.

Quanti giorni prima deve pervenire l’avviso di convocazione per l’assemblea di condominio?

L’avviso di convocazione per l’assemblea di condomino deve pervenire, presso la residenza di ciascun condomino, con un anticipo di almeno 5 giorni dalla data della prima convocazione (data indicata sullo stesso avviso). In pratica, tra il giorno di ricevimento dell’avviso e quello in cui si terrà la prima convocazione non devono esserci meno di cinque giorni (ve ne possono ovviamente essere di più). A tal fine va conteggiato il giorno della riunione ma non anche quello di ricevimento della lettera.

Se il condomino non dovesse essere a casa nel momento in cui arriva il postino per consegnargli la raccomandata, si prende comunque a riferimento quello stesso giorno per il decorso del termine, data in cui viene immessa, nella cassetta delle lettere, l’avviso di giacenza.

Che differenza c’è tra prima e seconda convocazione

Nell’avviso di convocazione vengono, di norma, indicate due date: quella per la prima convocazione e quella per la seconda. Alla seconda si dà luogo solo qualora alla prima non dovessero raggiungersi le maggioranze minime necessarie alla costituzione dell’assemblea: il cosiddetto “quorum costitutivo”. Difatti, il quorum costitutivo in seconda convocazione è più basso di quello della prima; ciò al fine di consentire all’assemblea di operare.

Diverso è invece il “quorum deliberativo” che è quello richiesto, una volta regolarmente costituitasi l’assemblea, per ritenere validamente approvata una votazione. Anche il quorum deliberativo è più basso in seconda convocazione rispetto alla prima.

La normativa sui condomini stabilisce che le maggioranze per la costituzione e per la validità delle deliberazioni variano a seconda se l’assemblea si tiene in prima o in seconda convocazione. In particolare, l’articolo 1136 del Codice Civile prevede che: 

  • l’assemblea in prima convocazione è valida solo se partecipano condòmini che rappresentino almeno i 2/3 del valore dell’edificio e la maggioranza dei condòmini (quorum costitutivo); inoltre le deliberazioni sono valide solo se sono approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio (quorum deliberativo);
  • l’assemblea in seconda convocazione è valida se c’è l’intervento di tanti condòmini che rappresentino almeno un terzo del valore dell’intero edificio e un terzo dei partecipanti al condominio (quorum costitutivo); per l’approvazione delle deliberazioni basta invece la maggioranza degli intervenuti con un numero di voti che rappresenti almeno un terzo del valore dell’edificio dei condòmini (quorum deliberativo). 

Tale sistema è finalizzato ad evitare che l’assemblea si ritrovi impossibilitata a svolgere le sue funzioni, quando non riesce a costituirsi (o ad approvare le deliberazioni) a causa delle elevate maggioranze richieste per la prima convocazione. La previsione di maggioranze più basse, invece, favorisce la possibilità di approvare almeno le deliberazioni relative agli aspetti essenziali anche quando i condòmini che partecipano all’assemblea sono pochi rispetto al loro numero complessivo.

Quando si tiene la seconda convocazione?

La seconda convocazione si deve tenere in un giorno successivo a quello della prima e, in ogni caso, non oltre dieci giorni da essa.

Non è necessario rispettare un arco di 24 ore tra la prima e la seconda convocazione. Basta che si tratti di un diverso giorno solare. Così sarebbe valida l’assemblea che, in seconda convocazione, si tenga alle 16 quando la prima si era tenuta alle 18 del giorno prima.

Che succede se l’assemblea non riesce mai a costituirsi o a deliberare?

In caso dii mancato raggiungimento dei “quorum” prescritti – se cioè non si forma una maggioranza – ciascun condomino può fare ricorso al tribunale ai sensi dell’articolo 1105 del Codice civile.  

Regole speciali sulle maggioranze in condominio

I quorum deliberativi che abbiamo indicato sopra sono quelli “generali”. Ma la legge prevede dei quorum speciali quando si tratta di deliberare su argomenti più delicati, per i quali vengono previste a volte maggioranze più elevate.

Oggetto delibera convocazione Millesimi Condomini
totali/interv.
AMMINISTRATORE
– nomina e revoca I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– approvazione compenso I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
RENDICONTO ANNUALE
– approvazione I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
APPROVAZIONE DEL PREVENTIVO DI SPESA
– per spese  ordinarie  annuali I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– per riparazioni  straordinarie  di  notevole  entità I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
RIPARTIZIONE DELLE SPESE
– in generale I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– modifica criteri di ripartizione delle spese I e II 1000/1000 totale condomini
ATTI DI ORDINARIA AMMINISTRAZIONE O MANUTENZIONE DEI BENI COMUNI
– in generale I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– autorizzazione all’amministratore ad aggiornare il contratto di assicurazione del condominio I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– istituzione di un fondo cassa per le spese di ordinaria manutenzione e conservazione I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
USO DELLA PROPRIETÀ ESCLUSIVA
– limiti o divieti I e II 1000/1000 totale condomini
RIPARAZIONI
– straordinarie di  notevole entità I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– straordinarie non di notevole entità I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
INNOVAZIONI O LAVORI
– innovazioni dirette al miglioramento o all’uso più comodoo al maggior rendimento delle cose comuni almeno 667/1000 metà interv. + 1
– opere ed interventi per migliorare la  sicurezzae la salubrità degli edifici e degli impianti I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– opere ed interventi per eliminare le  barriere architettoniche  “Ascensore“) I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– opere in generale finalizzate al contenimento del  consumo energeticonell’edificio (vedi  anchela voce “Consumo energetico degli edifici“) I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– realizzazione di parcheggicondominiali destinati al servizio delle unità immobiliari o dell’edificio I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– opere per produrre energia mediante utilizzo di impianti di cogenerazione, fonti eoliche, solari o comunque rinnovabili da parte del condominio o di terzi I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– installazione di  impianti  ricezione radiotelevisiva I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– realizzazioni di impianti di  videosorveglianza I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– innovazione  gravosa o voluttuaria  (1) I e II almeno 667/1000 metà interv. + 1
– innovazioni che possono  alterare il decoro I e II 1000/1000 totale condomini
(1)  Se l’innovazione gravosa o voluttuaria consiste in opere:
– suscettibili di utilizzazione separata: ciascun condomino può rifiutarsi di partecipare alla spesa, salvo cambiare idea in seguito (art. 1121 c.c.);
non suscettibile di utilizzazione separata: la maggioranza dei condomini che ha deliberata o accettata l’innovazione deve sostenerne integralmente la spesa; in caso contrario l’innovazione non è consentita.
RICOSTRUZIONE DELL’EDIFICIO
– per perimento inferiore ai 3/4 del valore (art. 1128 c. 2 c.c.) I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– per perimento totale o superiore ai 3/4 del valore (art. 1128 c. 1 c.c.) I e II 1000/1000 totale condomini
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO
Assembleare
– approvazione I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– modifiche in generale (ad  esempio: modifiche sulla gestione ordinaria degli immobili comuni volte al miglior godimento della cosa comune) almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– integrazioni che limitano i diritti dei condomini sulle cose comuni o sulle parti di proprietà esclusiva I e II 1000/1000 totale condomini
Convenzionale
– approvazione I e II 1000/1000 totale condomini
– modifiche alle clausole contrattuali I e II 1000/1000 totale condomini
– modifiche alle tabelle millesimali (con previsione di criteri di ripartizione delle spese diversi da quelli legali) I e II 1000/1000 totale condomini
– modifiche alle clausole regolamentari I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
ANTENNE RADIOTELEVISIVE (innovazione) (1)
Impianti centralizzati
– installazione di impianti che comportano modifiche in grado di alterare la destinazione delle parti comuni e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– installazione di impianti che non comportano modifiche in grado di alterare la destinazione della cosa comune e di impedire agli altri condomini di farne uso secondo il loro diritto I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
Impianti non centralizzati
– per l’installazione non è necessario l’assenso dell’assemblea; tuttavia l’assemblea può:
a) prescrivere modalità alternativedi esecuzione o imporre cautele a salvaguardia della stabilità, della sicurezza e del decoro architettonico dell’edificio
b) subordinare l’installazione dell’impianto alla prestazione di idonea garanzia da parte dell’interessato
I e II almeno 667/1000 metà interv. + 1
– adeguamento di impianti esistenti I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
(1) Sono comprese le installazioni di impianti per la ricezione radiotelevisiva (ad esempio antenne satellitari, paraboliche) e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo (anche da satellite o via cavo) con relativi collegamenti fino alla diramazione delle singole utenze.
ASCENSORE
– installazione di ascensore allo scopo di migliorare o di rendere più comodo l’uso della cosa comune e che non comporti pregiudizio alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato I e II almeno 667/1000 metà interv. + 1
– installazione di ascensore che possa alterare il decororendendo alcune parti inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino (ad esempio: ascensore esterno ad un edificio di notevole pregio architettonico; ascensore da realizzare nel vano scala con taglio dei gradini o notevole restrizione del vano d’ingresso in modo tale da impedire l’uso o il godimento di dette parti comuni anche ad un solo condomino) I e II 1000/1000 totale condomini
– installazione di ascensore per portatori di handicap allo scopo di eliminare una barriera architettonica e che sia tale da non alterare il decoro architettonico dell’edificio e da non rendere alcune parti inservibili all’uso o al godimento anche di un solo condomino I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
CONSUMO ENERGETICO DEGLI EDIFICI
– opere per il contenimento del consumo energetico  in generale I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– adozione per l’impianto centralizzato di riscaldamento di sistemi di termoregolazione e di contabilizzazionedel calore e conseguente riparto degli oneri di riscaldamento in base al consumo effettivamente registrato I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– adozione di impianto con i requisiti certificati da diagnosi energetica o APE (come la sostituzione di una caldaia) I e II almeno 334/1000 metà interv. + 1
PARCHEGGI (innovazione)
– realizzazione posti auto condominiali (art. 9 L. 122/89) I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– realizzazione posti auto condominiali con alterazione del decoro architettonico che rende alcune parti inservibili all’uso cui sono destinate I e II 1000/1000 totale condomini
– assegnazione esclusiva e nominativa di singoli posti auto I e II 1000/1000 totale condomini
BENI E PARTI COMUNI
Divisione
– di beni comuni, sempre che non renda più incomodo l’uso della cosa a ciascun condomino I e II 1000/1000 totale condomini
Vendita o costituzione di diritti
– vendita o cessione di beni comuni
– costituzione di  servitùa carico di tutto il condominio
– concessioni a terzi
I e II 1000/1000 totale condomini
Costituzione di ipoteca
– in generale I e II 1000/1000 totale condomini
– a garanzia di mutuo  per ricostruzione I e II 667/1000 metà condomini + 1
Locazione
– di un appartamento condominiale a un terzo senza mutare la destinazione I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– locazioni ultranovennali I e II 1000/1000 totale condomini
Uso delle parti comuni
– autorizzazione alla sosta di autoveicoli dei condomini nel cortile comune, senza alterarne la destinazione I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– autorizzazione al passo carrabile dei condomini sul viale comune, senza lesione dei diritti I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– affitto a un condomino del locale comune ove è sito l’impianto di riscaldamento, con affidamento della gestione I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– separazione, in un cortile comune, della zona di passaggio pedoni e di traffico veicoli I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
Modifica della destinazione d’uso
– modifica della destinazione d’uso di parti comuni per soddisfare esigenze di interesse condominiale I e II almeno 800/1000 4/5 dei condomini
– diffida a cessare attività che incidono negativamente ed in modo sostanziale sulle destinazioni d’uso delle parti comuni I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– trasformazione dei locali della portineria in bene di proprietà esclusiva di uno dei condomini I e II 1000/1000 totale condomini
PORTIERATO
– istituzione del servizio I e II almeno 667/1000 metà interv. + 1
– soppressione del servizio (potrebbe essere necessario anche la modifica del regolamento condominiale) (vale anche per la riduzione dell’orario di servizio) I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
oppure, ritenendola un’innovazione:  I e II almeno metà interv. + 1
– licenziamento del portiere (non per soppressione del servizio) I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 metà interv. + 1
– istituzione di un servizio di guardiania notturna, sostitutivo del portiere, sospeso in alcuni periodi o in alcuni giorni I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
SUPERCONDOMINIO
– nomina da parte di ogni condominio che fa parte del supercondominio di un  rappresentante  gestione ordinaria  nomina dell’amministratore I e II 667/1000 metà interv. + 1
SCIOGLIMENTO DEL CONDOMINIO
– quando l’edificio può dividersi in parti o edifici autonomi I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– quando per dividere in parti autonome servono modifiche dell’edificio e opere per sistemare locali e dipendenze I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
TABELLE MILLESIMALI (FORMAZIONE E MODIFICA)
– in generale I e II 1000/1000 totale condomini
– in seguito ad errore o modifica edificio (v.  n. 6837) I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
PROGETTI TERRITORIALI
– autorizzazione all’amministratore a partecipare e collaborare a progetti, programmi ed iniziative territoriali promossi dalle istituzioni locali o da soggetti privati qualificati, anche mediante opere di risanamento di parti comuni degli immobili nonché di demolizione, ricostruzione e messa in sicurezza statica, al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la vivibilità urbana, la sicurezza e la sostenibilità ambientale I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
LITI GIUDIZIALI
– liti su materie che  esorbitano dalle attribuzionidell’amministratore I e II almeno 500/1000 metà interv. + 1
– autorizzazione all’amministratore a resistere in un giudizio contro il condominio I almeno 500/1000 metà interv. + 1
II almeno 334/1000 1/3 condomini
– autorizzazione all’amministratore per una transazione avente ad oggetto beni comuni indisponibili e diritti reali comuni I e II 1000/1000 totale condomini

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Pubblicato : 26 Gennaio 2023 09:58