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Comprendere il reverse charge: guida completa

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(@paolo-remer)
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Come funziona il meccanismo di inversione contabile dell’Iva: a chi è rivolto, a cosa serve e quali adempimenti comporta.

La parola suona ostica: reverse charge, che tradotto letteralmente significa inversione contabile. Le cose si complicano ancora di più se consideriamo che questo regime riguarda l’applicazione dell’Iva ed è riservato ad alcune categorie di imprenditori e commercianti, considerati ad alto rischio di evasione fiscale e perciò soggetti a particolari adempimenti e cautele.

Niente paura: per non sbagliare, ti proponiamo questa sintetica guida completa, che ti aiuterà a comprendere il reverse charge ed attuarlo nel modo corretto in tutti i suoi passaggi essenziali.

Reverse charge: cos’è e come si applica

In estrema sintesi, il reverse charge – chiamato anche, più propriamente, inversione contabile – è un meccanismo che sposta l’obbligo di esporre e versare l’Iva da chi emette la fattura a chi la riceve. In pratica il destinatario della fattura, che è il cessionario dei beni forniti o delle prestazioni di servizi ricevute, deve “riempire” il documento fiscale indicando l’Iva e provvedendo agli adempimenti conseguenti.

Ciò ha una conseguenza molto importante: diversamente dal consueto, non è il destinatario che paga l’Iva al fornitore (come avviene normalmente nel regime ordinario, in cui il prezzo di vendita comprende l’imponibile e la relativa Iva) bensì deve provvedere egli stesso, innanzitutto, a inserirla nella fattura che ha ricevuto – e che gli arriva “vuota” proprio in tale campo – riportando l’aliquota prevista per i beni e servizi indicati, e poi a versare il corrispondente importo all’Erario.

In altre parole, potremmo dire che il reverse charge costituisce una significativa, ed eccezionale, deroga al principio generale in base al quale l’Iva è dovuta da chi emette la fattura e pertanto la addebita al cliente, per poi versarla all’Erario a seguito della liquidazione periodica dell’imposta: con l’inversione contabile gli obblighi di indicare, liquidare e versare l’Iva dovuta spettano al cliente stesso. Ed essendo anch’egli un soggetto Iva, è tenuto a questi ulteriori obblighi derivanti dal meccanismo del reverse charge.

Reverse charge: a chi è rivolto

Il reverse charge si applica solo in casi circoscritti e tassativamente previsti dalla normativa tributaria: è stato introdotto alcuni anni fa per contrastare l’evasione fiscale e specialmente il fenomeno delle frodi carosello, grazie al quale, con un complicato meccanismo che potremmo sintetizzare nella formula dello “scaricabarile”, nessuno dei soggetti coinvolti pagava l’Iva dovuta.

Per evitare tali fenomeni, è stato previsto che il reverse charge si applica in due situazioni fondamentali, una interna ed una internazionale, e precisamente quando:

  • il venditore o il prestatore di servizi è residente o stabilito all’estero;
  • l’operazione riguarda determinati settori come l’edilizia, i prodotti elettronici, i metalli preziosi o i servizi di pulizia.

Nel dettaglio, i casi interni di applicazione reverse charge riguardano le operazioni, compiute tra soggetti Iva residenti o stabiliti nel territorio italiano, relative a:

  • cessione di rottami ed altri materiali ferrosi e non ferrosi destinati allo smaltimento, riciclaggio e riuso;
  • cessione di oro ed argento;
  • cessione di telefoni cellulari e prodotti elettronici hi-tech, come le console per videogiochi ed i computer, laptop e tablet;
  • cessione di gas ed energia elettrica;
  • cessione di immobili strumentali;
  • prestazioni edili ed assimilate (costruzioni, ristrutturazioni, manutenzione, completamento e demolizione di immobili);
  • prestazioni relative a impianti fotovoltaici;
  • prestazioni di pulizia degli immobili;
  • subappalto nei contratti pubblici.

A livello internazionale, invece, il reverse charge (che in questo caso viene definito esterno) riguarda le operazioni imponibili Iva effettuate tra soggetti residenti, o stabiliti, in diversi Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi extra Ue. In particolare, si tratta degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie di beni tra due operatori Iva situati in diversi stati membri, o dell’importazione ed esportazione di beni coinvolgenti almeno un soggetto Iva non residente né stabilito in Italia; sono comprese anche le prestazioni, intracomunitarie o extracomunitarie, di servizi tra due o più operatori economici soggetti ad Iva.

Nel quadro VJ della dichiarazione Iva è riportata la casistica completa, con l’elencazione di tutti i settori di attività soggetti all’inversione contabile.

Reverse charge: come funziona?

Con l’inversione contabile, il soggetto in regime di reverse charge emette una normale fattura al cessionario dei beni o dei servizi, ma senza indicazione dell’Iva; il documento contiene un’apposita annotazione, che indica il regime del reverse charge. La dicitura deve contemplare il riferimento alla normativa vigente: ad esempio, è valido indicare in fattura che si tratta di «Operazione soggetta al reverse charge ai sensi dell’art. 17 del DPR 633/1972», oppure «Operazione senza addebito di Iva in base all’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972».

Il destinatario della fattura deve integrarla esponendo l’Iva dovuta con l’aliquota in base all’operazione imponibile (che potrà essere quella ordinaria del 22% o quelle, agevolate, inferiori: ad esempio del 4% o del 10%, previste per determinate categorie di beni e servizi) ed il corrispondente importo.

Non finisce qui, perché tocca al destinatario anche provvedere agli adempimenti di liquidazione e versamento dell’imposta sul valore aggiunto, entro le normali scadenze in base al regime contabile adottato.

Ciò significa che chi riceve una fattura in reverse charge, dopo aver indicato l’Iva, deve registrare il documento sia nel registro degli acquisti che nel registro delle vendite; per neutralizzare l’operazione a livello contabile, indicherà lo stesso importo di Iva sia a debito sia a credito. In questo modo si potrà detrarre contabilmente l’Iva pagata in compensazione mediante reverse charge da quella dovuta per le proprie operazioni imponibili ordinarie, e non ci sarà alcun doppio pagamento dell’imposta.

Reverse charge: gli step pratici per non sbagliare

Per applicare correttamente il reverse charge, è necessario seguire questi accorgimenti da parte di entrambi i rispettivi soggetti coinvolti nell’operazione economica soggetta all’inversione contabile Iva, quindi l’emittente ed il destinatario della fattura per un’operazione che rientra in questo regime.

Chi emette la fattura in reverse charge deve:

  1. verificare che ricorrano i presupposti per applicare il meccanismo dell’inversione contabile, cioè se rientra nella tipologia soggettiva, o di operazioni effettuate, che impongono l’applicazione del reverse charge;
  2. in caso positivo, emettere la fattura indicando solo l’imponibile, senza aggiungere l’aliquota Iva applicabile né il corrispondente importo;
  3. inserire in fattura una apposita e chiara dicitura esplicativa del fatto che l’operazione rientra nel reverse charge.

Chi riceve una fattura in reverse charge, dopo averla riconosciuta come tale dalla mancata indicazione dell’Iva, dalla presenza dell’apposita annotazione e dal tipo di operazione compiuta, dovrà:

  1. integrare la fattura con i dati dell’Iva dovuta (aliquota applicabile ed importo): si può fare direttamente sulla fattura originale o su un documento separato che la richiami nei suoi estremi, e in tal caso si emetterà un’autofattura;
  2. registrare nei registri Iva acquisti e vendite la fattura così integrata (con il codice 21 per le operazioni passive ed il codice 22 per quelle attive), entro i consueti termini stabiliti dall’art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 (normalmente, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricezione);
  3. liquidare e versare l’Iva entro i termini previsti in base al regime contabile adottato (mensile o trimestrale);
  4. riepilogare l’imponibile e l’Iva delle operazioni compiute in reverse charge nel quadro VJ della dichiarazione annuale Iva, riportandole negli appositi righi in base alla tipologia.
 
Pubblicato : 24 Marzo 2023 10:00